Cass. pen., sez. III, 27/03/2025 (ud. 27/03/2025, dep. 25/08/2025), n. 29651 (Pres. Sarno, Rel. Vergine)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non trova applicazione la regola contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico; difatti, tale disposizione legislativa prevede per l’appunto quanto segue: “Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1” c.p.p.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., rigettava un appello con cui si chiedeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione alla contestazione dei reati di cui agli art. 609 bis e 609 ter cod. pen., con l’applicazione di una misura meno afflittiva, allo scopo di consentire all’imputato di effettuare un corso intensivo di recupero psicoterapeutico, stante l’impossibilità di frequentazione del corso nelle modalità suddette, all’interno della struttura carceraria.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui l’art. 275, co. 3-bis, cod. proc. pen. non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen.[2] (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015).
I risvolti applicativi
L’art. 275, comma 3-bis, c.p.p. non si applica quando la custodia in carcere è disposta per reati che prevedono la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura ai sensi del terzo comma dello stesso articolo.
[1]Ai sensi del quale: “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e strumenti anzidetti”.
[2]Secondo cui: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29666 Anno 2025
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE
Data Udienza: 18/06/2025
Data Deposito: 25/08/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. A. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 30/01/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30/01/2025, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di S. A., con il quale l’appellante faceva richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta il 03/01/2022, in relazione alla contestazione dei reati di cui agli art. 609 bis e 609 ter cod. pen., con l’applicazione di una misura meno afflittiva, allo scopo di consentire all’imputato di effettuare un corso intensivo di recupero psicoterapeutico, stante l’impossibilità di frequentazione del corso nelle modalità suddette, all’interno della struttura carceraria. Il Tribunale di Bari ha invece confermato l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari e rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere, affermando le prevalenti esigenze di cautela della vittima e della collettività a fronte di un elevatissimo rischio di recidivanza.
2.1. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione A. S. lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata disamina degli elementi sopravvenuti, indicati dal ricorrente, idonei a consentire una rivalutazione del trattamento cautelare. In particolare, il ricorrente rappresenta l’attenuarsi del pericolo di recidiva, in quanto sussistono documentate circostanze che, seppur preesistenti all’emissione del titolo cautelare, non erano conosciute dal giudice della cautela e quindi non erano state valutate nell’ordinanza genetica. Le suddette circostanze sono costituite dal percorso psicoterapeutico già intrapreso prima della restrizione carceraria dal ricorrente a far data dal 26/11/2021, come emerge dalla certificazione medica allegata all’istanza, che attesta la calendarizzazione di una serie di incontri di psicologia clinica presso lo sportello “Oltre la violenza” istituito presso l’unità operativa di psicologia clinica dell’asl di Napoli. Pertanto, da già almeno tre anni l’imputato ha manifestato un la seria volontà di superare le anomalie e devianze poste a fondamento delle proprie condotte. Queste circostanze sono state ignorante dalla Corte territoriale nonché dal Tribunale di Bari, quale giudice d’appello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha fatto richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella domiciliare al fine di essere preso in carico dai servizi psichiatrici territoriali e di avviare e realizzare un percorso di rieducazione.
Evidenzia l’incapacità della struttura penitenziaria a garantire la prosecuzione e l’esito di un simile percorso, in quanto all’interno della struttura le sedute sono periodiche e saltuarie, e dunque inadeguate, in quanto – evidenzia il ricorrente – la psichiatra del carcere, in data 31/01/2024 ha prescritto un corso di recupero con “frequenza intensiva”. Il servizio erogato dal carcere non è tuttavia a “frequenza intensiva” e quindi idoneo né assolutamente equipollente a quello effettuato dall’asl di zona, come dimostra il fatto che il ricorrente ha potuto usufruire di appena tre sedute ad intervalli di tempo non regolari nell’arco di un periodo abbastanza esteso. Peraltro, i servizi psichiatrici di zona non possono prendere in carico il trattamento di un paziente detenuto, allorquando è erogato un trattamento terapeutico dal carcere.
Sussiste quindi una evidente incompatibilità con il regime carcerario, essendo documentata una situazione psicopatologica che non può ricevere adeguata cura presso la struttura carceraria. In ogni caso, il giudice ben avrebbe potuto disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell’imputato. Alla luce delle suesposte considerazioni, è meramente apparente e di mero stile la ritenuta incapacità dell’imputato di controllare i propri impulsi e l’idoneità delle cure all’interno della struttura carceraria.
2.3. Il ricorrente deduce altresì con altro motivo di ricorso vizio della motivazione in ordine all’art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen. Il giudice nulla ha detto in ordine alla idoneità dell’impiego del cosiddetto braccialetto elettronico e di misure cautelari attenuate idonee ad evitare reiterazione del reato. Peraltro, per i fatti occorsi è intervenuta sentenza di condanna, è mai stata al giudice di primo grado che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’attenuante speciale di cui al penultimo comma dell’articolo 609 quater cod. pen. Di tali risultanze processuali il giudice della cautela avrebbe dovuto tenere conto anche ai fini della valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari, valutando anche le vicende fattuali e processuali che sono intervenute nel corso delle indagini del procedimento.
3 II Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., l’art. 275 comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere. In quest’ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affermato che l’assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell’accusato per l’intero processo (CEDU 03/03/2009, Hilgartner c/ Polonia). Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzando attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l’allontanamento dell’imputato dal contesto delinquenziale.
Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosità (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865). Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304), rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Naturalmente, l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, nella sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarle con misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, omissis, 199387).
Del resto, sulla stessa linea ermeneutica, le Sezioni unite hanno, infatti, chiarito che i principi di proporzionalità ed adeguatezza operano come parametri di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo che per tutta la durata di quest’ultimo, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, omissis, Rv. 249324).
Inoltre, in ordine alla regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, si osserva che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, tale disposizione non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3899 del 20/01/2016, Rv. 265598; Sez. 2, n. 4951 del 12/01/2016, Rv. 266152; Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015, Rv. 266692).
Si è anche affermato che la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, pur se connotati dall’adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024 Rv. 286343).
1.1.Tanto premesso, nel caso di specie il giudice a quo ha condiviso il rigetto dell’istanza di sostituzione della misura custodiale, in quanto le argomentazioni e le circostanze indicate dal ricorrente ai fini della sostituzione della misura coercitiva non costituiscono nuovi elementi di valutazione conferenti in ordine all’apprezzamento del pericolo di recidivanza dei reati commessi, per i quali è intervenuta sentenza di condanna alla pena della reclusione di anni dodici, essendo assai elevato il pericolo che lo S. possa avvicinare altri minori e non controllare i propri istinti. Non rileva il tempo decorso in stato di custodia cautelare, la cui valenza si esaurisce nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia, a fronte di una intervenuta sentenza di condanna di primo grado alla pena di 12 anni di reclusione, costituisce elemento che anziché affievolire, rafforza le esigenze cautelari, né rileva la risalenza dei fatti nel tempo.
(parte mancante)
connotati dall’adozione del braccialetto. Né il ricorrente, nel formulare il motivo di ricorso, indica elementi di spessore tale da superare la presunzione, limitandosi a sollevare la questione della esecuzione dislocata della misura, sicché, avendo il giudice esplicitato una valutazione logica ed articolata in ordine alla pericolosità, diventa secondaria la questione dell’idoneità della misura del braccialetto elettronico ad assicurare le esigenze cautelari.
5.1. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1 ter, Disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 18/06/2025





