Quando l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare sono preclusi dalla confisca non irrevocabile in primo grado?

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Cass. pen., sez. II, 3/12/2025 (ud. 3/12/2025, dep. 11/12/2025), n. 39957 (Pres. Alma, Rel. Pardo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, rigettava un appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avanzato avverso un’ordinanza emessa della Corte di Appello della medesima città che, a sua volta, aveva respinto una richiesta di restituzione dei beni sequestrati alla medesima nel corso del procedimento per usura ed altro.

 Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori dell’indagato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023).

I risvolti applicativi

In tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile, purché emergano elementi nuovi non valutati nella condanna e sia ancora pendente la decisione sul merito della confisca, escludendosi però la possibilità di una loro proposizione dopo la conferma in appello.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 39957 Anno 2025

Presidente: ALMA MARCO M.

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 03/12/2025

Data Deposito: 11/12/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

M.PAOLA BORIO

IGNAZIO PARDO R.G.N. 31123/2025

DANIELA CARDAMONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

D’O. M. nato il …

avverso l’ordinanza del 18/08/2025 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

sentite le conclusioni del PG GASPARE STURZO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentite le conclusioni del difensore dell’imputata avv.to P. che ha insistito per l’accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, con ordinanza in data18 agosto 2025 rigettava l’appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avanzato da D’O. M. avverso l’ordinanza dell’11 luglio 2025 della Corte di appello di Lecce che aveva respinto la richiesta di restituzione dei beni sequestrati alla medesima nel corso del procedimento per usura ed altro. Rilevava il predetto tribunale dell’appello cautelare reale che, avendo la D’O. concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. la pena in fase di appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, tale rinuncia doveva ritenersi avere avuto ad oggetto anche l’impugnazione proposta in punto confisca disposta con la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputata avv.ti P.e F. C., deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

– violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 322-bis, 599-bis cod. proc. pen. e 244-bis e 644 cod.pen. per avere, l’ordinanza impugnata, confermato la confisca dispostain via allargata sebbene detta statuizione non avesse formato oggetto di accordo tra le parti nell’ambito del concordato in appello; si richiamava al proposito il principio stabilito da quella pronuncia di legittimità secondo cui in tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito a concordato in appello, con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., nel caso in cui la stessa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. 2, n. 23093 del 05/06/2025, omissis, Rv. 288223 – 01);

e nel caso in esame nelle istanze di concordato proposte dalla difesa non era mai stato incluso nell’oggetto dell’accordo intervenuto con il P.G. la questione relativa alla confisca disposta dal G.i.p. del Tribunale di Lecce con la sentenza di primo grado; ne derivava, pertanto, che la conferma della statuizione da parte della Corte di appello era stata assunta in violazione di legge ed in assoluto difetto di motivazione tanto più che la difesa aveva

anche proposto istanza di restituzione dei beni; – violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 244-bis e 644

cod.pen. per erronea applicazione della confisca per equivalente nel caso di concorso di persone nel reato non potendo la misura essere disposta in applicazione dei principi di solidarietà passiva ed essendo invece ammessa nei soli limiti di quanto concretamente conseguito dal singolo concorrente; l’applicazione dei sopra esposti principi comportava l’annullamento della ordinanza posto che erano stati sequestrati alla D’O. somme pari al complessivo importo valutato a titolo di profitto, senza accertare in quale misura l’imputata avesse conseguito un arricchimento personale; al proposito si richiamavano i principi recentemente stabiliti dalle Sezioni Unite M. che hanno escluso la regola della

solidarietà passiva senza invece che si avesse riguardo al profitto individuale concretamente conseguito e ciò in violazione del principio fondamentale di proporzionalità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va in primo luogo affermata l’ammissibilità del ricorso costituendo principio prevalente quello secondo cui in tema di misure cautelari reali, l’istanza di revoca del sequestro preventivo e l’appello cautelare avverso l’eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca (Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285903 – 01). In precedenza si era già affermato che in tema di misure cautelari reali, prima dell’irrevocabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere

del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo reale, in quanto esso costituisce, allo stato, l’unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 2, n. 27889 del 11/05/2022, omissis, Rv. 283634 – 01).

Ciò posto deve pertanto essere affermato che l’appello cautelare era proponibile avverso l’ordinanza di rigetto della Corte di appello pur successivamente l’emissione della sentenza di merito di secondo grado non ancora irrevocabile.

2. Tanto premesso il ricorso è però infondato; ed invero va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di concordato in appello, la rinuncia a tutti i motivi diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena comprende anche la doglianza relativa all’applicazione di misure di sicurezza, non riguardando queste ultime il trattamento sanzionatorio, ma un capo autonomo della decisione. (Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Rv. 287256 – 01); in motivazione detta pronuncia ha precisato come in caso di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., la rinuncia a tutti i motivi d’appello diversi da quelli afferenti alla determinazione della pena, comprende anche il motivo concernente l’applicata misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio, presupponente infatti l’accertamento della pericolosità sociale e quindi un

giudizio sfavorevole di prognosi criminale. Detto principio trova anticipazione in altre pronunce di legittimità secondo le quali la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, omissis, Rv. 282413 – 01) ovvero che la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448- 01). Ancora si è stabilito che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l’accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 – 01). Ne consegue che la rinuncia a tutti i motivi esclude la ricorribilità della sentenza di concordato in appello sulla confisca.

2.1 Deve poi essere escluso che i suddetti principi confliggano con quanto affermato dalla pronuncia delle Sez. U, Fazio secondo cui nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284481 – 01). Ed invero la detta pronuncia pur escludendo che a seguito del concordato in appello si produca una implicita rinuncia alla prescrizione ha in motivazione testualmente affermato che “….secondo la specifica declinazione processuale …il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate. Ebbene, tale fondamento è certamente condivisibile in relazione alle questioni sulle quali si è verificata preclusione o intervenuto giudicato sostanziale, ma non coinvolge la prescrizione del reato che, come già detto, non può intendersi rinunciata per il solo fatto della proposizione dell’accordo, la cui valutazione è demandata al giudice del gravame”.

Le Sezioni Unite, quindi, non hanno inteso affermare in alcun modo che avverso i motivi rinunciati possa essere proposto successivo ricorso per cassazione, posto che, detto principio, sarebbe stato in irrimediabile conflitto con il chiaro disposto dell’art. 591 cod. proc. pen. e secondo cui la rinuncia determina l’inammissibilità dell’impugnazione. Hanno invece voluto precisare che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità non ha valore di rinuncia alla prescrizione che ove maturata prima della sentenza di concordato in appello potrà essere fatta valere con il successivo ricorso.

2.2 Una recente applicazione di detti principi, proprio al proposito della confisca è contenuta in quella ordinanza della corte di legittimità pur non massimata che, decidendo su un ricorso avverso sentenza di concordato in appello, in motivazione espressamente afferma come il motivo sulla confisca: “è prioritariamente inammissibile laddove è precluso dalla intervenuta rinuncia, in sede di appello, ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti la pena” (Cass. ordinanza n.22190 del 28/02/2025 non mass.).

Va poi precisato che il principio, richiamato dal ricorso ed affermato da quella pronuncia secondo cui in tema di impugnazioni, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito a concordato in appello, con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca allargata o per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., nel caso in cui la stessa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti (Sez. 2, n. 23093 del 05/06/2025, Rv. 288223 – 01) non è pertinente perchè non attiene al caso del motivo rinunciato bensì a quello in cui, in assenza di rinuncia al motivo sulla confisca, la corte abbia motivato rendendo così possibile la successiva proposizione della impugnazione in cassazione.

Deve, pertanto, essere affermato che a seguito di concordato in appello con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione eccetto quelli sulla determinazione della pena è inammissibile il successivo ricorso per cassazione che devolga questioni in punto conferma della confisca da parte del giudice di secondo grado. La parte che ha interesse a devolvere al giudice di appello la questione sulla confisca può pertanto concordare i motivi sulla pena senza

rinunciare all’esame di quelli sulla misura di sicurezza ovvero sulla confisca-sanzione.

2.3 Tale conclusione sembra l’unica conforme al dettato normativo posto che l’art. 599-bis cod. proc. pen.secondo cui:” le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi”. Così come strutturata la norma prevede, pertanto, la piena facoltà della parte, e della difesa dell’imputato in particolare, di concordare l’entità della pena da infliggere con il consenso del P.G. rinunciando a tutti gli altri motivi proposti ovvero di concordare ugualmente la pena, rinunciare ai soli motivi in punto responsabilità ed altre statuizioni accessorie della condanna, senza invece che intervenga rinuncia ai motivi in punto confisca disposta in primo grado. In questo solo caso il giudice di appello che accolga il concordato potrà delibare la pena concordata, dare atto della rinuncia ai motivi in punto responsabilità e necessariamente motivare in punto confisca, alcuna rinuncia essendo intervenuta su tale ultimo punto. Ma ove invece, come nel caso in esame, la difesa abbia rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quelli attinenti il trattamento sanzionatorio, tale inequivocabile affermazione comporta la chiara ed inequivocabile rinuncia anche al motivo in punto di confisca.

3. Il secondo motivo rimane assorbito nelle valutazioni precedentemente svolte poiché l’asserita violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite M. non può, comunque, essere vagliata in questa fase in presenza di concordato in appello con rinuncia anche al motivo sulla confisca.

4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 03/12/2025

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