Cass. pen., sez. II, 26/09/2024 (ud. 26/09/2024, dep. 21/11/2024), n. 42750 (Pres. Verga, Rel. Sgadari)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bari, parzialmente riformando una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, confermava la responsabilità degli imputati per il reato di invasione arbitraria di una abitazione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione gli accusati che, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi dovuta al difetto di notificazione agli imputati del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Bari, essendo stata tale notificazione erroneamente disposta al difensore di fiducia pur in assenza di una elezione di domicilio presso lo studio del legale da parte degli imputati.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.[2] (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023).
I risvolti applicativi
La nullità assoluta e insanabile della notificazione della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., si verifica solo se la notificazione è omessa o eseguita in modo da non garantire la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non si applica quando vi è solo una violazione delle modalità di esecuzione, che può essere sanata secondo l’art. 184 cod. proc. pen..
[1]Ai sensi del quale: “1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”.
[2]Secondo cui: “1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429” cod. proc. pen..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42750 Anno 2024
Presidente: VERGA GIOVANNA
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 26/09/2024
Data Deposito: 21/11/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1) P. R., nata a … il …,
2) M. D., nato a … il …,
avverso la sentenza del 06/06/2023 della Corte di appello di Bari,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bari, emessa il 6 giugno 2023, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per il reato di invasione arbitraria di una abitazione appartenente all’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con distinti atti di identico contenuto.
Deducono:
1)violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi dovuta al difetto di notificazione agli imputati del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Bari, essendo stata tale notificazione erroneamente disposta al difensore di fiducia pur in assenza di una elezione di domicilio presso lo studio del legale da parte degli imputati;
2) violazione di legge per non avere la Corte rilevato l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, essendo decorso il termine alla data di emissione del decreto penale di condanna il 7 aprile 2014;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati, non avendo egli occupato per primi l’immobile e non essendo emersa la loro consapevolezza della illegittima occupazione da parte dei soggetti che la occupavano in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati in ragione di quanto segue.
1.Quanto al primo motivo, deve richiamarsi il principio secondo il quale, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis; Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, omissis, Rv. 284810.
Nel caso in esame, non si verte in tema di nullità assoluta in quanto risulta dagli atti e lo stesso ricorso lo riconosce, che gli imputati erano stati regolarmente citati a giudizio per le prime udienze presso altra sede del Tribunale barese poi soppressa e sostituita con quella ove il processo era proseguito.
L’erronea citazione era avvenuta presso la seconda sede, ma gli imputati avevano regolarmente ricevuto la notifica delle prime udienze presso la sede soppressa, così dimostrando di avere piena conoscenza del processo.
L’errore nella modalità di notificazione del nuovo decreto di citazione non era stato eccepito dal difensore di fiducia alla prima udienza utile tenutasi presso la nuova sede del Tribunale, sicchè il vizio si era sanato.
2. E’ fondato il secondo motivo.
Deve rilevarsi che il decreto penale opposto dagli imputati va considerato come uno degli atti interruttivi del corso della prescrizione (in questo senso Sez. 3, n. 38207 del 07/07/2011, omissis, Rv. 251380), che ha effetto anche ai fini della cessazione della permanenza del reato secondo il principio per il quale, il decreto penale di condanna interrompe la permanenza del reato dal momento della sua
notifica all’imputato, a nulla rilevando il fatto che, a seguito dell’opposizione e della comparizione in udienza di quest’ultimo, sia in seguito revocato (fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza). (Sez. 6, Sentenza n. 19000 del 25/02/2016, G., Rv. 266993, Sez. 2, n. 12931 del 13/01/2012, omissis, Rv. 252798).
Ne consegue che, essendosi interrotta la permanenza del reato il 23 febbraio 2015
– data della notifica agli imputati del decreto penale, siccome risultante dagli atti – il reato, nella impossibilità di pervenire all’assoluzione degli imputati, non evidente ictu ocli/ vista l’abusiva occupazione dell’immobile da parte loro – si è prescritto il 7 dicembre 2023, anche tenuto conto della sospensione dei termini intervenuta il 22.11.2018 fino al 14.3.2019.
Tanto assorbe il terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.09.2024.





