Cass. pen., sez. I, 13/02/2026 (ud. 13/02/2026, dep. 7/05/2026), n. 16509 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie integri l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Marsala rigettava un’istanza diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a quindici sentenze esecutive.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014).
I risvolti applicativi
In tema di reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p.[1], la mera inclinazione a reiterare illeciti della stessa specie, anche se riconducibile a una scelta di vita o a un generico programma criminoso, non è sufficiente a integrare l’unitaria e preventiva ideazione di più condotte già rappresentate nella mente dell’agente, richiesta per la configurabilità dell’istituto.
[1]Ai sensi del quale: “Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16509 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 13/02/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 del TRIBUNALE di Marsala
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che insiste per il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice d e l l ‘ e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ‘ i s t a n z a p r e s e n t a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d i XXXXXXXXXXXXXXXXXX diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione alle fattispecie di cui a quindici sentenze esecutive.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, XXXXXXX, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego della continuazione.
Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indici sintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità delle fattispecie (trattandosi prevalentemente di delitti contro il patrimonio), la loro contiguità temporale e spaziale e, infine, la loro causale comune (reperire denaro per l’acquisto e il consumo di sostanze stupefacenti); e che neppure è stata considerata la possibilità di un’unificazione per gruppi di reati.
Insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Va, invero, premesso che:
– il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del
18/05/2017, omissis, Rv. 270074);
– in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, omissis, Rv. 284970);
– per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, omissis, Rv. 247356; in senso conforme: Sez. 1 n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, omissis, Rv. 275451);
– quanto all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione, detto stato deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, omissis, Rv. 261490);
– non viola, però, l’obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d’ufficio ex art. 186, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265716: fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenza dell’interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati).
1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto con argomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.
Invero, nell’escludere l’unicità del disegno criminoso, evidenzia che : – i reati per i quali il suddetto risulta essere stato condannato sono di diversa natura (furto aggravato, tentata estorsione, furto in appartamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, oltraggio a pubblico ufficiale, falso nella dichiarazione allegata all’istanza di gratuito patrocinio, rapina aggravata ed evasione); – deve escludersi che il solo dato dedotto del perdurante stato di tossicodipendenza dell’imputato sia idoneo per ritenere la previa e comune ideazione dei reati; – incombeva sull’istante l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della tesi della previa e comune ideazione, a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui i reati risultano essere diversi e commessi in un arco temporale vasto, tra il 2005 e il 2017, da far ritenere, più che una programmazione unitaria,
un’abitualità nel porre in essere comportamenti illeciti; – appare difficile, peraltro, concepire come un reato di resistenza o oltraggio a pubblico ufficiale o di falso ex art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 possano essere stati programmati anticipatamente al momento dell’esecuzione di quelli precedentemente commessi.
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda, quanto all’ultimo profilo evidenziato dall’ordinanza, ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l’unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti, invece considerati, e non si confronta con l’asserito inadempimento dell’onere di allegazione, insistendo su un’unificazione per gruppi neppure invocata, si rivela infondato.
2. Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Vertendo il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/02/2026





