Quali sono i presupposti per la validità del decreto di irreperibilità?

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Cass. pen., sez. I, 10/09/2025 (ud. 10/09/2025, dep. 17/09/2025), n. 31246 (Pres. Siani, Rel. Toriello)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa rileva ai fini della validità del decreto d’irreperibilità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano accoglieva una richiesta, avanzata dal pubblico ministero, volta alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

In particolare, il ricorrente osservava che, dopo la dichiarazione di irreperibilità, tutti gli atti («decreto di fissazione e verbali di tutte le udienze in cui il condannato non era stato regolarmente citato») avrebbero dovuto essere notificati al difensore di fiducia, mentre ciò non era avvenuto, con conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato, insuscettibile di essere sanata dalla presenza all’udienza di un delegato del difensore di fiducia.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, ciò che rileva è la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, sicché la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento e non ex post sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007).

I risvolti applicativi

La validità del decreto di irreperibilità dipende dalla completezza delle ricerche in base agli elementi conosciuti o conoscibili al momento dell’adempimento, a nulla rilevando i dati acquisiti successivamente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31246 Anno 2025

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: TORIELLO MICHELE

Data Udienza: 10/09/2025

Data Deposito: 17/09/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

BARBARA CALASELICE

GAETANO DI GIURO

ALESSANDRO CENTONZE

– Relatore –

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

O. S. S., nato in … il …,

avverso l’ordinanza del 07/04/2025 del Tribunale di Milano.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Emanuela Ceniccola, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 16 novembre 2024 il pubblico ministero chiedeva revocarsi il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a O. S. S. con la sentenza n. 4054 del 15 giugno 2020 del Tribunale di Milano, irrevocabile l’1 maggio 2022, non avendo il condannato adempiuto alla prestazione alla quale era stato subordinato il beneficio (versamento di € 500 in favore della costituita parte civile).

All’udienza camerale del 7 aprile 2025 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano accoglieva la richiesta.

Avverso l’ordinanza in oggetto ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia dell’O., Avv. P. C. foro di Como, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.

Si duole della omessa notifica al suo assistito dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale: l’O. è stato dichiarato irreperibile all’esito delle ricerche disposte dal giudice dell’esecuzione ed eseguite il 13 gennaio 2025 dai Carabinieri della Stazione di G., ma il decreto (ed ogni altro atto ad esso conseguenziale) è affetto da nullità, poiché i verbalizzanti hanno effettuato le ricerche esclusivamente presso l’ultimo indirizzo di residenza (G., via P. n. (…)), e non anche nel luogo ove l’O. aveva da ultimo dimorato, trascorrendovi altresì – così come risultava dagli atti – un periodo in detenzione domiciliare (G., via P. n. (…)).

Il ricorrente deduce, inoltre, che, dopo la dichiarazione di irreperibilità, tutti gli atti («decreto di fissazione e verbali di tutte le udienze in cui il condannato non era stato regolarmente citato») avrebbero dovuto essere notificati al difensore di fiducia: tanto non è accaduto, con conseguente nullità assoluta del provvedimento impugnato, insuscettibile di essere sanata dalla presenza all’udienza del 7 aprile 2025 di un delegato del difensore di fiducia.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che «dalla lettura del certificato del DAP risulta che il condannato era stato scarcerato il 24.12.2022, sottoposto a detenzione domiciliare in G., via P. n. (…), dove avrebbe dovuto rimanere fino al 27.03.2023. Sicuramente, quindi, alla data delle ricerche lo stesso non era più sottoposto alla detenzione domiciliare, ma non vi è dubbio che l’indirizzo corrispondesse al luogo dell’ultimo domicilio o dimora dove avrebbe dovuto essere cercato. E tali ricerche non sono state fatte. Nemmeno è comprensibile quanto affermato dal Tribunale con la dichiarazione di irreperibilità all’interno del verbale dell’11.03.2025, allorquando afferma “Rilevato altresì che dall’ispezione del DAP la detenzione domiciliare del condannato risulta non conclusa presso la residenza in G. via P. n. …”. Qualsiasi valenza abbia l’espressione, comunque non poteva esimere la polizia giudiziaria delegata dall’effettuare accesso anche in quel luogo».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. il decreto di irreperibilità dell’indagato o dell’imputato può essere emesso qualora non abbiano dato esito positivo le nuove ricerche effettuate «particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale».

L’irreperibilità non ha un valore assoluto ma relativo, riferendosi ad una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall’art. 159 cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria non sia pervenuta all’individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Secondo l’univoco orientamento di questa Corte, «Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 11341 del 27/11/2020, omissis, Rv. 280976 – 01): l’inosservanza dell’art. 159 cod. proc. pen. comporta, ineludibilmente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e degli atti ad esso conseguenziali.

Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, ciò che rileva è la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, sicché la legittimità della procedura deve essere verificata sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell’adempimento e non ex post sulla base delle eventuali notizie acquisite ovvero pervenute successivamente (Sez. 1, n. 44629 del 23/10/2007, omissis, Rv. 238481 – 01).

Come già evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 399 del 1998, l’elencazione dei luoghi contenuti nella norma è da considerarsi indicativa e non esaustiva: al fine di garantire la massima tutela del diritto del destinatario dell’atto di partecipare al procedimento o al processo e di esercitare il proprio diritto di difesa, le ricerche devono essere effettive, e devono utilizzare in modo efficace le notizie e le informazioni di cui si dispone, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati; ad esempio, in applicazione di tale generale principio, questa Corte ha riconosciuto l’illegittimità del decreto quando le ricerche siano state svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario dell’atto che sia conosciuto dall’autorità competente (cfr. Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, omissis, Rv. 282197 – 01).

Il decreto di irreperibilità è un atto formale insostituibile anche nella fase esecutiva, perché presuppone la valutazione discrezionale della congruità, dell’adeguatezza e della validità delle indagini esperite per accertare la residenza del condannato e la conseguenziale constatazione che le indagini medesime sono risultate infruttuose: ed invero, come si è osservato in risalente ma ancora attuale statuizione, «Poiché nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall’ordinamento per l’imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione – nell’ambito dell’esecuzione – deve compiersi con l’osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all’imputato; deve pertanto considerarsi nulla la notificazione dell’avviso prescritto dall’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., effettuata al difensore nominato d’ufficio dopo che erasi constatata l’impossibilità di notificazione personale ma senza che fossero state effettuate le ricerche ed emesso il decreto di irreperibilità previsto dall’art. 159 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 273 del 19/01/1994, omissis, Rv. 196570 – 01).

3. Applicando al caso di specie questi consolidati principi, occorre rilevare che il certificato del DAP dell’11 marzo 2025 indicava in modo chiaro che l’ultimo domicilio noto era quello (G., via P. n. (…)) nel quale l’O. aveva trascorso un periodo in detenzione domiciliare (dal 24 dicembre 2022 al 27 marzo 2023).

Le ricerche dell’O. avrebbero, dunque dovuto essere condotte anche in quel luogo, mentre, così come risulta dal verbale di vane ricerche in atti, esse furono condotte solo in G., via P. n. (…).

Dalla denunciata, e sussistente, omissione deriva la nullità del decreto di irreperibilità e di ogni altro atto ad esso conseguenziale.

4. In forza di quanto sopra, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.

Così è deciso, 10/09/2025

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