Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 03/09/2024), n. 33426 (Pres. Di Nicola, Rel. Calaselice)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando il giudice dell’esecuzione, in materia di continuazione, può concedere la sospensione condizionale della pena.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Civitavecchia, in qualità di giudice dell’esecuzione, disponeva la continuazione e, nel rideterminare la pena, riconosceva al condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ciò posto, avverso questa decisione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e 649 codice di rito.
In particolare, secondo il ricorrente, con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’esecuzione aveva rideterminato la pena in quella di complessivi mesi sette di reclusione, quanto alla pena detentiva, giungendo a concedere il beneficio della sospensione condizionale senza considerare la previsione di cui all’art. 671, comma 3, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che avevano indotto i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui “il potere di determinazione della pena per il reato continuato ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. comporta la facoltà del giudice dell’esecuzione, nel caso di ritenuta continuazione fra fatti giudicati, di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 cod. pen. in presenza delle condizioni di legge, con i limiti stabiliti, da un lato, dalla disposizione di cui al comma 2 del citato art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna), e, dall’altro, dal rispetto del giudicato ove esso abbia espressamente escluso la sospensione condizionale della pena con riguardo al reato (o ai reati) già oggetto di sentenzairrevocabile” (conf. Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018).
Difatti, per gli Ermellini, di tale principio di diritto l’ordinanza impugnata non aveva fatto una corretta applicazione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale anche della pena per la quale il giudice della cognizione, espressamente, aveva negato la concedibilità, quanto al reato giudicato in una delle decisioni oggetto del presente giudizio.
I risvolti applicativi
Il potere di determinazione della pena per il reato continuato comporta la facoltà del giudice dell’esecuzione, nel caso di ritenuta continuazione fra fatti giudicati, di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 cod. pen. in presenza delle condizioni di legge, con i limiti stabiliti, da un lato, dalla disposizione di cui al comma 2 del citato art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna), e, dall’altro, dal rispetto del giudicato nel senso che non può essere riconosciuto siffatto beneficio di legge laddove esso sia stato espressamente escluso con riguardo al reato (o ai reati) già accertato con sentenza passata in giudicato.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33426 Anno 2024
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 30/04/2024
Data Deposito: 03/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CIVITAVECCHIA
nel procedimento a carico di:
S. I. nato il …
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Civitavecchia ha riconosciuto, nell’interesse, di I. S., la continuazione tra il reato di furto tentato, giudicato con la sentenza del 28 giugno 2019 del Tribunale di Civitavecchia, divenuta irrevocabile in data 31 luglio 2019, relativa a fatto commesso in Fiumicino il 14 ottobre 2017, con il reato di furto tentato, giudicato con la sentenza del 3 dicembre 2021, resa dal Tribunale di Civitavecchia, divenuta irrevocabile in data 12 gennaio 2022, relativa a fatto commesso in Fiumicino il 14 novembre 2017, con rideterminazione della pena complessiva in mesi 7 di reclusione ed euro 450 di multa con il beneficio della sospensione condizionale (pena base mesi sei di reclusione ed euro 350 di multa, irrogata per la più grave fattispecie di cui alla sentenza sub 2, aumentata di mesi uno di reclusione ed euro cento di multa per la continuazione).
2.Propone tempestivo ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Civitavecchia denunciando violazione dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. e 649 codice di rito.
Fa notare il ricorrente che la prima sentenza, del 28 giugno 2019, divenuta irrevocabile il 31 luglio 2019, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.
La seconda sentenza, del 3 dicembre 2021, divenuta irrevocabile in data 12 gennaio 2022, invece, ha condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione negando, espressamente e motivatamente, il beneficio della sospensione condizionale.
Con l’ordinanza impugnata il Giudice dell’esecuzione ha rideterminato la pena in quella di complessivi mesi sette di reclusione, quanto alla pena detentiva, giungendo a concedere il beneficio della sospensione condizionale senza considerare la previsione di cui all’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., nonché violando il giudicato di cui alla sentenza di condanna del 3 dicembre 2021, divenuta definitiva il 12 gennaio 2022.
Questa, espressamente e motivatamente, ha escluso il beneficio della sospensione condizionale per i precedenti del condannato.
Il ricorrente richiama precedente di legittimità (Sez. 1, n. 46146 del 2018) secondo il quale nel caso in cui il giudice della cognizione ha espressamente escluso la concessione della sospensione condizionale della pena richiesta non è consentito, in sede esecutiva, estendere il beneficio a fatti precedentemente valutati, anche sotto tale aspetto.
Dunque, a parere del ricorrente, la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta solo per il mese in più che il Giudice dell’esecuzione ha aggiunto ex art. 671 cod. proc. pen. alla pena base di mesi sei di reclusione, in relazione alla sentenza del 2019, con la quale la sospensione condizionale della pena era già stata concessa.
3.11 Sostituto Procuratore generale, M. De Masellis, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2.Va considerato che l’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. consente espressamente al giudice dell’esecuzione di concedere taluno dei benefici di legge “quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione”.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671, anche se essa non sia stata riconosciuta (per omessa pronuncia sul punto) con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, atteso che, in tal caso, per la concezione unitaria del reato — ai fini del trattamento sanzionatorio — la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (Sez. 1, n. 17871 del 25/1/2017, omissis, Rv. 269844 – 01; Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 262331 – 01; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001, dep. 2002, omissis, Rv. 220699; Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 2001, omissis, Rv. 217889; Sez. 1, n. 3149 del 5/5/1997, omissis, Rv. 207421).
È stato, tuttavia, condivisibilmente, precisato che il potere conferito al giudice dell’esecuzione dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen. trova un limite, non solo in quello stabilito dal comma 2 dello stesso art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna: per tutte, Sez. 1, n. 12704 del 6/3/2008, omissis, Rv. 239376) ma anche in quello costituito dalla espressa negazione, da parte del giudice della cognizione, del beneficio invocato in sede di esecuzione (Sez. 2, n. 23068 del 9/4/2001, omissis, Rv. 219604; Sez. 5, n. 3213 del 22/5/1998, dep. 1999, P omissis, Rv. 213980: in quest’ultima fattispecie, è stata annullata senza rinvio l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva revocato l’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico ministero, per l’esecuzione di pena, irrogata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., come aumentata a titolo di continuazione, in riferimento ad altra pena precedentemente comminata dal Giudice per le indagini preliminari e condizionalmente sospesa; questa Corte, rilevando che il giudice del procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. aveva ritenuto sussistente la continuazione e non aveva disposto l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, ha statuito che, in sede di esecuzione, non è possibile modificare,
sul punto, il giudicato; si veda anche Sez. 1, n. 35845 del 29/5/2015, omissis, Rv. 264467, in cui è stata affermata la stessa preclusione per il giudice della cognizione, che abbia riconosciuto la continuazione tra il fatto sottoposto al suo giudizio ed altro definitivamente già giudicato, in relazione al quale la concedibilità del beneficio sia stata espressamente esclusa; in senso contrario, si Sez. 1, n. 17871/2017, cit.).
In altri termini, se nella sentenza emessa dal giudice della cognizione non vi sia stato riconoscimento, per omessa pronuncia sul punto, del beneficio della sospensione condizionale della pena, non vi è preclusione, per il giudice dell’esecuzione, rispetto alla concessione del medesimo beneficio all’interessato ai sensi dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen.; se, viceversa, nella sentenza emessa dal giudice della cognizione vi sia stata espressa negazione della sospensione condizionale richiesta, deve considerarsi preclusa la facoltà del giudice dell’esecuzione di concedere il suddetto beneficio, attesa l’efficacia assoluta della res judicata sostanziale, cristallizzatasi per il mancato ricorso agli ordinari mezzi di gravame da parte dell’imputato.
2.1. Con particolare riferimento al caso di concessione del beneficio per alcune delle pronunce relative ai reati da riunire in continuazione (cfr. Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, omissis, Rv. 269844 – 01 cit.) si è precisato comunque, che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal
giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata.
Può, quindi, ribadirsi, in conformità con la richiesta del Pubblico ministero, il principio secondo il quale “il potere di determinazione della pena per il reato continuato ai sensi degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. comporta la facoltà del giudice dell’esecuzione, nel caso di ritenuta continuazione fra fatti giudicati, di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 cod. pen. in presenza delle condizioni di legge, con i limiti stabiliti, da un lato, dalla disposizione di cui al comma 2 del citato art. 671 (a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna), e, dall’altro, dal rispetto del giudicato ove esso abbia espressamente escluso la sospensione condizionale della pena con riguardo al reato (o ai reati) già oggetto di sentenza irrevocabile” (conf. Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986 – 01).
2.2.Di tale principio di diritto l’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale anche della pena per la quale il giudice della cognizione, espressamente, aveva negato la concedibilità, quanto al reato giudicato con la sentenza del 3 dicembre 2021.
3.Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena come determinata unitariamente, ex art. 671 cod. proc. pen. con rinvio al Giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (cfr. Corte Cost. n. 183 del 2013) perché, in ossequio ai principi esposti nella parte motiva, provveda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente il beneficio della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa persona fisica.
Così deciso, il 30 aprile 2024.