Quando l’omessa assunzione dei mezzi di prova ammessi non comporta nullità?

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Cass. pen., sez. III, 18/06/2025 (ud. 18/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29700 (Pres. Sarno, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una decisione del Tribunale di Avellino, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 609-bis, cod. pen. per aver costretto, con violenza, la persona offesa a subire atti sessuali.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge e di motivazione relativamente al giudizio di attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile.

In particolare, tra le argomentazioni prospettate in siffatta doglianza, il ricorrente contestava il fatto che la Corte territoriale avrebbe ignorato l’esplicita richiesta formulata agli atti di acquisire, ai sensi dell’art. 603, cod. proc. pen., di un CD contenente una conversazione, la cui trascrizione peritale si era già fatto richiesta in primo grado.

Più nel dettaglio, ad avviso del difensore la conversazione ivi registrata avrebbe potuto determinare una diversa e più favorevole decisione per l’imputato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva l’argomentazione suesposta priva di fondamento.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata assunzione dei mezzi di prova già ammessi non produce alcuna nullità del procedimento laddove non sia stata manifestata alcuna riserva alla chiusura dell’istruzione dibattimentale da parte di chi tali mezzi aveva richiesti né opposizione delle altre parti processuali (Sez. 3, n. 434 del 03/11/2011; Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008) posto che il diritto alla prova, previsto dall’art. 190 cod. proc. pen.[1], nel vigente sistema processuale, caratterizzato dalla dialettica e dall’impulso delle parti, implica anche il principio di disponibilità della prova medesima.

Orbene, per i giudici di piazza Cavour, il ricorrente, al momento della chiusura del dibattimento di primo grado, non aveva sollevato alcuna obiezione, né aveva formulato riserve in merito alla mancata trascrizione del citato CD, facendosene conseguire da ciò che, in presenza di un comportamento concludente che denotava una rinuncia implicita alla prova, non poteva ritenersi configurabile alcuna nullità.

I risvolti applicativi

La mancata assunzione dei mezzi di prova ammessi non comporta nullità se, alla chiusura dell’istruzione dibattimentale, non sono state sollevate riserve o opposizioni dalle parti.

[1]Ai sensi del quale: “1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. 3. I provvedimenti sull’ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio”.

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