Cass. pen., sez. II, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25780 (Pres. Pellegrino, Rel. Centonze)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova, in parziale riforma di una sentenza emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Savona, confermava il giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di riciclaggio, impiego di danaro di provenienza illecita, bancarotta fraudolenta e documentale, di cui ai capi 1, 2, 3 e 4 delle imputazioni, riconoscendo l’attenuante ex comma quarto dell’art. 648-bis cod. pen. in relazione al capo 1 e riducendo la pena, oltre che revocare la confisca di un immobile.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, eccepiva la nullità della pronuncia impugnata per violazione delle norme sulla competenza territoriale in riferimento ai reati di riciclaggio e bancarotta fraudolenta nonché sulla competenza per connessione, con attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Ivrea, dinanzi al quale si era celebrato il processo ai principali responsabili dei reati fallimentari.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell’udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare (Sez. 4 n. 25646 del 28 maggio 2025; Sez. 3, n. 11054 del 02/02/2017).
I risvolti applicativi
Nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado, se già sollevata e rigettata in udienza preliminare e non reiterata nel successivo giudizio abbreviato instaurato nella medesima fase.






