Quando il Tribunale del riesame non è legittimato a integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca?

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Cass. pen., sez. II, 12/02/2026 (ud. 12/02/2026, dep. 5/03/2026), n. 8752 (Pres. Verga, Rel. Recchione)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale per le misure cautelari reali di Avellino, chiamato a valutare una richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo che aveva colpito i beni di una persona indagata per i reati di cui agli artt. 416, 648-ter.1., 640-bis cod. pen. rilevava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, elemento necessario per giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca e, ritenendo assorbita ogni ulteriore doglianza, annullava il decreto impugnato.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Avellino, a mezzo del suo Sostituto, il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo quale non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, solo nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023).

I risvolti applicativi

E’ inibito al Tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca solo in caso di assoluta carenza della motivazione sul periculum in mora, essendo questa configurabile quale nullità radicale ai sensi degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, c.p.p..

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8752 Anno 2026

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 12/02/2026

Data Deposito: 05/03/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale DI AVELLINO

nei confronti di:

S. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 11/11/2025 del Tribunale di Avellino

Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

L’Avv. R. L. con note scritte concludeva per l’inammissibilità, o, in subordine, il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale per le misure cautelari reali di Avellino, chiamato a valutare la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo che aveva colpito i beni di M. S. indagato per i reati di cui agli artt. 416, 648-ter.1., 640-bis cod. pen. rilevava la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza del

periculum in mora, elemento necessario per giustificare l’anticipazione degli effetti ablativi della confisca. Ritenuta assorbita ogni ulteriore doglianza, il Tribunale annullava il decreto impugnato.

2.Contro tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica di Avellino, a mezzo del suo Sostituto, deducendo:

2.1. violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.): contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel provvedimento annullato il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dato conto dell’esistenza del pericolo cautelare, rilevando che il provento dei reati contestati avrebbe potuto essere facilmente disperso. Il pubblico ministero ricorrente rilevava che la capacità di dispersione del S. sarebbe stata anche provata dalle indagini effettuate poiché, a fronte di un profitto ingente, il S. era stato sorpreso con la disponibilità di una somma esigua.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

1.1.Il Collegio riafferma che anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può “integrare” l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il Tribunale per il riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, omissis, Rv. 265365 – 01).

Pertanto, non è consentito al Tribunale per il riesame di integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca, solo nel caso in cui la motivazione sul periculum in mora sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 285747 – 01).

1.2. Nel caso in esame, come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, il decreto genetico conteneva un principio di motivazione in ordine al periculum in mora sia in relazione al sequestro preventivo “impeditivo” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen, sia in relazione al sequestro preventivo “anticipatorio della confisca” disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (pagg. 33 e 44 del decreto di sequestro preventivo).

Pertanto il Tribunale ha illegittimamente ritenuto inesistente la motivazione in ordine al periculum in mora omettendo, altresì, di attivare i suoi poteri integrativi.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso, il giorno 12 febbraio 2026.

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