Cass. pen., sez. VI, 19/03/2026 (ud. 19/03/2026, dep. 20/03/2026), n. 10778 (Pres. Di Stefano, Rel. Paternò Raddusa)
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per la convalida dell’arresto di cui all’art. 11 legge 22 aprile 2005, n. 69[1], sia imposto un termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell’arrestato della fissazione della relativa udienza.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Bologna disponeva la consegna all’autorità giudiziaria francese di una persona destinataria di un mandato di arresto europeo.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 10, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 e travisamento del fatto per mancato rispetto del termine di 24 ore per l’avviso al difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per la convalida dell’arresto di cui all’art. 11 della legge 222 aprile 2006, n. 69, non è imposto alcun termine specifico per procedere ad avvisare il difensore dell’arrestato della fissazione della relativa udienza (Sez. 6, n. 17918 del 28/04/2009).
I risvolti applicativi
Ai sensi dell’art. 11 della L. 22 aprile 2005, n. 69, per la convalida dell’arresto non è previsto un termine specifico per comunicare al difensore la fissazione dell’udienza.
[1]Ai sensi del quale: “1. Nel caso in cui l’autorita’ competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all’arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento e’ stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia. 2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l’avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d’arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 6”.





