Quando il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è insindacabile in Cassazione?

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Cass. pen., sez. V, 3/06/2026 (ud. 3/06/2026, dep. 17/09/2026), n. 33816 (Pres. Catena, Rel. Belmonte)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la concedibilità e il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituiscono esercizio del potere valutativo insindacabile in sede di legittimità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo confermava una decisione emessa dal Tribunale di quella stessa città che, a sua volta, aveva dichiarato l’imputato colpevole di furto di energia elettrica aggravato dalla destinazione della res a pubblico servizio e dalla violenza sulle cose.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e correlati vizi della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla misura della pena.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di circostanze, la concedibilità e il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituiscono esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020).

I risvolti applicativi

In tema di circostanze del reato, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui valutazione rimane insindacabile in sede di legittimità purché supportata da una motivazione congrua, fermo restando che, per soddisfare tale requisito, non occorre un’analitica disamina di tutti i criteri previsti dall’art. 133 c.p., essendo sufficiente che il magistrato richiami anche solo alcuni dei parametri normativi per giustificare logicamente la propria decisione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 33816

Anno 2026

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udienza: 03/06/2026

Data Deposito: 17/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O. D. nato a Legnano il 25/04/1990

avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d’appello di Palermo

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo, di conferma della decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato D. O. colpevole di furto di energia elettrica aggravato dalla destinazione della res a pubblico servizio e dalla violenza sulle cose.

2. Ricorre per cassazione l’imputata, con il ministero del difensore di fiducia avvocato Giuseppina Scrudato, che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione di legge e correlati vizi della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità con riferimento alla commissione del fatto da parte dell’imputata, in assenza di prova della stabile occupazione dell’immobile.

2.2. Con il secondo motivo, analoghe censure vengono mosse con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla misura della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato per difetto di specificità, anche per omesso confronto con la sentenza impugnata, che, conformemente a quella di primo grado, ha indicato (pg. 3) i criteri di individuazione dell’autore del fatto in maniera logica e chiara, oltre che attraverso corretti richiami giurisprudenziali (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021 Rv. 281440).

5. Anche il secondo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

5.1.Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di circostanze, la concedibilità e il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituiscono esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02)

5.2.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno incentrato la propria valutazione, con motivazione che si sottrae a censure di manifesta illogicità, sulla gravità del fatto.

6.Anche con riguardo all’ammontare della pena, è principio consolidato di questa Corte quello secondo il quale la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il proprio compito anche laddove abbia valutato globalmente, con sintetica motivazione, gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., specie tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale, nel quale caso essendo impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell’imputato (Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, Rv. 278788; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rv. 267949; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Rv. 265283).

Nel caso di specie, i giudici di merito, per determinare il trattamento sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento, hanno, sufficientemente, argomentato con riguardo alla gravità dei fatti, peraltro, assestando la pena base in maniera prossima al minimo e al di sotto del medio edittale.

7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2026

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