Quando è soddisfatto l’onere della prova nella continuazione?

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Cass. pen., sez. I, 23/05/2025 (ud. 23/05/2025, dep. 31/07/2025), n. 28171 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando può ritenersi soddisfatto l’onere di provare i fatti in materia di continuazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Un giudice di esecuzione rideterminava la pena unica complessiva per un primo gruppo di sentenze in anni uno, mesi cinque di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, e per un secondo gruppo di sentenze in anni uno, mesi tre giorni sedici di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, infine per un terzo gruppo di sentenze, in mesi sette di reclusione ed euro 160,00 di multa.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di riconoscimento della continuazione, l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l’acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava dalla previsione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.[1], che espressamente riguarda l’applicazione della continuazione in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015).

I risvolti applicativi

In tema di continuazione, l’onere della prova si considera assolto non solo con la copia della sentenza, ma anche con la semplice indicazione dei suoi estremi, spettando in tal caso al giudice acquisire il documento ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.p..

[1]Ai sensi del quale: “Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di uffici”.

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