Cass. pen., sez. I, 10/04/2026 (ud. 10/04/2026, dep. 23/07/2026), n. 27941 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possa costituire “prova nuova” una diversa valutazione tecnica ovvero scientifica di dati già valutati.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibile un’istanza di revisione riguardante una sentenza della Corte di Assise di Appello di Grosseto con cui una persona era stata condannata alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 584, 585 n. 1), 577, n. 1), 61 n. 2) e 5) cod. pen. (capo a) e art. 624-bis cod. pen. (capo b), così diversamente qualificato il fatto di rapina originariamente contestato.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuto carattere di “non novità” della prova indicata nell’istanza di revisione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai «fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, non può mai costituire “prova nuova” una diversa valutazione tecnica ovvero scientifica di dati già valutati, perché ciò equivarrebbe a un apprezzamento
critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento» (Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994).
I risvolti applicativi
Ai fini della revisione, non integra “prova nuova” la diversa valutazione tecnica o scientifica di elementi già acquisiti e scrutinati nel giudizio, trattandosi di una mera rivalutazione critica di dati già esaminati.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27941 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 10/04/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 18/11/2025 della Corte d’appello di Genova
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di assise di appello di Grosseto in data 24 ottobre 2019, irrevocabile il 19 dicembre 2023, con cui XXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato alla pena di diciassette anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 584, 585 n. 1), 577, n. 1), 61 n. 2) e 5) cod. pen. (capo a) e art. 624-bis cod. pen. (capo b), così diversamente qualificato il fatto di rapina originariamente contestato.
1.2. Con l’istanza di revisione si chiedeva «di effettuare una nuova valutazione delle risultanze probatorie che, acquisite durante il procedimento, avrebbero determinato l’assoluzione del sig. XXXXXXXX, se correttamente e adeguatamente valutate nei tre gradi di giudizio», essendo «fondamentale comprendere le modalità con cui la condotta si sarebbe esplicata e le cause del decesso della sig.ra XXXXXX, madre del ricorrente».
Secondo la prospettazione difensiva, il consulente del Pubblico ministero e quello della difesa erano giunti a conclusioni incompatibili, ma consulenza di parte non era stata adeguatamente presa in considerazione dai Giudici di merito; conseguentemente, la tesi difensiva – secondo la quale l’infarto della vittima era stato determinato da cause naturali, che non vi era stata alcuna violenza fisica sulla vittima da parte del condannato, infine che i piccoli segni sull’emi-volto sinistro, l’emorragia del cuoio capelluto e la rottura dell’osso ioide erano ascrivibili alla caduta del corpo esanime – era stata immotivatamente esclusa. Si deduce che, a fronte di due consulenze i cui risultati erano diametralmente opposti, avrebbe dovuto essere disposta una perizia e è per tali ragioni che con l’istanza di revisione si era chiesta l’acquisizione di una nuova consulenza legale, anch’essa giunta a conclusioni incompatibili con quella del consulente della Pubblica accusa.
1.3. A ragione della decisione la Corte di appello ha dapprima dato adeguata sintesi della ricostruzione fattuale rinveniente dalle sentenze di merito e, per quanto qui d’interesse, ha indicato le ragioni per le quali era stata disattesa la versione alternativa prospettata dalla difesa e ritenuta supportata dalla consulenza di parte.
Il Giudice della revisione ha, invero, richiamato la puntuale analisi con cui i Giudici di merito avevano superato la tesi dell’imputato – secondo cui la vittima era caduta, battendo la testa, a seguito di un malore – evidenziandone l’implausibilità alla luce di quanto emerso sia dai primi accertamenti del personale sanitario del 118 (che aveva verificato come XXXXXX presentasse la bocca serrata, con un’occlusione delle vie aeree e una lesione cervicale recente), sia da quanto emerso dall’esame esterno e dall’autopsia (che evidenziavano una disepitelizzazione dei tessuti sull’emi-volto sinistro, in regione zigomatica e mentoniera, nonché un’impronta dei due denti incisivi superiori sulla parte interna del labbro superiore, come rilevato anche dagli operatori del 118). Tali elementi erano dunque ritenuti dimostrativi di una forza fisica esterna esercitata sul volto della vittima, prima della morte. Inoltre, si era valorizzata la circostanza che l’autopsia aveva confermato la presenza di un ematoma nella regione
occipitale e una serie di lesioni di tipo escoriativo (a livello della guancia sinistra, dello zigomo sinistro e dell’angolo mandibolare sinistro), oltre alla frattura dell’osso ioide, situato al livello della trachea, nella parte alta del collo. Ciò, valutato unitamente alla patologia di sclerosi del miocardio da cui era affetta la vittima, avevano indotto il consulente del pubblico ministero a ritenere che la morte di XXXXXX fosse da attribuire ad un meccanismo di tipo combinato, in parte dovuto alla compressione e all’agitazione derivante da una possibile colluttazione, da cui era derivato un meccanismo di tipo riflesso cardiocircolatorio, definito trauma di tipo psicoemotivo. Le lesioni subite dalla donna erano state certamente prodotte in vita, mentre la lesione dell’osso ioide non poteva certamente essere stata causata da manovre rianimatorie, ma, come evincibile dall’infiltrazione dei tessuti molli, era da ascrivere ad un’azione violenta, esercitata con una compressione significativa; l’esame istologico aveva confermato la presenza di fenomeni emorragici a livello del punto di frattura
dell’osso ioide e la presenza di meccanismi infiammatori.
Conclusivamente, si era verificata una compressione a livello del collo della vittima, in posizione frontale, con un braccio attivo che, pur non causando un processo asfittico, aveva determinato una reazione del tipo choc emotivo che aveva agito sul cuore e sullo stato del miocardio, determinando il decesso della donna.
Lo stesso consulente della difesa aveva confermato la presenza di escoriazioni all’emi-volto sinistro, la frattura dello ioide e l’esistenza di un esiguo infiltrato emorragico dei tessuti molli intorno a tale frattura, ascrivendo le lesioni ad un intervento di manovre rianimatorie (del tutto escluse alla luce delle dichiarazioni del personale del 118, che aveva semplicemente constatato il decesso della donna) e la frattura dell’osso ioide ad alla caduta all’indietro della XXXXXX, con iperestensione del collo (ricostruzione del tutto confutata dal consulente del pubblico ministero).
1.4. Dopo tale articolata premessa in fatto, il Giudice della revisione ha osservato come la richiesta non presentasse alcuno dei requisiti di cui all’art. 630 cod. proc. pen., sostanziandosi esclusivamente in una critica delle sentenze di merito e nella esplicita richiesta di rivalutazione della consulenza redatta dal consulente della difesa, già oggetto di accurata e approfondita valutazione da parte dei giudici di merito.
Quanto, poi, alla nuova consulenza di parte di cui la difesa aveva chiesto l’acquisizione, la Corte di appello ha chiarito che la stessa non poteva costituire prova nuova, sulla scorta del principio espresso in sede di legittimità, secondo cui, in tema di revisione, agli effetti dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., una perizia può costituire prova nuova se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati.
2. XXXXXXXX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia e, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuto carattere di “non novità” della prova indicata nell’istanza di revisione.
Avversa l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui, con l’istanza di revisione, il condannato si fosse limitato a chiedere una non consentita nuova valutazione della consulenza della difesa, affermando che in realtà detta consulenza non era mai stata valutata, se non apparentemente, poiché il “metro” della sua valutazione era stato quello della consulenza del Pubblico ministero, laddove l’attendibilità della ricostruzione scientifica dei fatti avrebbe dovuto essere oggetto di analisi da parte di un terzo consulente, imparziale.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 2 febbraio 2026, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Non è superfluo, in via di premessa, richiamare il tenore testuale dell’art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. che permette la richiesta di revisione se, dopo la condanna, sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 cod. proc. pen. (quindi, a norma degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.).
La natura di impugnazione straordinaria (si veda Corte cost. n. 28 del 1969) giustifica l’adozione di un modello procedimentale bifasico che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore.
Quale necessario antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, l’indagine preliminare costituisce un momento interno al procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nei seguenti passaggi, enucleabili sulla scorta dell’art. 634 cod. proc. pen.: i) verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme prescritte e della legittimazione del richiedente; ii) riconducibilità delle ragioni per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen.; iii) idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa; iv) non manifesta infondatezza della richiesta.
Se è evidente che i criteri di valutazione delle prove nuove o sopravvenute sono differenti nelle due fasi, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in sede di valutazione sull’ammissibilità della richiesta, la consistenza delle prove dedotte come nuove ovvero sopravvenute deve essere comunque oggetto di vaglio: si è, invero, affermato che, per l’ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di una nuova prova, il giudice deve valutare non solo l’affidabilità della stessa, ma anche la sua persuasività e congruenza nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre quindi identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, omissis, Rv. 256157).
In questa fase, la Corte d’appello ha un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all’oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento: è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza degli elementi nuovi, che non deve ovviamente tradursi in indebite anticipazioni del giudizio di merito (Sez. 5, n. 36718 del 04/05/2017 omissis, Rv. 271306; Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, omissis, Rv. 260563). La valutazione preliminare del giudice sull’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 –03).
3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi sin qui sunteggiati: l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza è stata pronunciata poiché la stessa era fondata non già sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017 omissis, Rv. 271071; Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, omissis, Rv. 259779).
La Corte di appello, nel dichiarare inammissibile la richiesta di revisione, ha correttamente osservato che, con essa, l’istante non aveva prospettato la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove e ha – altrettanto correttamente – negato il carattere di novità alla consulenza tecnica a firma di W. P..
Sul punto va qui richiamato il consolidato principio espresso in sede di legittimità secondo cui «Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, non può mai costituire “prova nuova” una diversa valutazione tecnica ovvero scientifica di dati già valutati, perché ciò equivarrebbe a un apprezzamento
critico di emergenze oggettive già conosciute e deliberate nel procedimento» (Sez. 2, n. 5494 del 12/12/1994, dep. 1995, Rv. 201111), con la precisazione che possono invece costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni
scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non r a g g i u n g i b i l i c o n l e m e t o d i c h e i n p r e c e d e n z a d i s p o n i b i l i» (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, omissis, Rv. 281749; Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, omissis, Rv. 272592).
Il Giudice della revisione si è posto, dunque, nell’alveo di tale principio.
Né la difesa – in sede di istanza di revisione ovvero di ricorso per cassazione – ha dedotto che la consulenza prodotta era stata svolta sulla base di acquisizioni tecniche ovvero scientifiche diverse e innovative, limitandosi, attraverso una censura a-specifica, a rilevare che la stessa giungeva – come peraltro quella di parte, adeguatamente valutata nel corso del giudizio di merito – a conclusioni radicalmente opposte alla ricostruzione del consulente del pubblico ministero. Conclusivamente, sulla base di una motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al sindacato di legittimità, il Giudice della revisione ha ritenuto che la richiesta di revisione
dell’istante non integrasse nessuna delle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 630 cod. proc. pen e che, invece, la stessa costituisse una mera critica alle decisioni dei Giudici di merito, pervenendo, su questa corretta base, a dichiarare inammissibile la richiesta di revisione. Tale valutazione, ivi compresa quella in ordine alla rilevanza della prova costituita dalla consulenza di parte, si sottrae alla censura in sede di legittimità, posto che il Giudice della revisione ha dimostrato di aver preso cognizione di tutte le ragioni dell’istante in punto di dedotte implicazioni delle asserite nuove prove, mediante una motivazione adeguata e immune da vizi logici, così da rendere insindacabile, in sede di
giudizio di legittimità, il conseguente convincimento.
In tema di revisione, infatti, la declaratoria d’inammissibilità della richiesta per essere le “nuove prove” palesemente inidonee a inficiare l’accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (si vedano le già citate Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, omissis, Rv. 281749 e Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, omissis, Rv. 272592).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 10/04/2026





