Quando è censurabile in Cassazione l’individuazione del contesto e dei riferimenti personali di un colloquio intercettato?

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Cass. pen., sez. II, 9/06/2026 (ud. 9/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25777 (Pres. Pardo, Rel. Mostarda)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di intercettazioni, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti è censurabile in sede di legittimità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Palermo, decidendo su un appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo avverso un’ordinanza con la quale il G.i.p. del medesimo ufficio giudiziario aveva rigettato una richiesta di misura cautelare, applicava nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1 cod. pen. (capo A) e 110, 648 cod. pen. (capo C).

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 628, 648 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per taluni dei reati “contestati”.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di intercettazioni, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri razionalmente inaccettabili o abbia applicato criteri accettabili ma in modo scorretto (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015).

I risvolti applicativi

In tema di intercettazioni, la ricostruzione del contesto del colloquio e l’identificazione dei riferimenti personali costituiscono apprezzamenti di merito, sindacabili in Cassazione, solo se fondati su criteri illogici, ovvero applicati in modo manifestamente erroneo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 25777

Anno 2026

Presidente: PARDO IGNAZIO

Relatore: MOSTARDA FABIO

Data Udienza: 09/06/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I. A., nato a … il …;

avverso l’ordinanza del 17/02/2026 del Tribunale di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. F. M. G., che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17/02/2026 il Tribunale di Palermo, decidendo sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo avverso l’ordinanza del 05/01/2026 con la quale il G.i.p. del medesimo ufficio giudiziario aveva rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata nei confronti di A. I., in accoglimento del gravame, ha applicato a quest’ultimo la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma n. 1 cod. pen. (capo A) e 110, 648 cod. pen. (capo C).

Si contesta all’indagato di avere concorso con A. M. (autore materiale del delitto), M. C. e G. D. L., nella rapina perpetrata il 01/06/2025 ai danni di un centro scommesse E. di Palermo, all’interno del quale il M. aveva fatto irruzione armato di pistola e minacciando i presenti si era fatto consegnare la somma di 410 euro, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto (condotta dall’I.) risultata provento di furto denunciato il 18/03/2025.

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione l’indagato I., tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 628, 648 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi A) e C). Il difensore rileva in primo luogo che il Tribunale del riesame, nell’accogliere l’appello del P.M., aveva violato l’obbligo di fornire una motivazione “rafforzata”, in quanto, pur concordando con le conclusioni del G.i.p. – il quale aveva ritenuto che il rinvenimento in casa dell’indagato di una maglietta simile a quella indossata dal conducente della Citroen C3 rubata e usata per commettere la rapina non era sufficiente per dimostrare che l’I. fosse il soggetto che era alla guida dell’auto – e quindi, pur non avendo di fatto condiviso gli argomenti posti a fondamento del gravame, aveva poi ritenuto sussistenti i gravi indizi valorizzando un elemento (le intercettazioni ambientali) che non era stato ritenuto rilevante né dal Giudice di primo grado né dallo stesso appellante. La difesa denuncia inoltre l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto i Giudici del riesame avevano mal interpretato il contenuto delle intercettazioni ambientali degli indagati nei locali della Questura, in quanto avevano scambiato quelli che erano dei semplici commenti degli indagati alle accuse che gli venivano rivolte e agli atti d’indagine che gli erano già noti per una sostanziale ammissione dei fatti loro contestati.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 274 e 275 e vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari e alla scelta della misura

3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei

  1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale cautelare rispetto al giudizio di merito principale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (ex plurimis Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, omissis, Rv. 284982 – 04).

1.2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

Il Tribunale del riesame, concordando sul punto con il G.i.p. e disattendendo gli argomenti dell’appellante, ha ritenuto che la maglietta rinvenuta in casa dell’I. non fosse elemento sufficiente per affermare che l’indagato si identificasse nel soggetto che, indossando un indumento simile, si trovava alla guida dell’auto rubata usata dagli autori della rapina per recarsi presso la sala scommesse e poi per darsi alla fuga. I Giudici del gravame hanno altresì ritenuto che i contatti telefonici intrattenuti dall’I. con gli altri indagati e il fatto che il suo cellulare non abbia generato traffico durante la consumazione del reato per cui si procede, non fossero elementi sufficienti per dimostrare la sua partecipazione all’azione delittuosa. Il provvedimento impugnato ritiene invece che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’appellato possono essere desunti da altri due elementi, vale a dire: 1) le intercettazioni delle conversazioni degli indagati nella sala d’attesa della Questura, dove gli stessi erano stati convocati, in relazione ai fatti oggetto del procedimento; conversazioni dalle quali emergerebbe che l’I. si trovava sul luogo del delitto al momento del fatto; 2) la ricostruzione dei movimenti delle auto degli indagati e di quella rubata usata per commettere il delitto; ricostruzione, effettuata sulla base delle immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite, dalla quale, secondo il Tribunale, emergerebbe la prova logica del fatto che l’I. era il conducente della vettura provento di furto con la quale il M. era giunto presso la sala scommesse e si era poi dato alla fuga dopo il fatto.

Ciò premesso, quanto al primo degli elementi valorizzati, occorre rilevare che, come costantemente ribadito da questa Corte, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, omissis, Rv. 263715 – 01; Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599-01, secondo la quale, in tema di intercettazioni, l’individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un’affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri razionalmente inaccettabili o abbia applicato criteri accettabili ma in modo scorretto).

Nel caso in esame, il Tribunale ha interpretato le conversazioni intervenute tra gli indagati nei locali della Questura dove gli stessi erano stati convocati nel senso che, con le loro dichiarazioni, tali soggetti stavano di fatto ricostruendo le azioni da loro poste in essere in occasione della rapina e dunque si stavano sostanzialmente attribuendo tali azioni, così ammettendo gli addebiti. Occorre tuttavia rilevare che, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha dato una interpretazione unilaterale (in chiave accusatoria) delle suddette conversazioni, senza però motivare in ordine alla possibile (e non illogica) interpretazione alternativa prospettata dalla difesa, la quale aveva sostenuto che in realtà gli indagati non stavano ripercorrendo le condotte criminose poste in essere ma stavano piuttosto commentando le accuse loro rivolte dagli inquirenti contenute negli atti d’indagine che erano già loro noti. Ipotesi alternativa, peraltro, non meramente teorica, ma ancorata al contenuto di alcuni scambi di battute tra gli indagati (riportati nel ricorso). Sul punto la motivazione del Tribunale, come lamenta la difesa, appare effettivamente meramente assertiva. A ciò si aggiunga che, per quanto riguarda la posizione dell’I., gli stralci delle conversazioni riportate a pag. 4 dell’ordinanza risultano piuttosto generici, in quanto le dichiarazioni risultano prive di precisi riferimenti spaziali e temporali, fermo restando che, a quanto è dato comprendere, si tratta di dichiarazioni che non provengono direttamente dall’I. ma dai coindagati D. L. e C..

Quanto invece al secondo elemento valorizzato dal Tribunale, occorre rilevare che il pur accurato sforzo dei Giudici di merito (pag 6-8 dell’ordinanza) di desumere, in via logica e deduttiva, dalla ricostruzione degli spostamenti dei veicoli usati per commettere il reato la prova che l’I. fosse il conducente dell’auto rubata, presenta degli elementi di criticità che inficiano la tenuta della motivazione. Il ragionamento dei Giudici del riesame è in sintesi il seguente: gli autori del reato sono giunti in via … per recuperare la Citroen C3 rubata con cui fare la rapina a bordo di due auto (il D. L. a bordo della Citroen C1 a bordo della quale viaggiava anche un uomo corpulento, che si identificherebbe nell’I., e il C. alla guida della sua Fiat 500L con a bordo il M.); le telecamere riprendono poi tre auto uscire da via …, vale a dire la C1 con alla guida il D. L., la 500L condotta dal C. e la C3 rubata a bordo della quale è chiaramente visibile il M., mentre dalle immagini non è visibile il guidatore; ciò detto secondo il Tribunale, in via …è avvenuto il recupero della C3, e poiché il D. L. ha lasciato la via a bordo della sua auto, il C. alla guida della sua, e il M. era passeggero della C3, da ciò si doveva desumere che il conducente della C3 non poteva che essere il quarto uomo sopraggiunto con le due auto “pulite”, vale a dire l’Imperato. Senonché tale ragionamento appare viziato da almeno due salti logici; ed invero: 1) non è affatto certo che la persona giunta in via Pitre’ con l’auto condotta dal D. L. si identifichi con certezza nell’I., posto che lo stesso Tribunale dice che ciò è verosimile (ma non certo) vista la corporatura del passeggero che corrisponde a quella dell’indagato; 2) nessuna telecamera, a quanto è dato comprendere, ha ripreso il momento in cui in via … è stata recuperata la C3 rubata, sicché non si può neppure logicamente escludere che in tale frangente sia intervenuto un quinto uomo che si è poi posto alla guida del mezzo. Ciò detto, giova rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice non può desumere l’esistenza di un fatto da un dato incerto, desunto, a sua volta, da altra circostanza fattuale (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266882 – 01; Sez. 4, n. 39882 del 01/10/2008, omissis, Rv. 242123 – 01, secondo la quale l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza). In sostanza il ragionamento inferenziale di tipo induttivo deve necessariamente partire da un dato certo, che non può essere a sua volta derivato in via meramente presuntiva e quindi senza certezza alcuna. Si è altresì precisato che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto, ma non può utilizzare quest’ultimo come fonte di un’ulteriore presunzione sulla base della quale fondare la propria decisione, in quanto la cd praesumptio de praesumpto contrasta con la regola della certezza dell’indizio (Sez. 6, n. 37108 del 02/12/2020, omissis, Rv. 280195 – 01). Tali principi di diritto, seppur affermati in materia di valutazione della prova processuale, non possono non valere anche ai fini cautelari; materia nella quale non si può comunque prescindere dalla regola della certezza dell’indizio. Ciò detto, nel caso in esame, è evidente che si è in presenza di una doppia presunzione, tratta peraltro da dati di fatto entrambi incerti, vale a dire: si presume che l’I. sia giunto in via … insieme al D. L. (ma non v’è certezza al riguardo); si presume ulteriormente che in via … fossero presenti solo i quattro indagati e non altri (circostanza non certa); così che si desume da due dati di fatto non certi che l’I. fosse alla guida della C3.

L’ordinanza impugnata presenta dunque i vizi motivazionali sopra illustrati che ne impongono l’annullamento ed il giudice di rinvio in sede di nuovo giudizio dovrà individuare quali ulteriori elementi indiziari sussistano a carico del ricorrente ovvero individuare un differente percorso logico sulla base del quale pervenire alla conclusione della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria.

2. L’accoglimento delle doglianze relative ai gravi indizi di colpevolezza ha una valenza assorbente rispetto all’esame dell’ulteriore motivo articolato dalla difesa concernente le esigenze cautelari e la scelta della misura; motivo che sarà quindi eventualmente oggetto di nuova valutazione da parte del Giudice del rinvio.

3. Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio per un nuovo giudizio in punto di gravi indizi al Tribunale di Palermo, con l’unico limite di non riproporre i vizi motivazionali sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.

Così è deciso, 09/06/2026

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