Quando opera l’effetto estensivo dell’impugnazione?

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Cass. pen., sez. V, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 7/10/2026), n. 35593 (Pres. Scarlini, Rel. Cananzi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando opera l’effetto estensivo dell’impugnazione a favore degli altri imputati.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese applicava, su concorde richiesta delle parti, a un imputato la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e operata la riduzione per il rito, oltre che a comminare a suo carico le pene accessorie di cui all’art. 322, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per la durata pari a quella della pena principale, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per illegittima applicazione delle pene accessorie, trattandosi di sentenza di patteggiamento con pena applicata inferiore a due anni di reclusione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, stimava di estendere gli effetti di tale decisione anche a favore del coimputato, e ciò alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’effetto estensivo dell’impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione (cfr. Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017).  

I risvolti applicativi

L’effetto estensivo dell’impugnazione giova agli altri imputati solo se non hanno impugnato o se la loro impugnazione è inammissibile, mentre è escluso se la loro posizione è già stata giudicata nel merito con una decisione diversa e incompatibile.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 35593

Anno 2026

Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Relatore: CANANZI FRANCESCO

Data Udienza: 25/09/2026

Data Deposito: 07/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R. G. nata a … il …

avverso la sentenza del 12/05/2026 del TRIBUNALE DI VARESE

Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena accessoria.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, con la sentenza emessa il 12 maggio 2026, ha applicato, su concorde richiesta delle parti, a G. R. la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. e operata la riduzione per il rito.

Ha applicato, poi, le pene accessorie di cui all’art. 322, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, per la durata pari a quella della pena principale, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie.

2. Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse di G. R. consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. per illegittima applicazione delle pene accessorie, trattandosi di sentenza di patteggiamento con pena applicata inferiore a due anni di reclusione.

4. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La pena accessoria applicata dal Giudice per le indagini preliminari — consistente nell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e nell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ex art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — si pone, nel caso di specie, in diretto contrasto con il divieto generale stabilito dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., determinando l’illegalità della pena accessoria irrogata.

Infatti, l’art. 445 c.p.p. stabilisce che «la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza […] Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l’applicazione del comma 1-ter».

Tale previsione normativa preclude, quindi, l’applicazione di pene accessorie allorché la pena detentiva non superi i due anni, il che accade nel caso di specie, attestandosi la pena concordata a mesi dieci e giorni venti di reclusione. Al riguardo, è consolidato e va ribadito il principio per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore ai due anni preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, e quindi anche delle pene accessorie fallimentari, non rientrando il reato di cui all’art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3., dovendo ritenersi che l’art. 445 cod. proc. pen. assume valore di norma processuale speciale a carattere generale e prevalente rispetto alle singole disposizioni penali incriminatrici, che contemplano l’applicazione obbligatoria di pene accessorie a seguito di condanna (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278882 – 01; conf. N. 17954 del 2014 Rv. 262094 – 01, N. 15386 del 2016 Rv. 266470 – 01).

3. Il Giudice delle indagini preliminari non poteva, dunque, applicare le pene accessorie inflitte al ricorrente, che risultano pertanto illegali, in quanto irrogate al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicché le stesse devono essere eliminate direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 3464 del 30/11/2017, omissis, Rv. 271831). Ciò anche perché le pene accessorie non facevano parte dell’accordo intercorso fra le parti e fatto proprio dal Giudice, che invece le ha officiosamente applicate, cosicché l’eliminazione delle pene accessorie non incide sulla volontà espressa nell’accordo.

4. Va, altresì, evidenziato come anche A. P. risponda – a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con G. R. – del delitto di bancarotta fraudolenta di tipo patrimoniale. Al P.il Giudice applicava ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., oltre alla pena principale finale di anni uno e mesi otto di reclusione – quindi sempre non superiore ad anni due – anche quelle accessorie fallimentari per la durata della pena principale.

Pertanto, nel caso in esame deve trovare applicazione l’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. dovendo giovare l’impugnazione proposta dalla R. – non per un motivo esclusivamente personale, versandosi in tema di pene illegali – anche all’imputato non ricorrente Paoli.

D’altra parte, le Sezioni Unite hanno affermato che il fenomeno processuale dell’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all’art. 587 cod. proc. pen., opera di diritto come rimedio straordinario che, al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; ne deriva conseguentemente che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale individuo concernente il non impugnante od equiparato (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, omissis, Rv. 201304 – 01).

Tale principio è stato anche applicato in caso di pena concordata, affermando questa Corte che l’accoglimento dei motivi a sostegno del ricorso per cassazione, “sub specie” di applicazione della nuova pena indicata dai ricorrenti, a norma dell’art. 3 della legge n. 14 del 1999, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto-reato loro ascritto, giova anche ai coimputati non ricorrenti (nella specie, peraltro, istanti per il patteggiamento), in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, previsto dall’art. 587, comma primo, cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la “par condicio” degli imputati che si trovino in situazioni identiche, rendendoli tutti partecipi del beneficio (cfr. Sez. 1, n. 1475 del 07/05/1999, omissis, Rv. 213507 – 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 11394 del 05/02/2003, Rossitto, Rv. 224267 – 01).

D’altro canto, l’effetto estensivo dell’impugnazione, che presuppone l’unitarietà del procedimento, è dettato dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione. L’effetto estensivo dell’impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l’estensione (cfr. Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, omissis Rv. 271927 – 01).

Ne consegue che, non avendo l’imputato P. proposto impugnazione, deve essergli esteso l’esito positivo del ricorso della coimputata R..

5. Deve pertanto affermarsi che in tema di patteggiamento, l’accoglimento del motivo, non fondato su ragioni personali, a sostegno del ricorso per cassazione, quanto alla illegalità della pena accessoria inflitta in violazione dell’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., giova anche al coimputato non ricorrente al quale sia stata applicata una pena detentiva concordata che non superi i due anni, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, previsto dall’art. 587, comma primo, cod. proc. pen., che opera di diritto come rimedio straordinario nei confronti di tutti coloro che sono stati giudicati con la stessa sentenza soggetta a impugnazione, al fine di assicurare la “par condicio” degli imputati che si trovino in situazioni identiche.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicate a R. G. che elimina, con effetto estensivo nei confronti delle pene accessorie fallimentari applicate al coimputato P. A., che parimenti elimina.

Così deciso il 25/09/2026

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