Quando il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. II, 10/09/2025 (ud. 10/09/2025, dep. 4/12/2025), n. 39182 (Pres. Agostinacchio, Rel. Calvisi)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice di appello possa dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile un appello proposto avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 493-ter e 651 cod. pen. e condannato alle pene di legge.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva erronea applicazione della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025).

I risvolti applicativi

Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo se i motivi difettano di specificità intrinseca (sostenendosi genericamente omissioni di valutazione) o estrinseca (le argomentazioni non sono collegate alle ragioni della sentenza), ma non quando siano semplicemente inidonei a confutare il contenuto motivazionale.

Leggi anche

Contenuti Correlati