Cass. pen., sez. I, 18/02/2025 (ud. 18/02/2025, dep. 27/02/2025), n. 8023 (Pres. Santalucia, Rel. Aliffi)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a quale giudice spetta la competenza in sede di esecuzione penale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica, dichiarava la propria incompetenza a scrutinare un’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa dello stesso Tribunale.
Ebbene, a ragione della decisione, si osservava che “l’istanza del Pubblico ministero ha ad oggetto una sentenza emessa dal G.i.p.”
Ciò posto, dal canto suo, il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ricevuti gli atti, sollevava conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale: “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021).
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano competente il Gip del Tribunale di Velletri sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in sede esecutiva, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis, Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014).
I risvolti applicativi
In sede esecutiva, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato la condanna per ultimo divenuta irrevocabile, anche se essa riguarda un diverso titolo esecutivo.







