Cass. pen., sez. III, 13/10/2026 (ud. 13/10/2026, dep. 29/10/2026), n. 37966 (Pres. Andreazza, Rel. Corbetta)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il decreto presidenziale, che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione, sia soggetto a gravame.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, rigettava un’opposizione proposta avverso un’ordinanza emessa dal locale Tribunale di Firenze il quale, dal canto suo, aveva respinto un’istanza di revoca di un provvedimento del pubblico ministero, con cui si disponeva che la confisca venisse eseguita fino alla concorrenza di una data somma di denaro.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’opponente il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34, 667, comma 4, e 111, comma 2, Cost. per inosservanza delle norme sull’incompatibilità del giudice.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell’ambito dell’ufficio; né può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla quale è emessa all’esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 734 del 08/02/2000; Sez. 6, n. 776 del 05/03/1998).
I risvolti applicativi
Il decreto presidenziale, che decide senza formalità sull’astensione, è inoppugnabile.







