Quando può il giudice esercitare il potere-dovere di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. per supplire all’inerzia delle parti?

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Cass. pen., sez. III, 18/12/2025 (ud. 18/12/2025, dep. 29/12/2025), n. 41523 (Pres. Ramacci, Rel. Scarcella)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il potere – dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.[1] è esercitabile anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Catania assolveva l’imputata, con formula dubitativa, dai reati alla stessa ascritti, relativi alla violazione della normativa sul reddito di cittadinanza, per essere insufficiente la prova della sussistenza del fatto.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di violazione di legge in relazione all’art. 507 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il potere – dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio (in motivazione la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale: Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019).

I risvolti applicativi

ll giudice può esercitare il potere-dovere di disporre attività istruttoria integrativa, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., anche per supplire all’inerzia delle parti, qualora le lacune o contraddizioni del materiale probatorio impediscano una decisione sul merito del giudizio.

[1]Ai sensi del quale: “1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove. 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3”.

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