Cass. pen., sez. I, 29/11/2024 (ud. 29/11/2024, dep. 6/02/2025), n. 4899 (Pres. Santalucia, Rel. Fiordalisi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non opera la preclusione di cui all’art. 666, co. 2, c.p.p. che, come è noto, dispone quanto segue: “Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, dichiarava ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. inammissibile una richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo a reati giudicati con più sentenze di condanna.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, dopo aver formulato istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. per proporre impugnazione, denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 e 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità della richiesta, senza considerare che la nuova istanza aveva avuto a oggetto, per motivi differenti rispetto a quelli già valutati, la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tutti í reati oggetto delle sentenze di condanna.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666 comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016).
Difatti, per la Suprema Corte, tale principio di diritto non era configurabile nel caso di specie.
I risvolti applicativi
Se è vero che l’art. 666, comma 2, c.p.p. stabilisce che un’istanza di esecuzione deve essere dichiarata inammissibile se ripropone una richiesta già rigettata, tuttavia, questa preclusione non si applica se vengono presentati fatti diversi o questioni nuove rispetto a quanto è già stato deciso.







