Quali possono essere i riscontri alla chiamata in correità nei reati associativi?

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Cass. pen., sez. V, 6/12/2024 (ud. 6/12/2024, dep. 3/03/2025), n. 8586 (Pres. Catena, Rel. Cavallone)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa possono consistere i riscontri alla chiamata in correità in materia di reati associativi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del riesame di Napoli confermava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di una persona, accusata di avere commesso taluni delitti, precisamente per quello di cui all’articolo 416-bis cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, il quale deduceva violazione degli artt. 192, commi 2 e 4, e 195 cod. proc. pen., per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato doveva essere censurato in sede di legittimità stante quella giurisprudenza secondo cui le conoscenze dei collaboratori di giustizia devono essere corroborate da elementi di verifica, ove pure costituiti dalle parole di altri collaboratori di giustizia, purché individualizzanti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, una volta fattosi presente che i riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all’imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015), tra le argomentazioni, che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, si affermava che, se, in materia di reati associativi, posto che il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori o l’elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all’accusato, giacché il “fatto” da dimostrare non è il singolo comportamento dell’associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (così ancora Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015), a maggior ragione, i riscontri esterni individualizzanti idonei, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.[1], a conferire alla chiamata valore di prova del delitto di associazione mafiosa – che per sua natura si alimenta di relazioni tra gli associati finalizzate a realizzare il programma associativo – sono non solo, com’è ovvio, il concorso del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell’associazione, ma anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo criminale, da cui emerga la messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016; Sez. 2, n. 51694 del 02/11/2023) atteso che, attraverso tali condotte, non altrimenti giustificate, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico assunto dal singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017).

Ebbene, per la Corte di legittimità, i giudici di merito avevano fatto una corretta applicazione di codesti principi.

I risvolti applicativi

In materia di reati associativi, non è necessario che i riscontri riguardino singole attività dell’accusato, essendo sufficiente che concernino la sua appartenenza al sodalizio, fermo restando che i riscontri esterni, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che conferiscono valore di prova al delitto di associazione mafiosa, possono includere sia il concorso nei delitti finali, sia le frequenti interazioni con membri di rilievo del gruppo, a dimostrazione della messa a disposizione dell’associato per scopi criminosi comuni.

[1]Ai sensi del quale: “Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità”.

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