Cass. pen., sez. II, 20/01/2026 (ud. 20/01/2026, dep. 12/02/2026), n. 5924 (Pres. Caputo, Rel. De Santis)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva possa essere formulata anche nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen.[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, in riforma di una decisione emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e in accoglimento di una proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva ad anni due, mesi sei di reclusione ed euro sei mila di multa la pena inflitta a ciascuno degli imputati con riguardo ai delitti di riciclaggio e ricettazione loro concorsualmente ascritti in rubrica.
Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue gli accusati, deducendo la violazione degli artt. 56-bis L. 689/81 e 599bis cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva può essere formulata anche nell’ambito di procedure a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, purché faccia parte dell’accordo (Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025; in termini, Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025; Sez. 6, n. 23960 del 21/05/2025).
I risvolti applicativi
La richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva è ammissibile anche nel procedimento a pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., come modificato dall’art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, a condizione che sia inclusa nell’accordo tra le parti.
[1]Ai sensi del quale: “1.Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. 3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.







