Cass. pen., sez. II, 23/04/2026 (ud. 23/04/2026, dep. 7/05/2026), n. 16488 (Pres. Ariolli, Rel. Saraco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia sufficiente il richiamo a mere clausole di stile per escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo parzialmente riformava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermando la condanna per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., con pena sospesa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso la tenuità del fatto, assumendo che le modalità del fatto risultavano “non irrilevanti”, che la pericolosità dell’imputato era desumibile dalla “spregiudicatezza” della condotta, e che gli elementi valorizzati dal primo giudice risultavano connotati da “non marginale disvalore penale”, senza sostanziare di contenuto tali predicati) (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018).
I risvolti applicativi
In tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice deve fornire una motivazione concreta sulle modalità della condotta e sull’offensività del fatto, valutandone gravità, disvalore e necessità della pena, non essendo sufficiente il ricorso a formule stereotipate o a clausole di stile.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16488 Anno 2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: SARACO ANTONIO
Data Udienza: 23/04/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
V. L. nato il … a …
avverso la sentenza in data 08/05/2025 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’Avvocata P. D. L., che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L. V., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 08/05/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 07/06/2023 del Tribunale di Palermo, riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e confermando la condanna per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., con pena sospesa.
Deduce:
1.1. Violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità.
La difesa censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso di confrontarsi con il nucleo essenziale delle doglianze difensive già sviluppate nell’atto di appello, concernenti l’impossibilità di ricavare dalle risultanze probatorie acquisite —segnatamente dalle immagini del sistema di videosorveglianza e dalle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria — qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare che l’imputato avesse concretamente operato allo sportello bancomat.
La Corte d’appello si è limitata a recepire acriticamente il narrato del testimone, il quale, pur riconoscendo la scarsa qualità dei fotogrammi, aveva dichiarato di avere individuato il volto dell’imputato nei pressi dell’istituto di credito, senza tuttavia affrontare la specifica obiezione difensiva relativa all’impossibilità materiale di desumere dalle immagini l’esecuzione di operazioni bancarie da parte del V.. Tale omissione, secondo la difesa, ha determinato, di fatto, un’ingiustificata inversione dell’onere della prova, gravando l’imputato del compito di giustificare la propria presenza in loco, in palese violazione della presunzione di innocenza e dello standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio imposto dall’art. 533 cod. proc. pen..
2. Violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Con il secondo motivo la difesa lamenta che la Corte di appello abbia negato l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con motivazione del tutto carente e priva di fondamento logico. La sentenza impugnata si è limitata a richiamare i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità — duplice condizione della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento — per poi concludere con una formula apodittica.
3. Violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.
Con il terzo motivo la difesa si duole della manifesta carenza motivazionale in cui è incorsa la Corte di appello nel confermare il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, ritenuto del tutto sproporzionato rispetto al concreto disvalore della fattispecie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che si vanno a specificare.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite.
La Corte di appello di Palermo ha compiutamente esaminato le doglianze difensive relative alla pretesa inadeguatezza del compendio probatorio, fornendo una risposta con motivazione priva di vizi logici rilevabili in questa sede.
In particolare, i giudici hanno valorizzato, in modo convergente e reciprocamente corroborante, due distinti elementi: le riprese registrate dalle telecamere di sorveglianza dell’istituto di credito, dalle quali -secondo la Corte di merito- emergeva con sufficiente nitidezza la presenza dell’imputato nei pressi dello sportello bancomat nel lasso temporale compreso tra le ore 23.28.10 e le ore 23.29.09 della notte del 27 agosto 2018, e le dichiarazioni rese dal teste di p.g. C. all’udienza del 1° giugno 2022, il quale aveva riferito di avere personalmente visionato le riprese e di avere riconosciuto nel V., soggetto già noto alle forze dell’ordine per ragioni di servizio, la persona che materialmente procedeva al prelievo presso il bancomat, accompagnata da altre due persone.
I giudici dell’appello hanno altresì richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, omissis, Rv. 277013 – 01), escludendo motivatamente la fondatezza della doglianza difensiva relativa alla scarsa nitidezza delle immagini, avendo gli stessi giudici proceduto alla diretta visione delle stesse in camera di consiglio e avendo riscontrato la correttezza dell’identificazione operata dal teste.
A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita a reiterare le medesime censure già disattese in sede di appello, prospettando una diversa lettura del materiale probatorio e sollecitando, in sostanza, una rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede.
Il primo motivo va pertanto dichiarato inammissibile.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. è, invece, fondato.
La Corte di appello ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. con una motivazione che si rivela meramente assertiva e sostanzialmente apparente, come tale inidonea ad assolvere l’obbligo motivazionale imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen..
Il giudice di secondo grado si è limitato, da un lato, a richiamare in termini generali il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la causa di non punibilità in esame è configurabile solo in presenza della duplice condizione della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento, richieste congiuntamente e non alternativamente; dall’altro, ad affermare apoditticamente che il primo giudice aveva correttamente escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della norma e che il fatto non poteva essere ritenuto di particolare tenuità “tenuto conto della concreta modalità della condotta”, senza tuttavia specificare in quale elemento concreto tale valutazione negativa trovasse fondamento.
La natura apparente di tale motivazione emerge evidente ove si consideri che il giudice di primo grado non ha affrontato il tema della riconoscibilità della causa di esclusione della colpevolezza, così che il rinvio a quanto esposto sul punto nella sentenza di primo grado si mostra vacuo.
A ciò si aggiunga che questa Corte ha osservato che l’obbligo di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non può essere assolto mediante il mero richiamo alla gravità del reato o a formule di stile prive di aggancio con le specifiche circostanze del caso concreto, dovendo il giudice dar conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per le quali la condotta esaminata non presenti i connotati di offensività ridotta richiesti dalla norma, con riferimento alle modalità dell’azione, all’entità del danno o del pericolo e alle circostanze soggettive e oggettive indicate dall’art. 133, comma 1, cod. pen..
E’ stato affermato, infatti, che «in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso la tenuità del fatto, assumendo che le modalità del fatto risultavano “non irrilevanti”, che la pericolosità dell’imputato era desumibile dalla “spregiudicatezza” della condotta, e che gli elementi valorizzati dal primo giudice risultavano connotati da “non marginale disvalore penale”, senza sostanziare di contenuto tali predicati)» (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275940 – 01).
Nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte territoriale non soddisfa tale obbligo di motivazione, dato che il richiamo alla “concreta modalità della condotta” è rimasto del tutto privo di sviluppo argomentativo: la sentenza impugnata non indica quale specifico aspetto della condotta ascritta al V. osti al riconoscimento della tenuità, né si confronta con i dati fattuali che la difesa aveva rappresentato già nell’atto di appello e che avrebbero richiesto una risposta motivata.
Il mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione conduce all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale è stata disattesa la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvederà a nuovo esame della questione, verificando in concreto l’eventuale ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità con motivazione adeguata e non meramente assertiva.
2.3. L’ultimo motivo di ricorso, esposto in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., rimane assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
3. L’inammissibilità del primo motivo d’impugnazione comporta l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile
nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così è deciso, 23/04/2026






