Quando possono coesistere la detenzione domiciliare e la messa alla prova disposta successivamente in altro procedimento?

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Cass. pen., sez. VI, 22/10/2025 (ud. 22/10/2025, dep. 5/11/2025), n. 36023 (Pres. De Amicis, Rel. Giordano)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la misura alternativa della detenzione domiciliare possa coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen.[1], nell’ambito di altro procedimento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari revocava, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., un’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, per sopravvenuto stato di detenzione dell’istante, tratto in arresto a causa dell’esecuzione di una pena.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva travisamento del fatto e violazione di legge (in relazione agli artt. 298 e

168-bis cod. proc. pen.) perché, a suo avviso, il giudice non aveva esaminato la circostanza che l’imputato era stato ammesso al regime di detenzione domiciliare, misura compatibile, in astratto, con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso ritenevano il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell’ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni (Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024).

I risvolti applicativi

La detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova in altro procedimento se le prescrizioni di entrambe le misure sono armonizzabili fra di loro.

[1]Ai sensi del quale: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108” cod. pen..

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