A cosa è circoscritto il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate?

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Cass. pen., sez. II, 13/10/2026 (ud. 13/10/2026, dep. 29/10/2026), n. 37973 (Pres. Pellegrino, Rel. Coscioni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a cosa è circoscritto il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Roma confermava un’ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva disposto la custodia cautelare in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011).  

I risvolti applicativi

Il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche dell’atto impugnato e all’assenza di evidenti illogicità, accertando la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 37973

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udienza: 13/10/2026

Data Deposito: 29/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

T. L. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 29/05/2026 del TRIBUNALE di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 maggio 2026, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di L. T. in relazione ai capi 1) e 35).

2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di T., eccependo:

2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 309, commi 5 e 10 e 291, comma 1, cod. proc. pen.: non risultavano trasmessi al Tribunale del riesame alcuni degli atti posti a sostegno della richiesta cautelare, ovvero gli allegati alla informativa dei Carabinieri del 26 febbraio 2026, asseritamente contenuti nel plico A. (non rinvenuto) relativi al contenuto dei verbali di ascolto di cui alle conversazioni menzionate a sostegno della gravità indiziaria; il tribunale aveva distorto completamente il significato dell’eccezione, affermando che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe fatto riferimento sia all’informativa del 15 gennaio che a quella del 25 febbraio 2026, presenti in atti, nonché al contenuto di dialoghi come riportarti all’interno del c.d. “plico B.”, ma il problema sollevato dalla difesa atteneva al mancato rinvenimento in atti degli allegati di cui al cosiddetto plico A. come indicati alle pagine 112 e 124 relativamente alle contestazioni di cui ai capi da 31 a 35; l’informativa richiamata dal Collegio era quella del 15 gennaio 2026 che non poteva annoverare tra i suoi allegati il verbale di ascolto di una conversazione venuta ad esistere successivamente (3 febbraio 2026, data che coincideva con la collocazione temporale dei fatti di cui al capo 35); neppure appariva dirimente la considerazione secondo cui il contenuto delle conversazioni nelle quali era stata omessa la trasmissione dei verbali sarebbe stato comunque riportato nell’informativa di polizia giudiziaria presente in atti in quanto omettere la trasmissione di un atto -nel caso specifico, relativo al contenuto di una conversazione dalla quale si ricaverebbe la sussistenza di uno specifico reato – significava di fatto impedire ogni minimo potere di controllo al riguardo;

2.2. inosservanza degli art. 292 lett. c) cod. proc. pen., 187 e 273 cod. proc pen., 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione: il giudice della cautela aveva omesso completamente l’autonoma valutazione degli elementi posti dall’accusa a sostegno della gravità indiziaria, essendosi limitato all’analisi delle sole informative di polizia giudiziaria senza successiva verifica di riscontro anche sui singoli atti di indagine ivi in richiamo; erroneamente i giudici del riesame avevano ritenuto che tale autonoma valutazione fosse stata effettuata, posto che la circostanza per cui, in relazione alla posizione di altri indagati e con riferimento a diverse fattispecie (peraltro nemmeno collegate a quelle contestate a T.), il giudice aveva ritenuto di addivenire a conclusioni diverse dalle richieste dell’Ufficio di Procura, non valeva a dimostrare la sussistenza di un effettivo ed autonomo vaglio critico anche in relazione alla posizione del ricorrente; vi era stato un mero richiamo alle conversazioni indicate nell’informativa di polizia giudiziaria, le quali non vedevano mai quale protagonista il ricorrente; in relazione al capo 35, veniva richiamato il contenuto della intercettazione ambientale del 3 febbraio 2026, il cui verbale di arresto e la relativa trascrizione non erano stati trasmessi agli atti del procedimento de libertate; la contestazione ipotizzata a carico di T., quale acquirente stabile in ragione della cadenza periodica con la quale avrebbe acquistato stupefacente dal sodalizio, appariva svuotata di significato se posta in relazione sia all’unico delitto fine a lui contestato (che peraltro si collocava al di fuori del contesto temporale di operatività del sodalizio) sia alla iscrizione nel registro degli indagati, che era avvenuta solamente a febbraio 2026 e nemmeno nell’ambito del procedimento principale relativo alla genesi dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, che di quella ivi indagata rappresenterebbe la prosecuzione; l’ordinanza impugnata proponeva un’ampia parte espositiva relativa alle caratteristiche dell’associazione in contestazione e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia C., che però nulla avevano a che vedere con il ricorrente, la cui posizione veniva esaminata solo con riferimento a conversazioni telefoniche e/o ambientali intercorse in un intervallo temporale al di fuori della contestazione associativa; ancora, il provvedimento impugnato appariva manifestamente illogico laddove pretendeva di utilizzare, quale elemento dimostrativo del rapporto associativo di T., le vicende relative alla “faida” da questi intrapresa con la famiglia Carpisassi;

2.3. totale carenze motivazionale con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.: mentre l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari aveva offerto una motivazione alquanto stringata, il tribunale non aveva speso alcun contributo motivazionale sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si deve ribadire in premessa che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, omissis, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, omissis, Rv. 202001-01).

1.1. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata che, nelle pagine 27 e seguenti, osserva che nelle informative del 15 gennaio e del 25 febbraio 2026 sono riportate le conversazioni intercettate e sono presenti per esteso nel “plico B.”; inoltre, il motivo di ricorso è affetto da genericità perché non indica in maniera specifica quali conversazioni sarebbero pregiudizievoli per la difesa dell’assistito ed in cosa consisterebbe il pregiudizio.

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, il tribunale ha dettagliatamente spiegato perché non potesse essere accolta l’eccezione di mancata valutazione autonoma da parte del giudice per le indagini preliminari nelle pagine 28 e 29, con una motivazione rispetto alla quale il motivo di ricorso propone una inammissibile rivalutazione di merito

Relativamente alla partecipazione di T. al sodalizio, è vero che l’ordinanza impugnata per lunghi tratti non parla del ricorrente, ma nelle pagine da 34 in avanti elenca gli indizi a carico del ricorrente (la conversazione del 15.11.2025 tra C. e M. in cui si parla delle forniture che riguardavano T.; quella del 23.10.2025, citata a pag. 36 dove T. viene definito “acquirente stabile”: quella del 12.12.2025 dove T. viene definito come acquirente e come soggetto che aveva gente che “smerciava” per lui); si veda poi l’ampia motivazione contenuta a pag. 37 dell’ordinanza impugnata sul ruolo di T. e sul perché debba essere considerato intraneo all’associazione, anche se non partecipe del sodalizio dell’altro procedimento citato dalla difesa.

Si deve inoltre ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 3, n. 3, 44938 del 05/10/2021, omissis, Rv. 282337-01); pertanto l’eccezione contenuta a pag. 11 del ricorso è manifestamente infondata, posto che pretende di fornire un significato delle intercettazioni diverso da quello operato dal giudice di merito.

1.3. Quanto, infine, all’eccezione di assenza di motivazione in relazione alla contestata aggravante del metodo mafioso, la stessa è inammissibile per non essere stato proposta in sede di riesame, per cui il tribunale non aveva alcun onere motivazionale sul punto.

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 13/10/2026

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