Cass. pen., sez. I, 25/06/2024 (ud. 25/06/2024, dep. 30/10/2024), n. 40131 (Pres. Santalucia, Rel. Mancuso)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava una istanza con cui era stato proposto un incidente di esecuzione contro un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al profilo inerente al computo, ai fini della determinazione della pena da espiare, della pena da eseguirsi in concreto e non di quella derivante dalla condanna.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen.[1] e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione (Cass. pen., Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015).
I risvolti applicativi
In materia di esecuzione di pene concorrenti, se il condannato commette un nuovo reato durante o dopo l’espiazione di una pena, è necessario effettuare cumuli parziali, implicando ciò il cumulo della pena per il reato parzialmente espiato, applicando il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detraendo il periodo già scontato, oltre a doversi poi effettuare ulteriori cumuli, considerando la pena residua e quelle per i nuovi reati, detraendo sempre le pene già scontate.
[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis.
Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto”.







