Qual è il significato e la funzione delle massime di esperienza?

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Cass. pen., sez. IV, 5/06/2025 (ud. 5/06/2025, dep. 26/08/2025), n. 29690 (Pres. Dovere, Rel. Cirese)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consistono le massime di esperienza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una sentenza con cui il Gup del Tribunale di Palmi, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 589 bis, commi 1 e 8, in relazione al medesimo comma 1 ed al 590 bis, comma 1 e 8, cod. pen. a lui ascritto, condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, costituite da liquidarsi in separata sede, oltre che a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 589 bis, commi 1 e 8, cod. pen. in relazione all’art. 590 bis, commi 1 e 8, cod. pen. come contestati nel capo di imputazione.

In particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata aveva adottato una ipotesi ricostruttiva basandosi su una massima di esperienza contrastante con altre ipotesi avanzate dalla difesa, caratterizzate da un elevato grado di plausibilità logica, con la conseguenza che l’ipotesi accusatoria accolta dalla sentenza si poneva al di sotto del limite del ragionevole dubbio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, la Corte di legittimità incentrava la sua analisi su cosa debba intendersi per “massime di esperienza”.

In particolare, i Giudici di piazza Cavour osservavano in via preliminare che le massime di esperienza sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e da tenere distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sull'”id quod plerumque accidit” e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (Sez. 5 n. 25616 del 24/05/2019), trattandosi, in altre parole, di regole desunte dall’id quod plerumque accidit, consolidate e affidabili, riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate.

Premesso ciò, la Suprema Corte notava altresì come le c.d. massime d’esperienza abbiano un orizzonte operativo sterminato ed i loro ambiti d’impiego sono estremamente eterogenei, afferendo molteplici oggetti di prova: dall’elemento psicologico del reato alla c.d. causalità psichica, dalla valutazione di credibilità del dichiarante ai giudizi predittivi (materia cautelare, misure di sicurezza, misure di prevenzione, etc.).

Nel dettaglio, il primo passaggio che viene in rilievo riguarda la ricognizione delle massime d’esperienza da applicare dal momento che le stesse, al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico, possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione, fermo restando che, alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi, deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Oltre a ciò, era altresì fatto presente che, per un corretto impiego delle massime d’esperienza, occorre tenere conto che esse costituiscono una particolare classe dei criteri di inferenza richiamati nell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen,, di cui il giudice deve dare compiutamente conto in motivazione ed anzi, proprio perché costituiscono un criterio inferenziale particolarmente delicato e sensibile, occorre esercitare sul loro utilizzo un controllo efficace e penetrante ed affinché ciò sia possibile, la precondizione è che l’uso delle massime sia identificato ed esplicato, oltre a essere ribadito, da un lato, che, in materia di prova indiziaria, il vaglio rimesso alla Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'”id quod plerumque accidit“, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez.1, n.1652 del 04/12/2020), dall’altro, che, nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova“, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020).

Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, per i giudici di legittimità ordinaria, in modo del tutto (reputato) corretto, entrambi i giudici di merito, le cui decisioni in quanto conformi, sempre ad avviso di codesti giudici, costituivano un unico corpo logico argomentativo da leggersi quindi unitariamente, dopo aver ampiamente individuato ed esplicitato la massima d’esperienza, avevano fondato la responsabilità dell’imputato, non già sulla mera regola astratta secondo cui di norma il freno a mano viene azionato da chi si trova alla guida di un veicolo, ma aveva viceversa “calato” tale regola di giudizio nel caso concreto, quindi valutandola alla stregua di tutti gli elementi caratterizzanti il caso di specie, ovvero le circostanze di tempo e di luogo ed in particolare la condotta di guida del conducente dell’auto.

I risvolti applicativi

Le massime di esperienza sono regole generali, fondate sull’osservazione di ciò che accade normalmente (“id quod plerumque accidit”), che il giudice utilizza per interpretare i fatti e costruire ipotesi nei procedimenti penali.

Si tratta di giudizi ipotetici, autonomi dal caso concreto, ma applicabili a esso, che devono essere distinti dalle semplici congetture, prive di fondamento empirico e quindi non verificabili, e il loro impiego consente al giudice di formulare ipotesi causali secondo un procedimento logico di tipo abduttivo che richiede però, ai fini della decisione, una successiva verifica rigorosa attraverso prove concrete e riscontri oggettivi, secondo un procedimento induttivo, capace di confermare o smentire l’ipotesi iniziale ed escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni altra spiegazione alternativa.

Ad ogni modo, se, per garantire un uso corretto di tali strumenti, che rientrano tra i criteri di inferenza previsti dall’art. 192, comma 1, c.p.p., è necessario che il giudice ne espliciti l’applicazione nella motivazione della sentenza, sottoponendole a un controllo critico particolarmente attento, data la loro natura delicata e il rischio di un utilizzo arbitrario, tenuto conto altresì del fatto che, sebbene la Corte di Cassazione non possa sindacare la scelta delle massime di esperienza in quanto tale, può tuttavia verificare se la decisione impugnata si sia fondata su mere congetture o su regole prive di plausibilità, spetta comunque all’imputato, nel rispetto del principio della “vicinanza della prova“, una volta che l’accusa abbia assolto il proprio onere anche mediante massime di esperienza, allegare elementi concreti e oggettivi per sostenere la propria tesi difensiva e confutare quella prospettata dall’accusa.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 29690 Anno 2025

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: CIRESE MARINA

Data Udienza: 05/06/2025

Data Deposito: 26/08/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. S. nato a … il …

avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

E’ presente l’avvocato G. G. del foro di PALMI in difesa delle parti civili

V. A., C. M., V. A. F., V. C.

E. O., il quale chiede il rigetto del ricorso.

L’avvocato G. anche in sostituzione ex art.102, per delega scritta, dell’avvocato M. C. del foro di PALMI, difensore delle parti civili G. O.,

A. M., G. N., G. A. P., G. S. A., chiede il rigetto del ricorso.

E’ presente l’avvocato A. A. M. del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di A. S., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

E presente l’avvocato A. F. del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di A. S., il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 24.9.2024 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Palmi, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto A. S. colpevole del reato di cui agli artt. 589 bis, commi 1 e 8, in relazione al medesimo comma 1 ed al 590 bis, comma

1 e 8, cod. pen. a lui ascritto condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede ed a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 50.000,00 per ciascun genitore delle vittime e di Euro 40.000 per ciascun fratello o sorella.

2. La vicenda oggetto del presente procedimento può essere così riassunta: nella tarda serata del 22.3.2019 A. S., alla guida di una Fiat Panda con a bordo i coetanei G. C., V. M. S. e C. S. F., stava percorrendo un tratto rettilineo della SS 62 nel territorio del Comune di Melicucco con direzione di marcia Tirreno-Ionio, allorché, procedendo ad una velocità tra i 103 ed i 120 Km all’ora, superiore al

limite fissato in 70 km all’ora, aveva bruscamente frenato perdendo poi il controllo del proprio veicolo ed andando ad invadere la corsia opposta dove sopraggiungeva una Ford Ecosport con a bordo C. G. e M. S.. Per l’effetto dell’urto che ne seguiva decedevano i giovani G. e V. mentre gli altri soggetti coinvolti nell’incidente riportavano gravi lesioni. Sull’asfalto venivano individuate le tracce di frenata lunghe 24,9 e 25 metri. In base alla consulenza disposta dal Pubblico Ministero, il fattore causale da cui era originata la collisione era l’azionamento improvviso del freno a mano che aveva determinato lo scarrocciamento del veicolo e l’invasione della corsia opposta; al C., invece, non era addebitabile alcuna responsabilità nella causazione dell’evento poiché l’occupazione della corsia da parte dell’altro veicolo era stata repentina ed imprevedibile così da non consentirgli di effettuare un’azione frenante.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza in capo all’odierno imputato della violazione di più norme del Codice della Strada e segnatamente de gli artt. 141 e 142, essendo stato accertato che lo stesso viaggiava a velocità compresa tra i 103 ed il 120 Km/h, quindi ben superiore al limite di 70K/h, ciò ave ido reso più difficoltoso il controllo del veicolo in condizioni di emergenza ed essendo

altresì emerso che aveva tirato il freno a mano così causando lo sbandamento del veicolo e l’invasione della corsia opposta. In particolare il consulente tecnico del PM aveva accertato che senza questa manovra il veicolo avrebbe sicuramente continuato la marcia sulla propria corsia e l’incidente non si sarebbe verificato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto, invece improbabile la prospettazione difensiva secondo cui uno dei passeggeri avrebbe potuto aver tirato il freno a mano; ed ha altresì valutato negativamente la scelta dell’imputato di non sottoporsi ad esame, venendo ciò interpretato come difetto di una spiegazione

alternativa a quanto accaduto.

Nel rigettare i motivi di gravame, la sentenza d’appello ha integralmente confermato l’impianto logico-motivatorio della sentenza di primo grado.

3. Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 589 bis, commi 1 e 8, cod. pen. in relazione all’art. 590 bis, commi 1 e 8, cod. pen. come contestati nel capo di imputazione.

Si assume che la sentenza impugnata ha adottato una ipotesi ricostruttiva basandosi su una massima di esperienza contrastante con altre ipotesi avanzate dalla difesa, caratterizzate da un elevato grado di plausibilità logica, con la conseguenza che l’ipotesi accusatoria accolta dalla sentenza si pone al di sotto del limite del ragionevole dubbio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.

Si censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto la predetta attenuante che ricorre qualora sussista qualsiasi concorrente causa esterna.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sospensione del pagamento della disposta provvisionale.

Si censura la scelta di ancorare il diniego delle circostanze attenuanti generiche all’assenza di elementi di segno positivo nonché la scelta di confermare la disposta provvisionale, non ricorrendo gravi motivi che possono essere concretati da un pregiudizio economico eccessivo.

4. Le parti civili hanno rassegnato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo é infondato.

La sentenza impugnata, nel confermare il giudizio di penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato contestatogli, ha recepito l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva ritenuto condivisibili le conclusioni cui era giunto il consulente del Pubblico Ministero in ordine alla ricostruzione del sinistro.

In particolare, detto consulente aveva appurato che l’A. aveva adottato una condotta di guida imprudente giacché aveva marciato ad una velocità superiore al limite prescritto di 70 km/h (tra i 103/h ed i 120 km/h), precisando, tuttavia, che il fattore causale che aveva determinato l’incidente non era la velocità bensì l’azionamento del freno a mano, perché se esso non vi fosse stato la Fiat Panda avrebbe continuato a procedere sulla propria corsia di marcia e non avrebbe invaso quella su cui procedeva la Ford Ecosport.

Già nel giudizio di primo grado era stato introdotto dalla difesa dell’imputato il tema della attribuibilità della manovra di azionamento del freno a mano, sostenendo che non vi fosse la certezza assoluta che fosse stato proprio l’imputato ad alzare il freno e non potendosi quindi escludere che il gesto fosse ascrivibile a qualcuno dei passeggeri trasportati.

Sul punto il primo giudice aveva evidenziato l’impossibilità di apprendere quanto fosse realmente accaduto sulla Fiat Panda, stante il decesso di coloro che sedevano sul lato destro del veicolo e l’incapacità di ricordare dell’unico passeggero sopravvissuto, ovvero C., mentre l’imputato non aveva

consentito a sottoporsi ad esame.

Entrambi i giudici di merito hanno quindi fatto ricorso per pervenire alla decisione ai canoni della logica e della comune esperienza, aderendo in particolare alla massima di esperienza secondo cui le manovre di guida sono ordinariamente compiute dal conducente del veicolo ed evidenziando che non

sono stati individuati elementi tali da discostarsi da tale ricostruzione.

Ebbene, la censura mossa dalla difesa dell’imputato con l’odierno ricorso involge proprio l’utilizzo di detta massima di esperienza nel fondare il giudizio di penale responsabilità dell’imputato alla luce del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” cui deve informarsi detto giudizio.

Giova premettere che le massime di esperienza sono giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi, e da tenere distinti dalle congetture, cioè ipotesi non fondate sull'”id quod plerumque accidit” e, quindi, insuscettibili di verifica empirica. (Sez. 5 n. 25616 del 24/05/2019, Rv. 277312).

Si tratta, in altre parole, di regole desunte dall’id quod plerumque accidit, consolidate e affidabili, riconosciute come tali da chiunque e generalmente accettate.

Ciò posto, le c.d. massime d’esperienza hanno un orizzonte operativo sterminato ed i loro ambiti d’impiego sono estremamente eterogenei, afferendo molteplici oggetti di prova: dall’elemento psicologico del reato alla c.d. causalità psichica, dalla valutazione di credibilità del dichiarante ai giudizi predittivi (materia cautelare, misure di sicurezza, misure di prevenzione, etc.).

Il primo passaggio che viene in rilievo riguarda la ricognizione delle massime d’esperienza da applicare. Le stesse, al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico, possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione.

Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per un corretto impiego delle massime d’esperienza, occorre tenere conto che esse costituiscono una particolare classe dei criteri di inferenza richiamati nell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen,, di cui il giudice deve dare compiutamente conto in motivazione ed anzi, proprio perché costituiscono un criterio inferenziale particolarmente delicato e sensibile, occorre esercitare sul loro utilizzo un controllo efficace e penetrante ed affinché ciò sia possibile, la precondizione è che l’uso delle massime sia identificato ed esplicato.

Va altresì ribadito che in materia di prova indiziaria, il vaglio rimesso a questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'”id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez.1, n.16523_de/ 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385).

Giova altresì evidenziare che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373).

Fatte queste premesse, nel caso in esame, correttamente entrambi i giudici di merito, le cui decisioni in quanto conformi costituiscono un unico corpo logico argomentativo da leggersi quindi unitariamente, dopo aver ampiamente individuato ed esplicitato la massima d’esperienza, hanno fondato la responsabilità dell’A. non già sulla mera regola astratta secondo cui di norma il freno a mano viene azionato da chi si trova alla guida di un veicolo, ma hanno viceversa “calato” tale regola di giudizio nel caso concreto, quindi valutandola alla stregua di tutti gli elementi caratterizzanti il caso di specie, ovvero le circostanze di tempo e di luogo ed in particolare la condotta di guida del conducente dell’auto.

Proprio nella sentenza di primo grado, laddove il primo giudice ha puntualmente valutato le risultanze della consulenza tecnica dell’Ing. V., si pone in rilievo che “… Considerato che le prime tracce di frenata apparivano molto regolari il consulente ipotizzava che, attuato un primo tentativo di arrestare

l’automezzo, fosse stato sollevato il freno a meno, e che tale manovra ne avesse provocato lo sbandamento o la traslazione nella parte di carreggiata adibita al senso opposto di circolazione”.

Quindi, dalla lettura della avallata ricostruzione dell’incidente, il giudizio circa l’astratta ascrivibilità della manovra di azionamento del freno a mano al conducente dell’auto si colora e si arricchisce di elementi ulteriori, ovvero che nella specie l’A. avesse già tentato una prima frenata ed evidentemente

non ottenendo l’effetto frenante sperato avesse fatto ricorso all’azionamento del freno a mano.

Peraltro la tesi difensiva secondo cui il freno a mano poteva essere stato azionato anche da un altro passeggero, oltre a risultare logicamente recessiva alla stregua di quanto esposto, si concreta in una mera allegazione, senza che vi sia alcun elemento di prova a supporto, sicché non può ritenersi nella specie posto in dubbio quanto codificato dalla massima di esperienza.

2. Il secondo motivo é del pari infondato.

Va premesso che in tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Sez. 4 n. 24910 del 27/05/2021 Rv. 28155).

Ebbene, con riguardo alla condotta del conducente della Ford Ecosport, la sentenza impugnata ha richiamato la deposizione del consulente del Pubblico Ministero il quale ha evidenziato che la condotta di guida del C. è apparsa congrua rispetto alle condizioni della strada con una velocità di marcia presumibilmente entro i limiti consentiti, atteso che per il senso di marcia tenuto dalla persona offesa il limite era di 90 km/h e che la dinamica dell’incidente per la sua repentinità ha impedito al C. di evitare l’impatto.

Inconferenti sono poi risultati i riferimenti al fatto che la Fiat Panda avesse avuto le quattro frecce attive per circa 4,18 secondi, in quanto di per sé non indicativi del fatto che il veicolo stesse per perdere il controllo. Nè rilevante é stata ritenuta la mancanza di tracce di frenata da parte della Ford, atteso che la stessa era dotata di ABS dunque un principio di frenata non necessariamente avrebbe lasciato tracce.

Neppure possono essere richiamate quali cause esterne quelle relative all’orario notturno ed alla scarsa illuminazione risultando le stesse condizioni fisiologiche alla guida.

Ed invero in tema di circostanze, non rientrano nell’ambito applicativo dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., che contempla il caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, quei fattori esterni, agevolmente apprezzabili dagli utenti della strada, che rappresentano per il conducente del mezzo un rischio di cui deve necessariamente tenere conto per conformare la propria condotta a regole di prudenza, diligenza e perizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione che aveva escluso il riconoscimento di tale attenuante in un caso di incidente stradale verificatosi su di un tratto di strada

urbano, reso scivoloso dall’elevato tasso di umidità notturna) (Sez. 4 n. 8296 del 23/01/2025, Rv. 287605).

3. Il terzo motivo é infondato.

Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, entrambi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 n. 32872 del 08/06/2022 Rv.283489).

Con riguardo al diniego della sospensione dell’esecuzione della disposta provvisionale, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale, è necessario che ricorra un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di

(parte mancante)

in favore di A. V. e M. C., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale su A. F. V. e C. L. V..

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento venga omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone offese ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs n. 196 del 2003 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso il 5.6.2025

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