Cass. pen., sez. VI, 2/07/2026 (ud. 2/07/2026, dep. 24/09/2026), n. 34415 (Pres. Capozzi, Rel. Ianniciello)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta il principio del c.d. giudicato cautelare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Reggio Calabria – adito in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen.-confermava un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva rigettato un’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con il presidio del braccialetto elettronico, avanzata da una persona indagata per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, e per numerosi reati- fine ex art. 73 cit. d.P.R..
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in forza del principio del c.d. giudicato cautelare (o giudicato rebus sic stantibus ovvero del ne bis in idem cautelare), in assenza di elementi di novità, non è consentito promuovere un nuovo sindacato in ordine alla sussistenza dei presupposti fondanti il provvedimento limitativo della libertà personale già sottoposto al vaglio del giudice del riesame, producendosi un effetto stabilizzante dei medesimi presupposti (Sez. 1, n. 47482 del 6/10/2015, che si richiama a Sez. U, n. 11 del 817/1994; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006; vedi anche Sez. 4, n. 32929 del 4/6/2009; Sez. U, n. 18339 del 31/3/2004).
I risvolti applicativi
In virtù del principio del giudicato cautelare, operante rebus sic stantibus quale ne bis in idem cautelare, è precluso un nuovo sindacato sulla sussistenza dei presupposti del provvedimento restrittivo della libertà personale già esaminato in sede di riesame, qualora manchino elementi di novità, determinandosi così un effetto stabilizzante dei presupposti medesimi.






