In tema di chiamata in reità, le dichiarazioni accusatorie possono costituire prova mediante reciproco riscontro?

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Cass. pen., sez. II, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 7/05/2026), n. 16504 (Pres. Alma, Rel. Borio)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di chiamata in reità, le dichiarazioni accusatorie, per costituire prova, possano anche riscontrarsi reciprocamente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Bari confermava un provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, a sua volta, aveva disposto nei confronti di un indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di rapina.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano per Cassazione i difensori i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano la violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 273 cod. proc. pen, 624-625 e 628 cod. pen. e l’omessa e contraddittoria motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di chiamata in reità (che qui si ribadisce) le dichiarazioni accusatorie, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni – siano convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed abbiano portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni a lui ascritte (ex multis Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020; Sez. 6 n. 47108 del 8/10/2019).

I risvolti applicativi

In tema di chiamata in reità, le dichiarazioni accusatorie possono assumere valore probatorio anche in base a reciproco riscontro, purché ciascuna sia intrinsecamente attendibile sul piano soggettivo e oggettivo, non sussistano indizi di collusione o suggestioni reciproche e le stesse convergano sul fatto storico con efficacia individualizzante rispetto all’imputato e alle imputazioni contestate.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16504 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: BORIO MARIAPAOLA

Data Udienza: 25/03/2026

Data Deposito: 07/05/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

D. C. O. nato a … il …

avverso l’ordinanza emessa in data 4/11/2025 dal Tribunale di Bari, sezione del riesame

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

preso atto che si è proceduto con trattazione in camera di consiglio alla presenza delle parti,

a seguito di rituale richiesta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;

udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo,

che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il difensore del ricorrente, avv. G. S., anche in sostituzione del codifensore avv. C. D. P., che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;

letta la memoria scritta depositata in data 10/03/2026 dall’avv. C. d. P.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 10/10/2025 che aveva disposto nei confronti di D. C.O. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di rapina di una pistola, aggravata dall’avere commesso il fatto con armi, in più persone riunite e dall’essere partecipe del sodalizio di tipo mafioso denominato clan ….

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite i difensori di fiducia.

3.Con atto a firma Avv. S. sono articolati due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deducono la violazione di legge con riferimento agli artt. 192, 273 cod. proc. pen, 624-625 e 628 cod. pen. e l’omessa e contraddittoria motivazione.

Sotto un primo profilo, si assume che il Tribunale del riesame ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria per il delitto di rapina le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, tuttavia, sono inutilizzabili in quanto rese de relato la cui fonte di conoscenza è in larga parte ignota.

Sotto altro aspetto, si sostiene che l’ordinanza impugnata manca di confronto con i motivi devoluti con la richiesta di riesame con i quali si era rappresentato come le propalazioni dei collaboratori fossero contraddittorie tra loro e prive di riscontri e come tali narrati, in ogni caso, non consentivano di affermare che la pistola illegalmente detenuta dalla vittima A. M. C. fosse stata materialmente sottratta da D. C. e neppure delineavano una condotta connotata da violenza o minaccia e diretta a conseguire un ingiusto profitto sussumibile nell’alveo della fattispecie di rapina.

Dalle dichiarazioni del collaboratore M. emergeva che l’odierno ricorrente aveva semplicemente disarmato M. per evitare il peggio e che la pistola era stata restituita non avendo D. C. alcun interesse a tale oggetto; al più, era configurabile il delitto di furto.

3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione.

Il Tribunale del riesame non ha valutato le deduzioni difensive con le quali si era rappresentato – sotto il profilo della assenza di esigenze cautelari attuali e concrete – che il fatto risale a dieci anni fa; che esso non si connota in termini di gravità in quanto D. C. era intervenuto esclusivamente per disarmare M. il quale aveva estratto la pistola nel corso di un incontro chiarificatore con C. M. e l’arma era stata poi restituita.

I precedenti penali dell’odierno ricorrente riguardano fatti risalenti nel tempo (2004-2009) e la successiva condanna in primo grado ad anni venti di reclusione per associazione mafiosa è riferita a condotte realizzate nel 2017; sicchè l’indagato non commette delitti da almeno 9 anni.

Apodittico è l’assunto del Tribunale che richiama collegamenti con contesti mafiosi e ipotizza la reiterazione di reati della stessa specie anche tramite propri adepti non individuati.

Si censura, infine, l’argomentazione con la quale il collegio della cautela- riempiendo un totale vuoto argomentativo dell’ordinanza cautelare genetica, ha escluso l’adeguatezza di una misura cautelare domiciliare con presidio elettronico.

4. Con atto a firma Avv. D. P. è proposto un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento alla qualificazione della condotta dell’indagato in termini di rapina e la manifesta illogicità della motivazione.

Si assume che l’approccio del Tribunale del riesame rispetto agli apporti dichiarativi dei collaboratori di giustizia è stato “disarmonico”; che tali narrati (trascritti nelle pagine da 5 a 19 del ricorso) costituiscono chiamate in reità de relato e riportano versioni apprese da altri, poi soggettivamente rielaborate dai dichiaranti, che essi non sono sovrapponibili nei loro contenuti, ma al contrario, divergono in modo sostanziale, così da non consentire la configurazione della gravità indiziaria per il delitto di rapina, sia sotto il profilo materiale dell’impossessamento mediante violenza di cosa mobile altrui (D. C. aveva posto in essere una mera azione di disarmo della persona offesa per evitare che quest’ultima utilizzasse la pistola contro di lui e contro M.), che con riferimento alla finalità di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto (il fatto che l’indagato si fosse fatto vantato di avere tolto l’arma al M. non era stato altro che una mera battuta canzonatoria fine a sé stessa, mentre il Tribunale ha affermato che ciò fosse significativo della “volontà di umiliare la vittima”, così da potere per dare veste giuridica all’imputazione di rapina).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

2. Il primo motivo proposto avv. S. e l’unico dedotto nel ricorso a firma avv. D. P., esaminabili congiuntamente in quanto sovrapponibili, sono generici e comunque manifestamente infondati.

2.1. Ritiene il Collegio – in ragione della natura delle doglianze proposte – di dover chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice della cautela abbia dato adeguatamente conto delle ragioni sulle quali si fonda l’affermazione di gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza del relativo costrutto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze investigative le quali non devono, tuttavia, assurgere a prova del reato ma è sufficiente siano idonee a fondare una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828, sulla cui scia si pongono, ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, omissis, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, omissis, Rv. 276976).

Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne, invece, né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito, ove argomentato ed immune da vizi logici, circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati investigativi, onde sono inammissibili quelle doglianze che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela.

2.2. Tanto precisato, le censure proposte sono essenzialmente volte ad ottenere in questa sede una alternativa lettura di circostanze già valutate dal giudice della cautela, anche confrontandosi direttamente con le doglianze difensive e senza incorrere in illogicità evidenti, in conformità ai criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen. in tema di chiamata in reità e ha operato una ricostruzione del fatto aderente alle risultanze di indagine e correttamente ricondotto allo schema legale della fattispecie di rapina.

Il doveroso vaglio di attendibilità dei narrati resi dai chiamanti in reità è accurato e corretto.

Il collegio della cautela ha dapprima esaminato il contenuto degli stessi trascrivendoli integralmente nell’ordinanza impugnata (pagg. da 9 a 23) ed evidenziando, per ciascuno, le parti di interesse.

In particolare, si è posto in luce che il collaboratore di giustizia M. Z. aveva appreso dalla stessa vittima Amilcare M. delle modalità e del movente della rapina di pistola attuata da D. C. unitamente a C. M.; che anche G. P. era venuto a conoscenza di tale fatto proprio dallo stesso M. il quale gli aveva anche proposto, con scopo ritorsivo rispetto alla subìta azione predatoria, di uccidere C. M. (coautore del fatto) dietro compenso di 100.000,00 euro (il dichiarante, tuttavia non aveva dato corso a tale richiesta perché impegnato in un conflitto armato in atto nel quartiere E.); che, a sua volta, il collaboratore M. aveva saputo dell’accaduto (descritto nei medesimi termini) dagli autori del fatto e cioè da M. e da D. C. stesso.

Il Tribunale ha inoltre evidenziato gli ulteriori significativi dettagli descritti dai collaboratori sulla vicenda dando conto che P. aveva riferito anche il tipo e il calibro dell’arma utilizzata, nel corso dell’azione predatoria, da M. per ferire M. (una pistola semiautomatica cal. 7,65), particolare che combaciava con il racconto del collaboratore M. il quale, lungi dall’essere un dichiarante solo de relato aveva avuto modo di vedere personalmente l’arma; M. aveva anche appreso direttamente da D. C. che il revolver 357 posseduto da M. (e di cui si era personalmente impadronito immediatamente dopo il ferimento di quest’ultimo) era stato da lui stesso portato via ed occultato nei pressi della rotonda di …; i collaboratori P. e M. avevano riferito, concordemente, che l’arma in questione, era stata poi oggetto di varie trattative e tentativi di recupero da parte di M. presso D. C. con anche un incontro (alla presenza degli stessi collaboratori) concluso con nulla di fatto; il revolver era stato restituito molto tempo dopo D. C. a C., autore dell’omicidio di M. commissionato da M..

Così richiamati i portati dichiarativi dei tre chiamanti in reità, il Tribunale ha proceduto

alla verifica di attendibilità proprio in rapporto alle deduzioni difensive concernenti l’inutilizzabilità di tali contributi (sul presupposto che essi fossero de relato e privi di indicazione della fonte di conoscenza), la contraddittorietà dei contenuti e l’assenza di riscontri, le stesse doglianze qui pedissequamente reiterate senza alcun confronto con l’ordinanza impugnata.

Quanto al profilo della inutilizzabilità, il collegio della cautela ha evidenziato come tutti e tre i collaboratori avevano indicato le loro fonti di conoscenza individuandole nei soggetti direttamente coinvolti nella contesta rapina (i due autori e la vittima) con i quali erano in strettissimi rapporti, tanto da essere stati anche chiamati a dare un contributo nell’omicidio di M. che aveva avuto la sua genesi proprio nella rapina dell’arma e nella attività di recupero del revolver da parte di M. della quale P. e M. erano stati testimoni diretti.

Quanto ai contenuti intrinseci, il vaglio di credibilità intrinseca è stato condotto utilizzando i noti parametri di precisione e concordanza e quindi verificando l’assenza di aporie di ciascun narrato, la ricchezza dei particolari forniti da ciascun collaboratore da cui era ricavabile, sul piano logico, l’effettiva conoscenza di quanto riferito e la concordanza dei narrati che non presentavano difformità poiché le divergenze indicate dalla difesa erano solo apparenti e non vi era traccia alcuna di una personale rielaborazione da parte di ciascun collaboratore rispetto a quanto appreso da altri.

Sul piano dei riscontri c.d individualizzanti, le chiamate in reità si riscontravano reciprocamente ed erano altresì corroborate dalle attività di intercettazione e dalle verifiche di Polizia Giudiziaria effettuate alla luce di quanto riferito dai collaboratori.

Tale valutazione è del tutto aderente al consolidato orientamento di legittimità in tema di chiamata in reità (che qui si ribadisce) secondo cui le dichiarazioni accusatorie, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purchè esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e – in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni – siano convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed abbiano portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell’incolpato che alle imputazioni a lui ascritte (ex multis Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, omissis, Rv. 286327; Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, omissis, Rv. 280741; Sez. 6 n. 47108 del 8/10/2019, omissis, Rv. 277393).

Sulla scorta delle attendibili dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, Il Tribunale ha correttamente qualificato il fatto in termini di rapina, ancora una volta confrontandosi con le deduzioni difensive, reiterate nei medesimi termini anche nel presente ricorso, volte a sostenere, da un lato, che l’indagato si fosse semplicemente adoperato per disarmare la persona offesa a fini difensivi e, dall’altro, l’assenza di finalità di profitto, potendosi, in ogni caso, al più configurare la fattispecie di furto.

Il collegio della cautela – con giudizio in fatto aderente alla piattaforma probatoria e con valutazione giuridica immune da vizi – ha ritenuto che la pistola era stata materialmente sottratta ad Amilcare M. ad opera di D. C.in un contesto di grave violenza messo in atto dal complice M.; che l’odierno ricorrente aveva portato via con sé l’arma per poi occultarla in un luogo ben preciso facendosene vanto (“gli abbiamo tolto un 357, c’abbiamo il souvenir”); che, nonostante le richieste di restituzione, D. C. l’aveva trattenuta per lungo tempo sino all’intercessione del boss F. C.; che tale azione predatoria aveva avuto anche lo scopo di umiliare il detentore della pistola Correttamente, pertanto è stato ravvisato il dolo specifico del delitto di rapina atteso che ad un profitto patrimoniale (già conseguito con la sottrazione dell’arma) si era sommato anche il fine di natura non patrimoniale.

Il Tribunale del riesame ha pertanto correttamente applicato il principio affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione secondo cui nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene (SU, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145).

3. Manifestamente infondato ed in parte privo di specificità è il secondo motivo proposto nel ricorso a firma avv. S. con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in punto di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare.

Il collegio della cautela ha formulato un compiuto giudizio in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e ha disatteso punto per punto i rilievi devoluti dalla difesa affermando l’irrilevanza del decorso di dieci anni dalla rapina e della attuale carcerazione per altra causa.

Al riguardo ha evidenziato la gravità del fatto, i precedenti specifici per rissa, lesioni personali, tentata estorsione, minaccia e detenzioni di armi oggetto di sentenze di condanna emesse in epoca assai ravvicinata alla rapina in contestazione; le recenti pronunce giudiziarie riportate nell’anno 2024, seppure non definitive, per il delitto di cui all’art. 74 d.p.r. 309/90 aggravato ai sensi dell’art. 416 bis.1 cod. pen. e per reati in materia di armi che attestavano il suo attuale inserimento in posizioni di vertice nell’ambito della criminalità organizzata pugliese rispetto al quale lo stato di detenzione era irrilevante in quanto titolo custodiale ancora provvisorio.

Il Tribunale ha anche compiutamente e correttamente motivato in ordine alla adeguatezza della misura carceraria (pag. 45 dell’ordinanza impugnata) e il relativo costrutto argomentativo non è stato minimamente confutato in questa sede dalla difesa ricorrente che si è limitata ad affermare, del tutto apoditticamente e quindi senza muovere alcun rilievo specifico, che le considerazioni spese al riguardo sarebbero censurabili.

3. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio nonché al versamento, in favore della cassa delle Ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 25/03/2026

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