Quando, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, il giudice può omettere di considerare lo stato di tossicodipendenza del condannato senza violare l’obbligo di motivazione?

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Cass. pen., sez. I, 17/12/2025 (ud. 17/12/2025, dep. 23/12/2025), n. 41403 (Pres. Rocchi, Rel. Toriello)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non violi l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna rigettava un’istanza di continuazione rilevando, tra l’altro, come il condannato non avesse fornito adeguata prova del dedotto stato di tossicodipendenza.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione del combinato disposto tra gli artt. 125/3 e 606 lett. b-e) c.p.p. ed art. 81 c.p. per erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, non viola l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen.[1] (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015).

I risvolti applicativi

In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, il giudice non viola l’obbligo di motivazione se omette di considerare lo stato di tossicodipendenza del condannato quando questo sia dedotto in termini generici, privo di elementi idonei a renderlo plausibile e non emergente dalle sentenze acquisite, anche d’ufficio ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.p..

[1]Ai sensi del quale: “Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio”.

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