Quando è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso le misure cautelari reali?

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Cass. pen., sez. VI, 4/07/2025 (ud. 4/07/2025, dep. 8/10/2025), n. 33384 (Pres. De Amicis, Rel. Pacilli)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammissibile il ricorso per Cassazione in tema di impugnazione delle misure cautelari reali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento di una richiesta di riesame, annullava il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, limitatamente a taluni dei reati contestati, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto a norma dell’art. 275-bis cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell’indagato.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione contro misure cautelari personali è ammissibile solo per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, e non invece per contestare la ricostruzione dei fatti o proporre una diversa valutazione delle circostanze.

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