Cass. pen., sez. I, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19618 (Pres. Boni, Rel. Natalini)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è inammissibile nel giudizio di Cassazione la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva un’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio di Cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025; Sez. 3, n. 35905 del 22/5/2025; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017).
I risvolti applicativi
Nel giudizio di Cassazione è inammissibile la censura volta a una rivalutazione della congruità della pena, salvo che la relativa determinazione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità della motivazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19618 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: NATALINI ALDO
Data Udienza: 25/03/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
M. F. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 25/11/2025 del GIP TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa e depositata il 25 novembre 2025 ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. relativa alle seguenti sentenze emesse nei confronti di F. M.:
1) di condanna alla pena di mesi anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 dimulta per il reato di furto pluriaggravato commesso nell’ottobre 2021 (Tribunale di Ancona n. 1757 del 18/11/2021);
2) di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa relativa a tre reati di furto pluriaggravato e il reato di cui all’art. 496 cod. pen., commessi dal giugno all’agosto 2021, pena ridotta ai sensi dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad anni uno e mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 500 di multa (G.U.P. del Tribunale di Ancona n. 200 del 25/03/2025).
Per l’effetto, il Giudice dell’esecuzione, dichiarati unificati nel vincolo della continuazione i reati di cui alle suddette sentenze, ritenuti più gravi i reati di cui alla sentenza sub 2), “anche in ragione della pluralità delle condotte valutate punite con una pena inizialmente identica a quella della sentenza sub 1 e già conglobante più ipotesi delittuose”, in relazione al reato-satellite di cui alla sentenza sub 1, “tenuto conto della gravità del reato ivi già giudicato”, ha stimato “pena equa, quale aumento per la continuazione”, quella di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, diminuita ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa; conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva in anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 900 di multa.
2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del M., articolato in tre motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti della motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cod pen. per eccessiva commisurazione della pena, di cui si lamenta la sproporzione, non trovando giustificazione nella natura del reato sottoposto al vincolo della continuazione (furto aggravato), nella contiguità temporale e nell’omogeneità delle condotte.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per insufficienza, essendosi il giudice dell’esecuzione limitato a stimare “equa” la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa da diminuire in ragione del rito prescelto senza specificare i criteri utilizzati per quantificare l’aumento, le ragioni giustificative di un incremento di oltre la metà della pena base, la valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e la gravità concreta dei singoli episodi.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 133 cod. pen. e del principio di proporzionalità della pena, non avendo considerato il giudice dell’esecuzione adeguatamente valutato la gravità del fatto, la capacità e i motivi a delinquere, il danno patrimoniale e le modalità della condotta.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, con requisitoria scritta del 30 gennaio 2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro sovrapponibili – è inammissibile in quanto deduce censure meramente confutative circa la pretesa eccessività della pena applicata non consentite in questa sede e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, omissis, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, omissis, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, omissis, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, omissis, Rv. 259142; cfr., con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, omissis, Rv. 278856-01), come nel caso di specie.
1. È noto che, in tema di continuazione, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e, nel caso di specie, è indubbio che, sia pure con motivazione stringata, sia stato complessivamente rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, nonché i limiti previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen.; né può affermarsi che il giudice dell’esecuzione abbia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282269-01), censura, peraltro, neppure adombrata nel ricorso.
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha sinteticamente argomentato, in termini non manifestamente illogici né arbitrari, in merito all’entità dell’aumento per la continuazione in relazione alla sentenza sub 1), facendo riferimento alla “gravità del reato ivi giudicato”, stimando “pena equa” quella di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, da diminuire in ragione del rito prescelto.
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motiv.; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, omissis, in motiv. § 3.1; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, omissis, Rv. 273819-01, in motiv.).
Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, omissis, non mass.; Sez. 3, n. 35914 del 18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 35905 del 22/5/2025, M., non mass.; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, omissis, non mass.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, omissis, Rv. 271243-01).
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 25/03/2026





