Qual è il giudice competente a decidere sull’inammissibilità dell’impugnazione del detenuto contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza?

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Cass. pen., sez. V, 4/04/2025 (ud. 4/04/2025, dep. 15/05/2025), n. 18396 (Pres. Santalucia, Rel. Centonze)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava chi è il giudice competente a decidere sulla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal detenuto avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile un reclamo proposto, ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, con cui era stato respinto un reclamo relativo al sistema di illuminazione della camera detentiva del reclamante.

Ciò posto, avverso questa decisione il detenuto ricorreva per Cassazione, deducendo violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666, comma 2, 667 cod. proc. pen., 35-bis Ord. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, osservavano tra l’altro che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal detenuto, avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza, deve ritenersi «di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015).

I risvolti applicativi

La dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del detenuto spetta al giudice collegiale, e non al Presidente del Tribunale di sorveglianza.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18396 Anno 2025

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udienza: 04/04/2025

Data Deposito: 15/05/2025

PRIMA SEZIONE PENALE

– Presidente –

BARBARA CALASELICE

GIORGIO POSCIA

GIOVANBATTISTA TONA

– Relatore –

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A. A., nato a … il …

avverso il decreto emesso il 13/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 13 maggio 2024 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, pronunciandosi de plano, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da A. A., ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara del 13 dicembre 2021, con cui era stato respinto il reclamo relativo al sistema di illuminazione della camera detentiva del reclamante.

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata, ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 cod. proc. pen., sull’assunto del trasferimento dell’istante in una struttura penitenziaria non rientrante nella circoscrizione del Tribunale di sorveglianza di Torino, che imponeva di ritenere il reclamo proposto privo di interesse a ricorrere.

2. Avverso questo decreto A. A., a mezzo dell’avv. M. T., ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 24 Cost., 666, comma 2, 667 cod. proc. pen., 35-bis Ord. pen.

Si deduceva, in proposito, che la declaratoria di inammissibilità dell’incidente di esecuzione presentato da Alessio Attanasio, oltre a essere connotata da obiettiva genericità, era stata pronunciata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino de plano senza la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza considerare le ragioni del reclamo, rispetto alle quali era riscontrabile un’ipotesi di perpetuatio jurisditionis, non assumendo alcun rilievo il trasferimento del reclamante in un’altra struttura penitenziaria, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (recte Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, omissis, Rv. 275317 – 01).

Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso proposto da Alessio Attanasio è fondato nei termini di seguito indicati.

2. In via preliminare, deve rilevarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, nel caso di specie, non poteva adottare il provvedimento previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dichiarando inammissibile il reclamo proposto da Alessio Attanasio, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen.

Infatti, la dichiarazione di inammissibilità de plano, disciplinata dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è ammessa solo in presenza di condizioni processuali tassative, riscontrate le quali è legittima l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio garantito dal procedimento in camera di consiglio.

Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto, insuperato, secondo cui: «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell’impugnazione, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell’art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, omissis, Rv. 261662 – 01).

Tale principio è stato, più volte, ribadito da questa Corte, che, presupposta la riconducibilità del reclamo di cui all’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. al genus dell’impugnazione, ha affermato che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal detenuto, avverso i provvedimenti del

magistrato di sorveglianza, deve ritenersi «di competenza del giudice dell’impugnazione e, quindi, dell’organo collegiale e non del presidente del Tribunale di sorveglianza» (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, omissis, Rv. 263970 – 01).

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del decreto impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino affinché decida, in composizione collegiale, sul reclamo proposto da A. A..

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso il 04/04/2025.

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