Quali sono i presupposti per la configurabilità del vizio di aspecificità?

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Cass. pen., sez. II, 30/09/2026 (ud. 30/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37846 (Pres. Caputo, Rel. Florit)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando si configura il vizio di aspecificità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata dall’imputato, che, dal canto suo, l’aveva condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’erroneità motivazionale in ordine all’elemento soggettivo del reato ed alla configurabilità del dolo specifico.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il vizio di aspecificità si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità del motivo, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).

I risvolti applicativi

Il vizio di aspecificità dell’impugnazione si configura sia in presenza di motivi indeterminati e generici, che in caso di difetto di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure dedotte dall’impugnante.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 37846

Anno 2026

Presidente: CAPUTO ANGELO

Relatore: FLORIT FRANCESCO

Data Udienza: 30/09/2026

Data Deposito: 28/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P. R. nato a … il …

avverso la sentenza del 07/01/2026 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, appellata da R. P., che condannava l’imputato alla pena di due anni di reclusione per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche avendo indicato, nell’istanza volta all’ottenimento del reddito di cittadinanza, di essere soggetto non occupato, omettendo di essere titolare di impresa individuale destinata ad attività di commercio di autovetture, così conseguendo un ingiusto profitto pari a € 5.991,68.

2. Presentando ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto due motivi, entrambi incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).

2.1 Con il primo motivo si lamenta l’erroneità motivazionale in ordine all’elemento soggettivo del reato ed alla configurabilità del dolo specifico.

Si evidenzia che è stata dimostrata, con l’allegazione di sentenza irrevocabile di condanna, che l’impresa individuale di cui era titolare l’imputato era una società per operazioni fittizie che non svolgeva alcuna reale attività economica, non produceva redditi ed era strumentale esclusivamente ad operazioni fraudolente in ambito tributario. Da ciò deriva che l’imputato non fosse effettivamente occupato, non percepisse redditi dall’impresa fittizia e che pertanto la dichiarazione resa per il conseguimento del beneficio finanziario a sostegno del reddito corrispondesse alla realtà sostanziale della condizione in cui si trovava l’imputato.

È, pertanto, manifestamente illogica e contraddittoria l’asserzione della motivazione secondo cui la natura di impresa fittizia non risulti documentata; ed è altresì errata la conclusione che se ne trae per cui, a ragionar diversamente, si perverrebbe al paradossale effetto per cui la falsità sarebbe esclusa dal carattere fraudolento dell’attività svolta.

2.2 Con il secondo motivo si contesta l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il diniego è stato giustificato con l’affermazione per cui l’importo percepito (prossimo a € 6.000,00) non è particolarmente tenue. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica sotto plurimi motivi. Le modalità della condotta, infatti, così come il grado di colpevolezza e la personalità dell’imputato, oltre che la sua difficile situazione economica, avrebbero dovuto imporre una decisione di senso opposto, tanto più che non è stato evidenziato, con riferimento all’imputato, alcun indice della abitualità dello specifico reato o di reati contro il patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi addotti sono generici – ed il secondo, altresì, manifestamente infondato – con conseguente inammissibilità del ricorso che su di essi si poggia.

2. Il primo motivo contesta l’erroneità della decisione in relazione all’elemento psicologico ed in particolare alla mancata analisi del dolo specifico che, nel caso concreto sarebbe inesistente, essendosi dimostrata, con la allegazione della sentenza di condanna per reati fiscali, la fittizietà della impresa solo formalmente ‘attribuita’ all’imputato ma che in realtà non produceva reddito in favore di costui, essendo solo un elemento del ‘carosello’ posto in essere per evadere le imposte. Ne deriva che l’imputato non potesse essere consapevole di effettuare una dichiarazione falsa per conseguire un profitto indebito.

Così sintetizzata la linea difensiva espressa nel motivo di ricorso, se ne rileva, in primo luogo, l’identità rispetto alla prospettazione formulata già nell’atto di appello, ove si era sostenuto che “il P. aveva una società per operazioni fittizie … e pertanto lo stesso non aveva alcun elemento intenzionale di ottenere un beneficio non dovuto” (pg. 3).

Sennonché, a tale affermazione, aveva replicato la sentenza di appello evidenziando che l’indice di effettività dello svolgimento di un’attività imprenditoriale e della conseguente condizione di occupato, con relativa posizione economica, non fosse determinato soltanto dalla titolarità formale dell’impresa, bensì anche dalla circostanza della personale intestazione di un parco autovetture composto da oltre 100 veicoli, numerosi dei quali dotati di cilindrata considerevole (superiore a 1600 cc).

Avverso questa ultima argomentazione, attestante senza dubbio lo svolgimento di una effettiva attività imprenditoriale e una corrispondente condizione economica di possidenza, la difesa dell’imputato non ha replicato, rimanendo silente sul punto e causando, conseguentemente, la genericità, per aspecificità, del motivo.

Infatti, è lezione ermeneutica di questa Corte che il vizio di aspecificità si configuri non solo nel caso della indeterminatezza e genericità del motivo, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, omissis, Rv. 259425).

3. Anche il secondo motivo è destinato all’inammissibilità, per la medesima ragione, oltre che per manifesta infondatezza.

In relazione, specificamente, a quest’ultimo aspetto, pare del tutto logica, poiché basata su un apprezzamento che attinge a massime di esperienza pienamente condivisibili, affermare che non sia particolarmente tenue il fatto in presenza di un vulnus economico di € 5.991,68, come ritenuto dalla Corte di merito.

Quanto poi all’argomento difensivo che lamenta la selezione di un unico parametro – nel caso concreto, quello economico – ai fini della valutazione richiesta dall’art. 131 bis cod. proc. pen., senza valutarne ulteriori (modalità dell’azione, colpevolezza) è opportuno evidenziare che il precedente di questa stessa Sezione citato nel ricorso (n. 35136 del 13 giugno 2019, omissis, non massimata) afferma il principio esattamente contrario a quello trattone nel ricorso stesso (pg. 7). Ivi si legge, infatti, che “Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. Pen. n. 35136/2019), il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell’entità del danno o del pericolo, della condotta susseguente al reato”.

Per contro, in linea con l’orientamento ermeneutico costante di questa Corte in materia, si legge nella citata pronuncia, attinente ad un analogo caso di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico previdenziale, che: “al fine di divisare la particolare tenuità dell’offesa, è ineludibile attingere al “serbatoio” di criteri indicati al solo primo comma dell’art. 133 del codice sostanziale, che già indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, Rv. 274647)” specificando in seguito che “La Corte territoriale … ha fatto leva … sulla ritenuta “… oggettiva gravità della condotta, desumibile dalla non trascurabile entità del profitto conseguito in danno dell’ente pubblico …”, ha cioè manifestato il suo convincimento preclusivo … attingendo ad uno degli indicatori elencati al primo comma dell’art. 133 del codice penale. Il che non consente di ritenere che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, né può giudicarsi altrimenti contraddittoria”.

L’orientamento così espresso ha trovato, d’altronde, conferma anche in pronunce successive (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, omissis, Rv. 283044 – 01) che costituiscono conferma del criterio euristico per cui non è necessario procedere alla disamina di tutti i parametri oggetto di potenziale analisi, laddove anche uno solo di essi sia tale da precludere la concessione del beneficio.

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30/09/2026

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