Quando si può ipotizzare la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine?

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Cass. pen., sez. I, 27/09/2024 (ud. 27/09/2024, dep. 9/10/2024), n. 37207 (Pres. De Marzo, Rel. Di Tona)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Terni in composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa, la quale deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 671 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, per i giudici di piazza Cavour, a fronte del fatto che il giudice dell’esecuzione avesse richiamato il principio in base al quale «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020), si riteneva come  tuttavia, costui avesse preso in considerazione, in ragione di questo principio, il periodo precedente al formale ingresso del ricorrente nell’associazione mafiosa mentre, se è vero che l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato associativo con riferimento alla data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado (ex multis, Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019), allo stesso modo deve tenersi conto dei confini temporali iniziali dell’accertamento ai fini della verifica circa la sussistenza degli elementi dimostrativi della preordinazione del reato-fine.

I risvolti applicativi

È possibile ipotizzare la continuazione tra la partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice accerti che questi ultimi siano stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio.

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