Cass. pen., sez. II, 11/09/2025 (ud. 11/09/2025, dep. 8/10/2025), n. 33207 (Pres. Pellegrino, Rel. Recchione)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa consegue dalle dichiarazioni autoindizianti rese da testimone “semplice“.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una condanna dell’imputato per il reato di usura consumato, dichiarando al contempo estinto, per prescrizione, il reato previsto dall’art. 319-quater cod. pen..
Ciò posto, avverso codesta decisione proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell’accusato di cui uno, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (art. 63 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione essendo le dichiarazioni del ricorrente, a suo avviso, inutilizzabili.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era formulato un orientamento nomofilattico secondo il quale, alle dichiarazioni autoindizianti rese da testimone “semplice” consegue l’interversione dello statuto della prova dichiarativa, sicché il verbale del dichiarante che si accusa deve essere interrotto; devono essere somministrati gli avvisi e, se il dichiarante intende non avvalersi del diritto al silenzio, i contenuti dichiarativi devono essere valutati nel rispetto delle regole codicistiche (inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti e capacità dimostrativa attenuata delle dichiarazioni eteroaccusatorie) mentre, di contro, se il verbale non viene interrotto, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes in applicazione non solo del disposto dell’art. 63 cod. proc. pen., ma anche dell’art. 64, comma 3-bis, cod. proc. pen., che definisce lo statuto del dichiarante coinvolto nel fatto, che è operativo ogni volta che a carico di chi dichiara emergano indizi di reità, a nulla rilevando che la fonte degli indizi sia lo stesso dichiarante, ed essendo indifferente l’iscrizione nel registro delle notizie di reato, evento formale che non incide sulla qualifica “sostanziale” del dichiarante.
I risvolti applicativi
La resa di dichiarazioni autoindizianti da parte del testimone c.d. “semplice” determina l’automatica interversione dello statuto soggettivo in capo al dichiarante, con conseguente necessità di interrompere l’escussione, somministrare gli avvisi ex art. 63, comma 1, c.p.p. e applicare il regime probatorio previsto per il soggetto indiziato di reato fermo restando che, in caso contrario, le dichiarazioni successive sono affette da inutilizzabilità assoluta ex artt. 63 e 64, comma 3-bis, c.p.p., operante indipendentemente dall’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. e a prescindere dalla matrice endogena degli indizi.





