Cass. pen., sez. fer., 5/08/2025 (ud. 5/08/2025, dep. 6/08/2025), n. 28911 (Pres. Beltrani, Rel. Tondin)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è deducibile per la prima volta con il ricorso per Cassazione il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti in tema di mandato di arresto europeo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Milano disponeva la consegna dell’arrestato all’autorità giudiziaria della Repubblica di Malta in esecuzione di un mandato di arresto processuale emesso dalla Corte dei magistrati di Malta per il reato di importazione e illecita detenzione di sostanze stupefacenti, subordinando la consegna al reinvio in Italia dopo la celebrazione del processo, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente inflitta.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 16 della l. n. 69 del 2005 e all’art. 3 CEDU, in quanto, a suo avviso, la Corte territoriale non aveva acquisito informazioni individualizzate idonee ad escludere un rischio concreto di trattamento inumano o degradante.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di mandato di arresto europeo, il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024), tenuto conto altresì del fatto che grava comunque sul ricorrente l’onere di allegare fonti attendibili, specifiche ed aggiornate su cui poter fondare la ragionevole affermazione dell’esistenza di un concreto pericolo di trattamento inumano e degradante determinato dalle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente (tra le tantissime, Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021).
I risvolti applicativi
Nel mandato di arresto europeo, il rischio di trattamenti inumani o degradanti può essere dedotto per la prima volta in Cassazione solo se le gravi condizioni carcerarie di uno Stato membro sono notorie o recenti e supportate da fonti attendibili, specifiche e aggiornate, che il ricorrente deve tra l’altro fornire lui stesso per dimostrare il pericolo concreto.







