Cass. pen., sez. IV, 16/09/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 16/10/2025), n. 33950 (Pres. Di Salvo, Rel. Cappello)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non si verifica alcuna nullità allorché all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen..
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, esclusa la recidiva contestata, per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione della legge processuale, per omessa notifica della citazione a giudizio d’appello nei confronti dell’imputato, tale da configurare una nullità assoluta della sentenza.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni, ove all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato, per esempio, osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.[1], nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza al difensore vale come comunicazione all’interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025; Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019; n. 193 del 21/11/2019; Sez. 4, n. 9041 del 09/10/2019).
I risvolti applicativi
In tema di impugnazioni, se l’imputato ha ricevuto regolarmente il decreto di citazione in appello ma non viene osservato il termine dilatorio ex art. 601, co. 3 c.p.p., non si verifica nullità se il giudice rinvia il processo concedendo un nuovo termine senza notificare l’ordinanza all’imputato assente, poiché l’avviso orale al difensore è sufficiente come comunicazione.
[1]Ai sensi del quale: “Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33950 Anno 2025
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
Data Udienza: 16/09/2025
Data Deposito: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. L. nato a … il …
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, con la quale L. L. era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, esclusa la recidiva contestata, per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 48,870 di hashish nel vano porta oggetti dell’auto a bordo della quale viaggiava e gr. 1,560 di hashish nel ripostiglio della propria abitazione, in uno con materiale atto al confezionamento (bilancino di precisione e ritagli di cellophane).
Il primo giudice aveva ricostruito i fatti alla stregua delle prove acquisite, sostanzialmente costituite dal verbale di arresto, nel quale si dava atto dei rinvenimenti della sostanza e degli esiti della consulenza tossicologica, dai quali era risultato che dal quantitativo complessivamente sequestrato potevano trarsi 505 dosi medie.
2. In sede di gravame, l’appellante aveva sostenuto la tesi del consumo personale da parte dell’imputato, siccome assuntore abituale di hashish, nonché la disponibilità della provvista economica, allegando contratto di lavoro.
La Corte del gravame ha ritenuto, di contro, le modalità del rinvenimento; in uno con la detenzione degli strumenti atti al confezionamento della sostanza in dosi smerciabili e la quantità della droga in sequestrai circostanze incompatibili con la prospettazione difensiva. Inoltre, quel giudice ha valorizzato il quantitativo di sostanza, di gran lunga superiore al fabbisogno giornaliero, in termini travalicanti il limite che segna la soglia di pericolo di accumulo, altresì richiamando il fatto che la droga era stata acquistata su una piazza di spaccio, elementi che, unitamente agli strumenti atti al confezionamento, sono stati ritenuti indicativi di un inserimento dell’imputato nei canali di spaccio, tenuto anche conto della insussistenza di provviste economiche, coerenti con l’acquisto di una simile scorta (peraltro, di sostanza di per sé deperibile), egli avendo, per sua stessa ammissione, appena iniziato a lavorare. I giudici d’appello, poi, hanno ritenuto insussistenti elementi positivi per riconoscere le (non leggibile) in difetto di segni di ravvedimento e per la dimostrata pericolosità (desunta … armamentario detenuto e dal facile reperimento di un considerevole quantitativo); quanto alla sospensione condizionale e alla conversione della pena in lavoro di pubblica utilità formulando una prognosi negativa e ritenendo l’imputato non meritevole dei suddetti benefici, sia per aver già beneficiato del perdono giudiziale, ma … alla stregua degli elementi valutati per il diniego delle generiche, tali da non consentire a una pena sostitutiva di svolgere la funzione rieducativa, non essendo emersa alcuna rielaborazione critica della condotta.
3. La difesa ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale, per omessa notifica della citazione a giudizio d’appello nei confronti dell’imputato, tale da configurare una nullità assoluta della sentenza. In particolare, ha affermato che, alla prima udienza del 20/06/2024, fissata nell’ambito del procedimento con le forme del rito cartolare, era stato disposto un “inutile” rinvio per mancato rispetto del termine a difesa, viceversa rispettato; che anche l’udienza di rinvio del25/09/2024 era stata rinviata per eccepita, omessa notifica dell’avviso all’imputato (la notifica essendo stata effettuata a domicilio diverso da quello eletto); che la notifica all’imputato era stata effettuata a mani di una persona qualificatasi “madre convivente”, in data 08/10/2024, che non era stata identificata e non aveva sottoscritto alcunché; che, successivamente, non era stata effettuata altra notifica, con conseguente ignoranza della data del rinvio.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione delle prove e delle doglianze veicolate con il gravame, sia in relazione alla tesi del consumo personale della droga, assumendo l’errata/infondata/incompleta valutazione delle prove a discarico, sia la mancanza di somme occultate e di una contabilità dello spaccio.
Con il terzo, ha dedotto analoghi vizi, quanto al diniego delle generiche: i giudici d’appello avrebbero operato una valutazione frazionata delle questioni, contestandosi che l’imputato sarebbe inserito nel mercato dello spaccio, avendo avuto la disponibilità di un armamentario minimo.
Con il quarto, ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 lett. e/c cod. proc. pen. quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che il diniego in primo grado non era stato assolutamente giustificato, il che determinerebbe ipso facto una nullità del provvedimento appellato e che, comunque, la motivazione nel suo complesso sarebbe inesistente, oltre che erronea in diritto, l’art. 164 cod. pen. richiamando la valutazione complessiva delle circostanze indicate nell’art. 133 stesso codice, laddove i giudici avrebbero valorizzato solo la mancanza di ravvedimento, senza nulla aggiungere sulla minima offensività del fatto, l’età del prevenuto, la sua condizione di assuntore abituale e le sue condizioni familiari e personali, contestando gli elementi valorizzati in sentenza (mancanza di ravvedimento, modalità della condotta, assenza di attività lavorativa stabile).
Infine, con il quinto motivo, ha dedotto analoghi vizi (art. 606 lett. e/c cod. proc. pen.), anche con riferimento al diniego della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, osservando che la decisione è stata assunta sulla scorta degli stessi elementi valutati per negare il beneficio della sospensione condizionale, a fronte della minima entità della pena individuata.
4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.
La difesa non ha contestato la regolarità della prima notifica del decreto di citazione in appello per la prima udienza del 20/06/2024, nelle forme del rito cartolare, addirittura censurando il disposto rinvio per insussistenza della rilevata violazione del termine a difesa, nonostante dal verbale dell’udienza di rinvio del 25/09/2024 si evinca che era stato lo stesso difensore di fiducia che ha presentato ricorso a rilevare che la prima notifica non rispettava detto termine. E, sul punto, va richiamata la giurisprudenza inerente alle irregolarità delle notifiche successive a citazione regolarmente effettuata, essendosi affermato che, in tema di impugnazioni, ove all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato, per esempio, osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza al difensore vale come comunicazione all’interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S., Rv. 288043 – 01; Sez. 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633 – 01; n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 277816 – 01; Sez. 4, n. 9041 del 09/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278641 – 01).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Intanto, va operata una premessa di ordine generale: la sentenza censurata è conforme a quella appellata, nel senso ritenuto in giurisprudenza (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01, in cui si è precisato, proprio ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, che ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente/ costituendo un unico complessivo corpo decisionale; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, omissis, Rv. 257595 – 01; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 252615 – 01; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278611 – 01, in cui si è affermato, proprio in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, che il giudice dell’appello può motivare per relazione se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie). Di tutto ciò la difesaavrebbe dovuto tener conto nel formulare le critiche alla valutazione del materiale probatorio. Di talché, sotto tale specifico profilo, il motivo difetta anche di specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268822 – 01, tale essendo l’impugnazione allorché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato).
Sotto altro profilo, poi, va comunque ribadita l’estraneità, al vaglio di legittimità, degli aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Pertanto, deve riaffermarsi la inammissibilità di censure sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio e la impossibilità per il giudice di legittimità di procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, essendogli altresì preclusa l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, omissis, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; n. 25255 del 14/02/2012, omissis, Rv. 253099 – 01).
Nella specie, la difesa si è limitata a contestare la valutazione degli elementi fattuali emersi dall’istruttoria (siccome “fotografati” dal verbale di arresto dell’uomo nella flagrante detenzione della droga sequestrata), proponendo una tesi difensiva incentrata sulla presunta destinazione di tutta la sostanza al consumo personale, prospettazione ritenuta non credibile dai giudici del merito con una spiegazione che non evidenzia alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede, invero, neppure adeguatamente argomentati dalla difesa.
4. Anche i restanti motivi sono manifestamente infondati e, in parte, neppure specifici.
Quanto al diniego delle generiche, i giudici del gravame, contrariamente a quanto asserito genericamente in ricorso, lo hanno giustificato valorizzando elementi riconducibili ai parametri di legge, avendo la difesa omesso di considerare che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di esse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, omissis, Rv. 281590 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, omissis, Rv. 283489 – 01, in cui si è precisato, di conseguenza, che esso può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato). Inoltre, va ricordato che la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione (tra le altre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, omissis, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, omissis, Rv. 281217). Indicazione nella specie esistente e insindacabile in questa sede siccome afferente ad apprezzamento discrezionale adeguatamente giustificato.
Quanto, poi, alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione di essa con il lavoro di pubblica utilità, oltre a rilevarsi la genericità delle censure, con le quali il ricorrente ha evocato alcuni dei vizi di cui all’art. 606, cod. proc. pen. (vizio della motivazione e/o violazione di legge processuale), in termini alternativi e senza alcuna puntualizzazione al riguardo, in ogni caso va rilevato che non ricorre (né, invero, è stata adeguatamente prospettata) alcuna violazione di legge processuale, laddove, poi, la valutazione condotta dai giudici di merito è, ancora una volta, allineata ai principi affermati in sede di legittimità.
La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare il beneficio invocato, rinviando alla personalità dell’imputato, ma soprattutto alle modalità della condotta, senza che tale ragionamento denunci una manifesta illogicità, anche a fronte della ridotta dosimetria della pena, trattandosi, intanto, di giudizi del tutto diversi (principio già più volte affermato dalla giurisprudenza, per esempio, con riferimento al rapporto tra le attenuanti generiche e la dosimetria della pena, come in Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 – 01 e Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, S., Rv. 272022 – 01). Ma, in maniera ancor più pertinente, questa Corte di legittimità ha già precisato, proprio in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato, mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, sebbene
un vizio di contraddittorietà della motivazione possa configurarsi nell’ipotesi in cui il giudice applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualmente neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti (sez. 2, n. 35185 del 21/9/2020, omissis, Rv. 280458). Ciò che, nella specie, non è avvenuto, avendo la Corte motivato il diniego del beneficio anche alla stregua del diverso parametro della personalità dell’imputato, ricondotto anche al suo ritenuto inserimento nel mercato dello spaccio, desunto da elementi in fatto, in questa sede non censurabili.
Quanto, infine, alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, va poi considerata anche l’alternatività del beneficio rispetto a quello di cui sopra. Si è già chiarito, infatti, che l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell’imputato di eseguire la pena, comporta l’implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l’incompatibilità tra i due istituti (Sez. 3, n. 2223 del 24/09/2024, C., Rv. 287394 – 01; Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020, omissis, Rv. 280086 – 01, con riferimento alla speciale ipotesi di cui all’art. 186, comma 9-bis codice strada; Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, omissis, Rv. 283456 – 01, sempre in ipotesi di cui all’art. 186, comma 9-bis codice strada).
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 16 settembre 2025.







