Cass. pen., sez. IV, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 24/12/2025), n. 41474 (Pres. Vignale, Rel. Mari)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca possa avere ad oggetto cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Agrigento – quale giudice del riesame – confermava un sequestro preventivo disposto dal GIP presso lo stesso Tribunale.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento – come nel caso in esame – anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024; Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018).
I risvolti applicativi
Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca presuppone il nesso tra reato e cosa, non tra reato e autore, e può riguardare anche beni di terzi estranei e in buona fede quando la loro disponibilità libera possa comportare pericolo di aggravamento, protrazione delle conseguenze del reato o agevolazione di ulteriori illeciti.







