Cass. pen., sez. III, 29/10/2025 (ud. 29/10/2025, dep. 27/11/2025), n. 38447 (Pres. Ramacci, Rel. Calabretta)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non trova applicazione l’art. 275, comma 3-bis,cod. proc. pen. che, com’è noto, prevede quanto segue: “Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della libertà, rigettava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale di Bari di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in quanto l’indagato era gravemente indiziato della commissione dei delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nonchè di altre plurime provvisorie incolpazioni di cui all’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva mancanza di motivazione in relazione alla sostituzione della misura in atto (custodia cautelare in carcere) con altra meno gravosa, ma comunque capace di assicurare le esigenze cautelari, in particolare con la misura degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la regola generale contenuta nell’art. 275, comma 3 -bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275 cod. proc. pen.[1] (Sez. 2, sent. n. 3899 del 20/01/2016; Sez. 2, sent n. 4951 del 12/01/2016; Sez. 1, sent. n. 19234 del 22/12/2015).
I risvolti applicativi
La previsione dell’art. 275, comma 3-bis, c.p.p. – che impone al giudice di motivare l’inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico rispetto alla custodia in carcere – non si applica quando quest’ultima è disposta per reati soggetti alla presunzione relativa di adeguatezza della custodia carceraria prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
[1]Ai sensi del quale: “La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”.







