Cass. pen., sez. II, 23/04/2026 (ud. 23/04/2026, dep. 7/05/2026), n. 16494 (Pres. Ariolli, Rel. Saraco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quale termine si applica nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro preventivo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Torino rigettava un’istanza di riesame presentata avverso un decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale della medesima città che, dal canto suo, aveva disposto il sequestro preventivo -impeditivo e a fini di confisca- di alcuni immobili in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato il seguente arresto giurisprudenziale: «nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria» (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 26268 del 28/03/2013).
I risvolti applicativi
Nel procedimento di riesame del sequestro preventivo non trova applicazione il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p.[1], con conseguente inefficacia della misura in caso di tardiva trasmissione degli atti, operando invece il termine ordinatorio di cui all’art. 324, comma 3, c.p.p.[2].
[1]Ai sensi del quale: “Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater”.
[2]Secondo cui: “La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16494 Anno 2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: SARACO ANTONIO
Data Udienza: 23/04/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
D. M. nato il … a …
avverso l’ordinanza in data 17/12/2025 del TRIBUNALE DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. M. D., per il tramite di procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 17/12/2025 del Tribunale di Torino, che ha rigettato l’istanza di riesame presentata avverso il decreto in data 29/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Torino, che disponeva il sequestro preventivo -impeditivo e a fini di confisca- di alcuni immobili in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita.
Deduce:
1.1. Omessa declaratoria della perdita di efficacia del decreto di sequestro.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., sostenendo che l’omessa tempestiva trasmissione degli atti da parte dell’autorità procedente al Tribunale del Riesame — richiesta dalla cancelleria in data 24 ottobre 2025 e nuovamente il 3 dicembre 2025, senza che vi si adempisse — dovesse determinare la perdita di efficacia della misura cautelare reale. I difensori contestano il consolidato orientamento di legittimità che qualifica come meramente ordinatorio il termine di un giorno previsto dall’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., opponendo che: (a) l’orientamento giurisprudenziale contrasta con l’esigenza — affermata dal legislatore del 1995 e consacrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1998 — di rendere certo e predeterminato il termine di conclusione del procedimento di riesame, fissato in quindici giorni complessivi; (b) il richiamo operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. dovrebbe essere letto, in chiave sistematica e secondo il canone della ragionevolezza, nel senso della perentorietà del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti; (c) interpretare il rinvio come riferito al testo previgente dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. — quello antecedente alla riforma del 1995, che non prevedeva la perentorietà — si porrebbe in contrasto con il principio dell’interpretazione sincronica delle disposizioni di uno stesso corpo normativo; (d) sarebbe comunque irragionevole rimettere alla discrezionalità dell’organo dell’accusa quando trasmettere gli atti a sostegno di un provvedimento ablativo che incide sul diritto di proprietà tutelato dall’art. 42 Cost..
2.2. Natura del sequestro e conseguente violazione di legge; omessa riduzione.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., censurando la qualificazione del sequestro operata dal Tribunale del Riesame. Si sostiene che nella fattispecie concreta il Gip abbia applicato i presupposti del sequestro impeditivo — di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., che richiede un pericolo concreto e attuale che la libera disponibilità della res aggravi o protragga le conseguenze del reato ovvero agevoli la commissione di ulteriori reati — a una situazione che al più avrebbe potuto giustificare un sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen..
A tale riguardo si osserva che gli immobili non costituiscono lo strumento attraverso cui il reato è stato commesso, bensì il presunto reimpiego del profitto; la loro eventuale alienazione non aggraverebbe né protrarrebbe le conseguenze del reato di truffa — consumato con il conseguimento dell’ingiusto profitto — né agevolerebbe la commissione di ulteriori reati. L’esigenza cautelare concretamente perseguita dal GIP — impedire la dispersione del profitto per salvaguardare le ragioni dei creditori danneggiati — sarebbe propria del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., istituto non esperibile nella fase delle indagini preliminari se non su richiesta della parte civile costituita.
Si assume, dunque, che utilizzare il sequestro preventivo come surrogato del sequestro conservativo integrerebbe una palese violazione di legge.
Il ricorrente aggiunge che, in ogni caso — anche ove si aderisse alla tesi del Tribunale che ravvisa un sequestro a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. — esso dovrebbe essere limitato al profitto del reato specificamente identificato nel denaro carpito alle vittime del reato. La difesa evidenzia che le produzioni documentali del 17 dicembre 2025 dimostravano come le provviste per l’acquisto degli immobili provenissero, almeno in parte, da fonti autonome e diverse dalle somme sottratte alle persone offese, sicché il sequestro avrebbe dovuto essere ridotto previo esame puntuale dei flussi finanziari, omesso dal Tribunale.
1.3. Omessa valutazione delle produzioni difensive.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per omessa valutazione delle produzioni documentali effettuate all’udienza del 17 dicembre 2025. Tali produzioni consistevano, in primo luogo, nella denuncia presentata dallo stesso D. nei confronti di C. D’A. per una truffa relativa a compravendite di orologi …: vicenda — secondo la difesa — centrale nella ricostruzione, poiché nell’acquisto di detti orologi erano confluite con ogni probabilità parte delle somme versate dalle persone offese, e che avrebbe determinato la “reazione” dei coniugi M. — i quali sarebbero venuti a conoscenza della denuncia — alla base della querela. Tale circostanza non viene considerata nell’ordinanza impugnata.
In secondo luogo, la documentazione bancaria relativa ai bonifici effettuati per l’acquisto dei tre immobili avrebbe dimostrato che le provviste provenivano — almeno parzialmente — da fonti distinte dal denaro sottratto alle persone offese: il conto corrente personale del D. era alimentato anche da risorse di diversa provenienza, e l’annotazione della Guardia di Finanza del 17 luglio 2025 confermava che l’indagato aveva ricevuto da terzi provviste di denaro rilevanti, ben superiori al valore degli immobili.
Il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente che le somme impiegate per gli acquisti immobiliari provenivano dai denari sottratti alle persone offese, senza confrontarsi con la ricostruzione documentale versata in atti, incorrendo in un vizio di motivazione per travisamento della prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e perché solleva questioni non consentite.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inefficacia del sequestro per tardiva trasmissione degli atti, censurando la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma il principio contrario.
La questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame nel procedimento ex art. 324 cod. proc. pen. è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26268 del 28/03/2013 (omissis, Rv. 255581 – 01), che -attesa la sua datazione- ha preso in considerazione tutti gli aspetti evidenziati dalla difesa, tutti anteriori a tale pronuncia e superati con l’affermazione del seguente principio: «nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria».
La giurisprudenza successiva si è costantemente conformata a tale principio di diritto, senza arresti di segno contrario, al pari del Tribunale del Riesame, che vi ha correttamente aderito.
Da tutto ciò discende la manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione.
3. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo motivo d’impugnazione, che si rivolge alla natura del sequestro, che il ricorrente assume illegittimo in quanto «nel caso di specie, il G.i.p. ha erroneamente applicato i presupposti del sequestro impeditivo (comma 1) a una situazione che, al più, potrebbe giustificare un sequestro finalizzato alla confisca», da individuarsi nelle somme di denaro carpito alle vittime e non negli immobili sottoposti ad ablazione.
L’assunto difensivo è manifestamente infondato, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite sin dal 2007, quando è stato affermato che «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall’art. 322 ter cod. pen., costituisce “profitto” del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo. (Fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di P.G. per l’acquisto di un immobile)» (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, omissis, Rv. 238700 – 01; da ultimo, Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, omissis, Rv. 281532 – 02).
Il tribunale -con motivazione logica, non contradittoria e, comunque, non censurabile in questa sede- ha evidenziato proprio questo aspetto, ossia che i beni immobili in sequestro sono stati acquistati con i soldi provenienti dalle truffe, per come emergente dalla scansione temporale e dalla consequenzialità tra l’apertura del conto corrente su cui le vittime versavano le somme di denaro provento delle truffe, il trasferimento di tali somme nei conti correnti dell’indagato e il successivo acquisto degli immobili con quel denaro.
3.1. Una volta ritenuto che gli immobili sono stati acquistati con i soldi delle truffe, il tribunale si è conformato al richiamato orientamento di legittimità, là dove ha confermato il sequestro rimarcando la sua finalizzazione alla confisca dei beni.
Vale la pena ricordare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è consentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria. In secondo luogo, è necessario che «il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, omissis, Rv. 281848 – 01).
Premesso che non è in discussione l’astratta confiscabilità dei beni, il provvedimento impugnato si è correttamente soffermato sulle ragioni per le quali i beni in sequestro, nelle more del giudizio, potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, in ciò consistendo il periculum caratterizzante il sequestro preventivo con fini di confisca.
Non trova riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato l’argomento difensivo secondo il quale la finalità cautelare concretamente perseguita sarebbe propria del sequestro conservativo.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, il provvedimento impugnato non si limita a paventare la dispersione del profitto a tutela delle ragioni creditoriali delle persone offese, ma valorizza specificamente la condotta dispersiva e dissipativa dell’indagato, dimostrata dalla stipula — in data 18 febbraio 2025, successiva all’avvio delle indagini — di contratti preliminari di compravendita su tutti e tre gli immobili poi sequestrati, circostanza che integra in modo peculiarmente pregnante il requisito del periculum in mora richiesto dall’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sopra rappresentato.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha adeguatamente evidenziato come il valore complessivo degli immobili — euro 986.500,00 — sia di gran lunga inferiore all’ammontare del profitto illecitamente conseguito, stimato in oltre 1.835.000,00 euro.
Anche il secondo motivo d’impugnazione risulta, quindi, manifestamente infondato.
4. Il terzo motivo di ricorso, in parte correlato al secondo motivo e con il quale si denuncia l’omessa valutazione delle produzioni documentali difensive, con particolare riferimento all’omessa considerazione della denuncia presentata dall’indagato nei confronti del D’A. per la truffa relativa agli orologi, è inammissibile perché non è consentito in questa sede.
Anche a voler ritenere tale circostanza potenzialmente rilevante sul piano della ricostruzione dei flussi economici, la sua omessa valorizzazione nell’ordinanza impugnata integrerebbe -eventualmente- un vizio di motivazione, che non è deducibile con il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale, che è soggetta a sindacato di legittimità nei soli limiti della violazione di legge.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla difesa non offre una prova autonoma e univocamente inconfutabile della diversa provenienza delle provviste impiegate per gli acquisti immobiliari, ma propone una ricostruzione alternativa rispetto a quella suffragata dagli analitici accertamenti della Guardia di Finanza, che ha ricostruito la quasi perfetta sequenzialità temporale e logica tra il trasferimento delle somme delle persone offese sul conto cointestato e il loro impiego per l’acquisto degli immobili.
La mera allegazione della possibilità che i conti dell’indagato fossero alimentati anche da altre provviste non è sufficiente, in questa sede, a dimostrare che le specifiche risorse confluite nei rogiti non provenissero dai denari delle vittime: la questione, che involge una valutazione di merito circa il tracciamento puntuale dei flussi finanziari, non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità, avendo il Tribunale motivato in modo non apparente sulla base della documentazione bancaria acquisita dalla PG e della coincidenza temporale puntualmente ricostruita.
Da qui l’inammissibilità anche dell’ultimo motivo d’impugnazione e, con esso, del ricorso nella sua interezza.
5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 23/04/2026






