Quando, in materia di misure cautelari, la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare per peggioramento della salute può essere rigettata senza perizia medica?

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Cass. pen., sez. I, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 22/01/2026), n. 2667 (Pres. De Marzo, Rel. Russo)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di misure cautelari, la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, fondata sulla prospettazione del peggioramento delle condizioni di salute dell’istante, possa essere legittimamente rigettata senza disporre perizia medica.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Palermo, quale giudice dell’appello cautelare, respingeva un’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere inflitta, con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari della medesima città, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 628, 416-bis.1 cod. pen., in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, trattandosi di soggetto superiore agli anni settanta.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore dell’indagato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di misure cautelari, la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere fondata sulla prospettazione del peggioramento delle condizioni di salute dell’istante può essere legittimamente rigettata, senza disporre perizia medica, qualora il giudice rilevi, con congrua motivazione, l’insussistenza di fatti nuovi, anteriormente non valutati, incidenti sulla situazione patologica già documentata, idonei a mutare la situazione sulla quale si sia già eventualmente formato il giudicato cautelare” (Sez. 1, n. 44623 del 15/07/2022).

I risvolti applicativi

In materia di misure cautelari, la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare per peggioramento della salute può essere legittimamente rigettata senza perizia medica quando il giudice, con motivazione congrua, rilevi l’assenza di fatti nuovi idonei a modificare la situazione patologica già valutata nel procedimento cautelare.

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