Cass. pen., sez. I, 30/09/2026 (ud. 30/09/2026, dep. 29/10/2026), n. 37957 (Pres. Boni, Rel. Gavoni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso è insindacabile in sede di legittimità.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati in talune sentenze.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991).
I risvolti applicativi
L’accertamento degli elementi del disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici o travisamenti.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37957 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: GAVONI ANNA MARIA
Data Udienza: 30/09/2026
Data Deposito: 29/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D’A. F., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 30/04/2026 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALDO ESPOSITO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da F. D’A. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati: dalla sentenza n. 1110/2023 R. G. Sent., emessa in data 30 giugno 2023 dal Tribunale di Trapani, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2023, relativa al reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso in Alcamo in data successiva e prossima al 16 ottobre 2020; dalla sentenza n. 371/2023 R. G. Sent., emessa in data 21 marzo 2023 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, divenuta irrevocabile il 5 settembre 2023, relativa al reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15 ottobre 2020; dal decreto penale di condanna n. 198/2018 R.G.D.P., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, divenuto esecutivo il 9 settembre 2018 in relazione al reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso in Arona il 20 luglio 2016; dalla sentenza n. 1435/2018 R. G. Sent., emessa in data 14 maggio 2018 dal Tribunale di Napoli Nord, divenuta irrevocabile il 30 ottobre 2018, relativa al reato di cui all’art. 640 cod. pen. commesso in Napoli il 19 luglio 2016; dalla sentenza n. 1123/2022 R. G. Sent., emessa in data 8 marzo 2022 dal Tribunale di Bologna, divenuta irrevocabile il 24 luglio 2022, relativa al reato di cui all’art. 640, comma 2, n. 2 bis, cod. pen. commesso in … in data 1 ottobre 2020.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l’interessato ha proposto ricorso con l’atto a firma dell’Avv. R. P., denunciando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge in punto di continuazione, per avere il Giudice ancorato l’esclusione del vincolo a criteri non conformi al paradigma dell'”identità criminosa”.
Il ricorrente, che distingue le sentenze in due gruppi -il primo per i reati commessi nel 2020, il secondo nel 2016- deduce l’erroneità della motivazione che non ha tenuto conto della diversità dei conti correnti utilizzati dal D’A., valorizzando, viceversa, la diversità degli “artifizi e raggiri di volta in volta differenti” (stipula di finte assicurazioni, locazione di immobili) e delle vittime, per le quali utilizzava criteri palesemente inconferenti nel contesto delle truffe on line che sono per loro natura “in incertam personam”.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, per apoditticità delle affermazioni e per omessa valutazione di un punto decisivo della richiesta.
Lamenta il ricorrente l’illogicità della motivazione che ritiene irrilevante l’utilizzo dello stesso conto corrente per più truffe commesse a distanza di un giorno, non spiegando il Giudice dell’esecuzione perché la serialità e l’omogeneità dei reati debbano essere interpretate come indice di una generica inclinazione a delinquere anziché come attuazione di un programma unitario.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Aldo Esposito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2. Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, omissis, Rv. 264294).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando esso sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, omissis, Rv. 187740).
3. Nel caso in esame il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non ha applicato gli indicatori complessivi sopra indicati, limitandosi ad escludere l’unicità del disegno criminoso tra i singoli reati di truffa giudicati nelle sentenze e nel decreto penale ed omettendo di occuparsi della valutazione per gruppi.
3.1. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, considerato che i reati di cui alle sentenze citate nei due gruppi sono della stessa specie, si è limitato a rilevare che l’avere il D’A. percepito gli indebiti profitti su strumenti di pagamento a sé
intestati, in assenza di ulteriori elementi oggettivi, non consente di affermare che “al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realmente programmati almeno nelle loro linee essenziali” (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074), omettendo di motivare sulla sussistenza della continuazione tra i singoli reati di truffa di cui alle sentenze (ed al decreto penale) citate valutati per la data di commissione e distinti in due gruppi.
3.2. Nell’istanza originaria, quanto nel ricorso, la difesa ha, infatti evidenziato che i reati giudicati risultano commessi in due distinti archi temporali; il primo nel luglio 2016 (fatto dal 19.07.2016 al 20.07.2016) ed il secondo nell’ottobre 2020 (fatti del 01.10.2020, 15.10.2020 e 16.10.2020).
3.3. Osserva il Collegio che, in relazione ai reati interni ai singoli due gruppi, come rappresentato in ricorso, è smentito il dato evidenziato dal Giudice dell’esecuzione di avere il D’A. articolato “artifici e raggiri di volta in volta differenti, talvolta presentandosi quale broker assicurativo e proponendo la stipula di una finta assicurazione R.C. Auto, altre volte simulando la locazione di immobili, ed ha reiterato le condotte truffaldine nei confronti di vittime sempre diverse, ora nel luglio 2016, ora nell’ottobre del 2020, a distanza di oltre quattro anni” (v. pag. 4 dell’ordinanza impugnata).
3.4. In tal senso, tenendo conto dei reati giudicati nei due singoli gruppi, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di valutare che i reati di truffa interni al medesimo gruppo risultano avere lo stesso oggetto: contratto locazione immobile (reati del gruppo 2016) e polizza assicurativa di una autovettura … (reati di del gruppo 2020).
4. L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata limitatamente alla continuazione relativa ai due gruppi separati di reati commessi nel 2016 e nel 2020 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione relativa ai due gruppi separati di reati commessi nel 2016 e nel 2020 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 30 settembre 2026







