Cass. pen., sez. V, 2/07/2025 (ud. 2/07/2025, dep. 24/07/2025), n. 27283 (Pres. Pezzullo, Rel. Giordano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa comporta la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trani applicava all’imputato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni due e mesi due di reclusione e di euro 400,00 di multa.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in ragione dell’invalidità della notifica all’imputato e al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, dello stesso codice del decreto di fissazione dell’udienza a seguito di richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 447 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen.[1], senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.[2] (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021).
I risvolti applicativi
La mancata notifica per irreperibilità nel domicilio legale o eletto, attestata dal postino, comporta la consegna dell’atto al difensore senza altri adempimenti, secondo l’art. 170 c.p.p..
[1]Ai sensi del quale: “1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. 2. E’ valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego. 3. Qualora l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari”.
[2]Secondo cui: “Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159. 4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso”.







