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Quali sono le condizioni di ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso una sentenza adottata ai sensi dell’art. 599-bis codice di procedura penale?

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Cass. pen., sez. II, 24/04/2024 (ud. 24/04/2024, dep. 09/05/2024), n. 18181 (Pres. Petruzzellis, Rel. Leopizzi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali sono le condizioni di ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso una sentenza adottata ai sensi dell’art. 599-bis codice di procedura penale che, come è noto, dispone quanto segue: “1.Le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza. Nell’ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 598-bis, ma il consenso dell’imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell’udienza. 3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza. 3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. 3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53, il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli – in parziale riforma di una pronuncia di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Noia nei confronti di persone imputate per un caso di tentata rapina – rideterminava, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a costoro, confermando nel resto.

Ciò posto, avverso questa decisione gli accusati ricorrevano per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si deduceva la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, nonché nullità della sentenza per omesso avviso di deposito.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018), all’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018), all’insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018) visto che, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022).

I risvolti applicativi

In tema di c.d. patteggiamento in appello, il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se si contesti la volontà della parte nell’accettare il concordato in appello, il consenso del Procuratore generale sulla richiesta, o un errore sostanziale nella decisione del giudice mentre, per contro, non sono ammissibili le obiezioni riguardanti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, le questioni d’ufficio, le cause di nullità assoluta o l’inutilizzabilità delle prove e l’assenza di circostanze aggravanti.

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