Cass. pen., sez. VI, 19/02/2025 (ud. 19/02/2025, dep. 3/04/2025), n. 13100 (Pres. Fidelbo, Rel. Gallucci)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze rigettava una richiesta di rescissione del giudicato di condanna.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva che l’omessa notifica del decreto di citazione e per il giudizio di appello integra una nullità a carattere assoluto che non può essere sanata dalla mera conoscenza della data di udienza in appello.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato,
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, degno di nota è quel passaggio argomentativo secondo il quale, se è vero che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015), tuttavia, laddove invece il difensore sia presente all’udienza, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018) nel qual caso essa, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017).
Orbene, delineato siffatto quadro ermeneutico, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, il giudizio di appello si era instaurato in forma cartolare e i difensori dell’imputato (che non avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione ma erano stati informati della data dell’udienza di trattazione del gravame) avevano ritualmente richiesto la trattazione orale, non comparendo in udienza.
Pertanto, atteso che nel giudizio cartolare di appello la richiesta di trattazione in presenza determina la trasformazione del rito in partecipato, la nullità derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione ai difensori andava in questo caso qualificata come relativa e, non essendo stata eccepita nell’udienza del giudizio di gravame, per la Corte di legittimità, risultava essere stata sanata.
I risvolti applicativi
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia nominato tempestivamente dall’imputato o condannato costituisce una nullità assoluta, quando la sua presenza è obbligatoria, indipendentemente dalla notifica al difensore d’ufficio e dalla presenza di un sostituto in udienza a norma dell’art. 97, co. 4, cod. proc. pen.[1].
[1]Ai sensi del quale: “Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13100 Anno 2025
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: GALLUCCI ENRICO
Data Udienza: 19/02/2025
Data Deposito: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da S. R., nato a … il …
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Firenze del 10/10/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 10 ottobre 2024 ha rigettato la richiesta formulata da S. R. di rescissione del giudicato di condanna (in riferimento alla sentenza di quella Corte territoriale emessa il 6 giugno 2022 e dichiarata irrevocabile il 22 ottobre 2022). La Corte di Firenze ha rilevate che, sebbene effettivamente il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al precedente difensore dell’imputato, che aveva presentato il gravame, e non anche ai nuovi difensori nominati nelle more dal S. (avv. G. e N.), nondimeno risultava che i predetti avevano avuto notizia dal prece dente legale della fissazione dell’udienza di appello, celebrata il 6 giugno 2022, tanto che avevano formulato richiesta di partecipazione orale non intervenendo però alla stessa; ha quindi ritenuto insussistenti i presupposti per la rescissione della condanna.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso S. R., deducendo che l’omessa notifica del decreto di citazione e per il giudizio di appello integra una nullità a carattere assoluto che non può essere sanata dalla mera conoscenza della data di udienza in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. E’ pacifico che il decreto di citazione per il giudizio di appello non sia stato notificato ai nuovi difensori dell’imputato (che avevano comunicato detta nomina prima dell’emissione dell’atto). Al riguardo, si è precisato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, omissis, Rv. 2(3598 – 01). Peraltro, si è anche chiarito che, laddove invece il difensore sia presente all’udienza, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, omissis, Rv. rv3199 – 01), nel qual caso essa, non essendosi verificata nel corso del giudizio, deve essere dedotta o rilevata a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello (Sez. 2, n. 3945 del 12/01/2017, omissis, Rv. 269058 – 01).
3. Nella specie, il giudizio di appello si è instaurato in forma cartolare e i difensori dell’imputato (che non avevano ricevuto la notifica del decreto di citazione ma erano stati informati della data dell’udienza di trattazione del gravame) hanno ritualmente richiesto la trattazione orale, non comparendo in udienza. Atteso che nel giudizio cartolare di appello la richiesta di trattazione in presenza determina la trasformazione del rito in partecipato, la nullità derivante dall’omessa notifica del decreto di citazione ai difensori va in questo caso qualificata come relativa e, non essendo stata eccepita nell’udienza del giudizio di gravame, risulta sanata.
4. In ogni caso, rileva il Collegio che nella specie difettano in radice i presupposti per ricorrere al rimedio della rescissione del giudicato. Infatti, è incontestato che i difensori dell’imputato erano comunque a conoscenza del giudizio di appello (e anche della data della relativa udienza) e che nel ricorso nulla si deduce in ordine alla condizione dell’imputato. Come è noto, presupposto per la rescissione del giudicato è che risulti che l’imputato non abbia avuto conoscenza della pendenza del processo, situazione nella specie non dimostrata. Sotto altro profilo, non rileva l’astratta possibilità di invocare nel caso di specie l’istituto della restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello, atteso che la richiesta rigettata dall’ordinanza impugnata invocava espressamente solo la rescissione del giudicato ed è pacifico che detta richiesta non può essere riqualificata di ufficio come incidente di esecuzione per la restituzione del termine per impugnare ex art. 175, comma secondo, cod., proc. pen., poiché le due istanze si caratterizzano per diversità di “petitum” (Sez. 1, n. 43426 del 15/04/2015, omissis, Rv. 263794 – 01).
5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrer te al pagamento delle spese processuali e della somma, giudicata congrua in relazione alla causa di inammissibilità, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 febbraio 2025.







