Quando non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine?

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Cass. pen., sez. I, 18/02/2026 (ud. 18/02/2026, dep. 28/05/2026), n. 19604 (Pres. Rocchi, Rel. Grieco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assise di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione delle disposizioni di cui all’art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ab origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, in riferimento ad una fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991; nonché, Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, in relazione a una fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto al riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra il reato di associazione di tipo mafioso ed un duplice omicidio commesso da un associato, disattendendo la tesi secondo cui, per ritenere configurabile la continuazione, sarebbe stato sufficiente il solo rapporto di strumentalità del predetto reato fine alla funzionalità della cosca).

I risvolti applicativi

Non è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati-fine non previamente programmabili “ab origine”, in quanto dipendenti da circostanze contingenti o comunque non prevedibili al momento della costituzione del sodalizio criminoso, pur se funzionali al suo rafforzamento.

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