Quando è ammesso il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti cautelari reali?

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Cass. pen., sez. II, 20/01/2026 (ud. 20/01/2026, dep. 29/01/2026), n. 3791 (Pres. Caputo, Rel. Coscioni)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è possibile ricorrere in Cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame respingeva un’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città nei confronti di una persona indagata per i reati di porto e detenzione di armi e di estorsione.

Ciò posto, avverso questa decisione del Gup del Tribunale ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva inosservanza degli artt. 325 cod. proc. pen., 240-bis cod. pen., 125 comma 3 cod. proc. pen. per insussistenza del periculum in mora.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se, in tema di ricorso per Cassazione proposto avverso i provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in particolare, gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009), tuttavia, non può, invece, essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003).

I risvolti applicativi

In tema di ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 c.p.p. il sindacato di legittimità è ammesso solo per violazioni di legge, comprensive di error in iudicando o in procedendo e dei vizi della motivazione tanto gravi da rendere il provvedimento incomprensibile o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, mentre non rientra invece l’illogicità manifesta, che va dedotta tramite il motivo specifico ex art. 606, lett. e), c.p.p..

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