Cass. pen., sez. II, 2/04/2026 (ud. 2/04/2026, dep. 14/05/2026), n. 17527 (Pres. Agostinacchio, Rel. Minutillo Turtur)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice di appello viola il divieto di “reformatio in peius” attribuendo al fatto, in presenza della sola impugnazione dell’imputato, una diversa e più grave qualificazione giuridica.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo, appellata dal Procuratore generale presso la Corte territoriale fiorentina e dall’imputato, aveva escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen. e la circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, rideterminando conseguentemente la pena inflitta in quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione e euro 1600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio della motivazione per essere pervenuti i giudici di seconde cure ad una diversa qualificazione giuridica della condotta, con particolare riferimento alla caratterizzazione circostanziale, così, asseritamente, realizzando secondo la difesa una reformatio in peius in danno del ricorrente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022; Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020).
I risvolti applicativi
Non integra violazione del divieto di “reformatio in peius” la diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, qualora la questione sia connessa ai capi o punti devoluti, atteso che il divieto concerne esclusivamente la specie e la misura della pena.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17527 Anno 2026
Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI
Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA
Data Udienza: 02/04/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 12/01/2026 della Corte d’appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12/01/2026, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 04/04/2025, appellata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze e da XXXXXXXXXXXXXX, ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen. e la circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, rideterminando conseguentemente la pena inflitta in quella di anni cinque, mesi quattro di reclusione e euro 1600,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, XXXXXXXXXXXXXX, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità della rapina di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; ricorre una riforma in peius della sentenza di primo grado; la motivazione sul punto è manifestamente illogica, svuotando di contenuto la decisione della Corte costituzionale, anche considerato che lo stesso Pubblico ministero aveva chiesto il riconoscimento di tale attenuante; la pena irrogata, oltre che peggiorativa, appare sproporzionata.
2.2. Violazione di legge e di norme processuali in relazione all’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. per indebita conversione e conseguente ammissione dell’appello proposto dal Procuratore generale.
2.3. Violazione di norme processuali attesa la mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale e omessa assunzione di una prova richiesta dalla difesa (ricognizione formale dell’imputato in udienza).
2.4. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente; il riconoscimento non era stato certo e tale dato era il centro della contestazione della prova acquisita; anche quello effettuato nella immediatezza non aveva rispettato le formalità previste dalla legge ai sensi dell’art. 210 e 213 cod. proc. pen.; l’affermazione della Corte di appello secondo la quale una delle due persone offese aveva potuto vedere e riconoscere il proprio
aggressore nel ricorrente era incompatibile con le modalità della aggressione e della azione posta in essere.
2.5. Vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla esclusione della circostanza della lieve entità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 24/2024; la motivazione sintetica e priva di riferimenti alle prove dichiarative e documentali era sostanzialmente apparente.
3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono, mentre nel resto deve essere dichiarato inammissibile.
2. In via preliminare, deve essere affrontato il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha contestato l’impugnazione del Procuratore generale e la violazione dell’art. 593 cod. proc. pen. La censura è manifestamente infondata. Il ricorrente, che non ha sollevato alcuna eccezione in sede di appello, quanto alla legittimazione del Procuratore generale, non si confronta con la chiara portata del disposto dell’art. 580 cod. proc. pen. Difatti, l’atto di impugnazione del Procuratore generale aveva certamente natura di ricorso per cassazione in considerazione della censura proposta (violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta, con particolare riferimento al profilo circostanziale) ed è stato correttamente trattato nel giudizio di appello, con sua evidente conversione, attesa la contestuale impugnazione del ricorrente. La Corte di appello ha, dunque, esattamente applicato il disposto di legge e rispettato la ratio della normativa di riferimento, ovvero la volontà del legislatore volta ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione
determini esiti processuali incompatibili, sicché si deve ritenere prevalente la finalità dell’art. 580 cod. proc. pen. rispetto ai limiti imposti alla possibilità di proporre appello al Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 37721 del 18/09/2025, I., Rv. 288906-01; Sez. 6, n. 34097 del 28/06/2023, omissis, Rv. 285155-01; Sez.3, n. 41709 del 22/05/2018, omissis, Rv. 274303-02; Sez. 5, n. 41430 del 11/07/2016, omissis, Rv. 267867-01).
3. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Il ricorrente, in primo luogo, propone una serie di censure non consentite in quanto reiterative e totalmente versate in fatto in ordine all’intervenuto accertamento di responsabilità quanto alla imputazione allo stesso ascritta, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. Quanto alle censure così articolate occorre considerare, dunque, che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una lettura alternativa, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una distinta ricostruzione storica dei fatti o, ancora, un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del11/01/2018, omissis, Rv. 273217-01; in senso conforme, v. Sez. 4, n.1219 del14/09/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 271702-01; Sez. 2, n.7986 del18/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269217-01;). La Corte di appello ha ampiamente motivato, richiamando inequivoci elementi di prova a carico del ricorrente, anche quanto al suo effettivo riconoscimento da parte delle persone offese (analizzando specificamente il complesso di elementi in tal senso acquisiti, ritenendoli sufficienti e chiari quanto alla ricostruzione del fatto e alla riferibilità della condotta al ricorrente, considerando anche la documentazione acquisita, al fine di diversamente qualificare la portata della condotta, tenuto conto delle condizioni di salute e personali dei soggetti aggrediti, con motivazione specifica in ordine al rigetto dell’istanza di ricognizione formale del ricorrente – pag. 12 e segg. – ritenuta non necessaria).
4. È, infine, manifestamente infondata la censura relativa alla ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione per essere giunta la Corte di appello ad una diversa qualificazione giuridica della condotta, con particolare riferimento alla caratterizzazione circostanziale, così, asseritamente, realizzando secondo la difesa una reformatio in peius in danno del ricorrente.
Sul punto occorre ribadire che, come già affermato da questa Corte, il divieto di reformatio in peius, non implica un limite per il giudice di appello, fermo il principio devolutivo, pienamente rispettato nel caso in esame, di dare al fatto la corretta qualificazione giuridica, anche più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado (Sez. 2, n. 46712 del 30/10/2019, omissis, Rv. 277599-01). In tal senso si è precisato, con argomentazioni che si devono ribadire, che non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice di appello che, anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, dà al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, nel caso in cui la questione sia strettamente connessa a un capo o a un punto della sentenza costituente oggetto del gravame, posto che il divieto investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pena (Sez. 2, n. 6081 del 13/01/2026, omissis, Rv. 289401-01; Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025-01; Sez. 2, n. 4640 del 01/10/2020, omissis, Rv. 280560-01).
La Corte di appello ha reso sul punto una motivazione argomentata, priva di aporie e manifesta illogicità, attesa la portata e gravità della condotta per come specificamente ricostruita (pag. 12 e segg. §3) chiarendo che non si poteva ritenere in alcun modo sussistente la minima offensività della condotta, tenuto conto non solo delle modalità esecutive della condotta, mediante ripetute aggressioni alla persona offesa, dunque caratterizzata da un reiterato esercizio di violenza fisica, ma anche dell’evidente preordinazione della azione in danno di soggetti sostanziale stato di difficoltà di deambulazione.
5. L’insieme di considerazioni sopra richiamate e i principi di diritto applicabili al caso di specie evidenziano, invece, la fondatezza del primo motivo di ricorso, nella parte in cui è stata invece rilevata, correttamente, a seguito della nuova qualificazione giuridica della condotta, una reformatio in peius, oggettiva e deteriore, del trattamento sanzionatorio, che è stato aggravato dal giudice di appello in violazione dei principi appena evocati.
In primo grado il Tribunale aveva difatti dichiarato O. responsabile del reato ascritto al capo a) e riconosciuta l’attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in rapporto di prevalenza sulle aggravanti contestate lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione e euro 1000,00 di multa. La Corte di appello, invece, ha riformato la decisione di primo grado e dopo aver escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n.11) e la circostanza attenuante di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 ha rideterminato la pena nella misura, superiore rispetto alla decisione di primo grado, di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1600,00 di multa. Come già evidenziato il divieto di reformatio in peius investe il trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia la specie e la quantità della pana, come avvenuto nel caso di specie a seguito della legittima riqualificazione giuridica del fatto ascritto (Sez. 2, n. 6081 del
13/01/2026, omissis, Rv. 289406-01).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione dello stesso in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Nel resto, come indicato in premessa, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così è deciso, 02/04/2026






