Cass. pen., sez. I, 17/12/2025 (ud. 17/12/2025, dep. 29/01/2026), n. 3820 (Pres. Rocchi, Rel. Calaselice)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la condizione di tossicodipendenza può rilevare ai fini della continuazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza di continuazione tra reati giudicati con sei sentenze definitive proposta dal condannato relativamente a delitti di evasione e violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva che, con l’istanza, era stata chiesta la continuazione perché gli reati commessi erano stati eseguiti in condizione di tossicodipendenza stato che, secondo il ricorrente, lo spingeva a procurarsi la fonte economica con mezzi illeciti onde approvvigionarsi dello stupefacente, così commettendo anche reati di evasione o di cessione illecita di stupefacente, onde procurarsi la dose atta a soddisfare il proprio bisogno che, a sua volta, avrebbe indotto il condannato a preordinare un disegno criminoso finalizzato alla ricerca di mezzi economici programmando la futura commissione di reati fin dal primo di questi.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la condizione di tossicodipendenza può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014; conf., n. 50716 del 2014; n. 33518 del 2010; n. 10797 del 2010).
I risvolti applicativi
La tossicodipendenza rileva ai fini della continuazione solo se sussistono gli altri requisiti che indicano l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3820 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 17/12/2025
Data Deposito: 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
BARBARA CALASELICE CC – 17/12/2025
R.G.N. 29305/2025
MICHELE TORIELLO
SENTENZA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 17/06/2025 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L. Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di continuazione tra reati giudicati con sei sentenze definitive proposta dal condannato relativamente a delitti di evasione e violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale si deduce che, con l’istanza, era stata chiesta la continuazione perché gli reati commessi sono stati eseguiti in condizione di tossicodipendenza, stato che secondo il ricorrente, lo spingeva a procurarsi la fonte economica con mezzi illeciti onde approvvigionarsi dello stupefacente, così commettendo anche reati di evasione o di cessione illecita di stupefacente, onde procurarsi la dose atta a soddisfare il proprio bisogno.
Tale smodato bisogno di stupefacenti avrebbe indotto il condannato a preordinare un disegno criminoso finalizzato alla ricerca di mezzi economici programmando la futura commissione di reati fin dal primo di questi.
3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, L. Odello, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270074).
Il Giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, dunque, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo, invece, necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, pertanto, da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266413). Sono necessari, infatti, elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 – 01). Inoltre, è noto che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, omissis, Rv. 267580).
1.2. Circa la condizione di tossicodipendenza si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato l’orientamento secondo il quale detta condizione può rilevare, ai fini della continuazione, quando sussistano le altre condizioni individuate come indici della sussistenza del medesimo disegno criminoso (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, omissis, Rv. cit.; Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, non massimata; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Rv. 261490; conf., n. 50716 del 2014, RV. 261490 – 01; n. 33518 del 2010, Rv. 248124 – 01; n. 10797 del 2010, RV. 246373 – 01). A tale ultimo riguardo, un consolidato orientamento di legittimità ha affermato che viola l’obbligo di motivazione il Giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l’analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 276387, in motivazione), oppure svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica (Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278187 – 01). Invero, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490). In sostanza, la modifica dell’art. 671 cod. proc. pen. non ha introdotto un “nuovo” concetto di continuazione per soggetti tossicodipendenti, ma anche per tale categoria di autori di delitti resta pur sempre la necessità, imposta dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., che i reati siano avvinti da un “medesimo disegno criminoso”, nel senso sopra indicato.
2. Ciò posto, si evidenzia che la motivazione offerta sul punto appare in linea con le indicate linee interpretative. Invero, questa esclude la continuazione pur tenendo conto della natura omogenea (per gruppi) delle violazioni, riscontrando, con motivazione immune da vizi di ogni tipo, la diversa area geografica in cui si collocano le condotte e la notevole distanza temporale tra i due reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, segnalando, altresì, che la mera serialità delle condotte della stessa specie non integra la programmazione unitaria necessaria, ma può rappresentare una scelta di vita.
Il tema della tossicodipendenza, peraltro, esaminata l’istanza depositata il 24 aprile 2025, non risulta dedotto specificamente perché l’istante indica soltanto “l’uso di sostanze stupefacenti che assumeva in quel periodo”, senza espressamente segnalare una condizione di tossicodipendenza, senza datarne l’inizio, né fare riferimento a documentazione da cui trarre tali dati.
Sicché la denunciata omessa motivazione sul punto appare censura infondata, sia perché la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza degli altri indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, sia perché senz’altro l’omessa motivazione è relativa a circostanza genericamente dedotta (cfr. nel senso che i motivi generici restano inammissibili perché viziati da inammissibilità originaria Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262700; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, omissis, Rv. 213230).
3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali con oscuramento dei dati sensibili in ragione della condizione di salute dedotta con il ricorso e che si commenta nel presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 17/12/2025







